Bonus edilizi ordinari 2026
di Alessandro BonuzziLa Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) introduce importanti novità in tema di detrazioni edilizie già comunque preannunciate nei mesi precedenti.
In particolare, il Legislatore proroga per tutto il 2026 le aliquote di detrazione potenziate dei bonus edilizi “ordinari” già in vigore nel 2025.
Il riferimento è al bonus casa (art. 16-bis, TUIR), all’ecobonus (art. 14, D.L. n. 63/2013) e al sismabonus (art. 16, D.L. n. 63/2013) per i quali, anche per le spese sostenute nel 2026, la detrazione spetta nella misura rafforzata:
- del 50%, laddove il beneficiario sia il titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile e l’intervento riguardi l’abitazione principale. È definita tale «quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente» ( 10, comma 3-bis, TUIR);
- del 36%, in tutti gli altri casi.
Si ricorda che tali aliquote trovano applicazione in luogo di quelle standard stabilite in misura pari, rispettivamente, al 36% e al 30%, le quali quindi saranno operative dal 2027, salvo ulteriore differimento.
In merito alla fruibilità dei bonus edilizi “ordinari” con l’aliquota del 50% (o del 36% dal 2027), l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E/2025 ha avuto di modo di chiarire che:
- l’aliquota maggiorata spetta anche al contribuente che detiene la nuda proprietà o la proprietà superficiaria del fabbricato abitazione principale, mentre è preclusa al familiare convivente nonché al mero detentore dell’immobile a titolo locazione o comodato;
- la titolarità dell’immobile deve sussistere al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente;
- se il fabbricato non è adibito ad abitazione principale già all’inizio dei lavori, ai fini della maggiorazione, è rilevante che lo stesso sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori;
- per il bonus casa acquisti (ex art. 16-bis, comma 3, TUIR) o il sismabonus acquisti (ex art. 16, comma 1-septies, D.L. n. 63/2013), il fabbricato deve essere adibito ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione;
- per il bonus acquisto o costruzione del box auto pertinenziale (ex art. 16-bis, comma 1, lett. d), TUIR), il contribuente deve adibire ad abitazione principale il fabbricato di cui il box è pertinenza sempre entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione;
- per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio, l’aliquota maggiorata va applicata se spettante sulla base della situazione specifica del singolo condomino e quindi se egli risulti, fin dall’inizio dei lavori, proprietario e titolare di un diritto reale sull’unità immobiliare e abbia adibito oppure adibisca al più tardi al termine dei lavori l’unità immobiliare ad abitazione principale;
- la detrazione maggiorata non viene meno se nel corso dei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione dell’agevolazione l’immobile non sia più destinato ad abitazione principale.
Resta in vigore per le spese sostenute nel 2026 anche il bonus mobili, fissato in misura pari al 50% con un massimale di spesa di 5.000 euro, sempreché l’acquisto dei mobili e/o dei grandi elettrodomestici sia ancorato a un intervento che beneficia del bonus casa iniziato dal 1° gennaio 2025 in avanti.
Devono, invece, considerarsi non più fruibili nel 2026:
- il bonus barriere architettoniche, il cui perimetro temporale è spirato il 31 dicembre 2025;
- il bonus verde, non in vigore già nel 2025.


