Novità e prime criticità nell’iperammortamento 2026
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365L’introduzione della nuova norma in materia di iperammortamento (art. 94, DDL Legge di bilancio 2026) ha come obiettivo quello di favorire gli investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico o finalizzati al risparmio energetico, e ricalca la normativa della Legge n. 232/2016, in merito alla quale erano sorte molte questioni dubbie, in parte risolte con l’aiuto di interventi chiarificatori della Agenzia delle Entrate. Vediamo qualcuna di queste particolarità o criticità.
Iperammortamento e credito d’imposta
In primo luogo, l’ambito oggettivo sopra enunciato è comune a quello del credito d’imposta nella sua versione, per così dire, residuale, che ancora sussiste nel 2026. Infatti, l’art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024, ha prorogato il credito d’imposta del 20% agli investimenti eseguiti nel 2025, ma se è stata posta in essere la procedura di “prenotazione”, anche gli investimenti eseguiti fino al 30 giugno 2026 possono essere agevolati. Quindi, l’investimento eseguito nel primo semestre 2026 sarebbe oggetto di 2 possibili interventi agevolativi: credito d’imposta e iperammortamento. Questa sovrapposizione è bloccata dall’art. 94, comma 8, del citato DDL, che esclude dall’iperammortamento gli investimenti che ricadono nell’ambito applicativo del credito d’imposta.
Beni locati a terzi
In secondo luogo, va segnalata la situazione del cespite che non è utilizzato direttamente dall’acquirente, bensì locato a terzi. Sul punto, occorre ricordare che il bene, per rientrare nella nozione di investimento agevolato, deve presentare carattere di strumentalità; quindi cedere utilità pluriennali al suo proprietario. Ciò non accade per i beni che sono locati a terzi, a meno che la locazione a terzi non costituisca l’oggetto dell’attività principale del locatore. Sul punto la circolare n. 4/E/2017 ha affermato che l’agevolazione spetta alla società che svolge attività di noleggio o locazione operativa in forma abituale e come oggetto principale della propria attività. Discorso diverso va fatto per la cessione a terzi a titolo di comodato gratuito, nel contesto di una prestazione eseguita dal comodatario che sia funzionale alla attività del comodante (circolare n. 4/E/2017, par. 5.2). Pertanto, non è necessario che il bene sia ubicato in luoghi di proprietà dell’acquirente, ma che il suo utilizzo da parte del comodatario costituisca un mezzo per il raggiungimento dell’oggetto sociale del comodante.
Contributi in Conto impianti
In terzo luogo, va messo in risalto il tema dell’ammortare oggetto dell’agevolazione, se cioè si debba computare il costo del bene al netto o al lordo di eventuali contributi in Conto capitale. Il tema è particolarmente delicato, poiché nel passato aveva dato luogo a esiti contrastanti da parte della stessa Agenzia delle Entrate. Infatti, la circolare n. 23/E/2016 aveva affermato che: «Al riguardo, il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi».
Al contrario la circolare n. 4/E/2017 aveva statuito che: «Per quanto riguarda la determinazione del costo del bene agevolabile, si precisa che esso è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione dei medesimi».
Come si può notare due tesi esattamente l’una il contrario dell’altra. Nel passato ha avuto applicazione la tesi espressa in data più recente (circolare n. 4/E/2017) ed è forse proprio per questo motivo che ora troviamo un esplicito riferimento normativo nel citato art. 94, comma 8, del DDL che afferma: «La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili».
Quindi il tema è stato risolto assegnando preferenza alla tesi meno favorevole al contribuente.
Contratti di appalto
Infine, va messo in evidenza il tema dei beni la cui costruzione avviene in base a contratti di appalto. Già in un precedente contributo abbiamo approfondito l’argomento dei beni costruiti in economia che si differenziano rispetto a quelli costruiti in base a contratti d’appalto per il fatto che i primi sono costruiti utilizzando maestranze interne. Invece, per i beni costruiti su contratto d’appalto occorre verificare se il momento dell’effettuazione dell’investimento ricade nel periodo agevolato (2026) e tale verifica è positivamente realizzata se l’ultimazione della prestazione dell’appaltatore si realizza entro il 2026 (oppure entro il 30 giugno 2027 se si attiva la procedura di prenotazione). È possibile frazionare l’investimento solo se sono previsti i SAL e allora potrebbe essere sufficiente che, entro la scadenza sopra ricordata, fossero realizzati i SAL (o alcuni di essi), ma deve trattarsi di SAL accettati definitivamente dal committente non di semplici acconti come emerge dal par. 5.3 della citata circolare n. 4/E/2017.


