15 Novembre 2016

Il trattamento ai fini Iva dei buoni acquisto

di Luca Mambrin
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È sempre maggiormente diffusa la prassi commerciale che prevede l’uso di “buoni acquisto” o “buoni regalo” che danno diritto a chi li possiede di effettuare il pagamento per l’acquisto di un bene o la fruizione di un servizio. Tali buoni (o voucher) vengono emessi da società specializzate a favore di aziende clienti e successivamente distribuiti gratuitamente a terzi, dipendenti, clienti o fornitori per finalità promozionali ed utilizzabili solo presso una serie di esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di quei determinati beni o servizi.

Per analizzarne il trattamento a fini Iva bisogna innanzitutto inquadrare correttamente la natura giuridica dei buoni acquisto: già nella circolare n. 502598 del 1 agosto 1974 l’Amministrazione finanziaria, con riferimento ai “buoni benzina” aveva chiarito che tali buoni (o voucher) non potevano essere qualificati come titoli rappresentativi di merce, ma semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, alla stregua di quei documenti che consentono l’identificazione dell’avente diritto all’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione.

Ne consegue che la circolazione del buono:

  • non comporta anticipazione della cessione del bene cui il buono stesso da diritto;
  • non assume quindi rilevanza a fini Iva in quanto riconducibile nell’ambito applicativo dell’articolo 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 il quale prevede che non siano considerate cessioni di beni, e quindi fuori dal campo di applicazione dell’Iva “le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.

Applicando tali considerazioni anche con riferimento ai “buoni acquisto o regalo”, ovvero buoni acquistati da aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali spendibili per un importo pari al valore facciale per l’acquisto dei beni o sevizi presso una rete di esercizi commerciali convenzionati, la R.M. 21/E/2011 fornisce importanti precisazioni in merito al trattamento da riservare a fini Iva a tali operazioni. In particolare:

  1. rapporto tra emittente e azienda cliente: la cessione dei buoni tra azienda cliente ed emittente non assume rilevanza a fini Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 in quanto la circolazione del documento di legittimazione non integra alcuna cessione di beni o prestazione di servizi ed il relativo pagamento assume carattere di mera movimentazione di carattere finanziario, dunque fuori dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo. Nel caso in cui la società emittente fornisse invece servizi specifici, quali ad esempio la stampigliatura, la personalizzazione del buono, la consegna a domicilio, il relativo corrispettivo pagato dall’azienda acquirente del buono dovrebbe essere soggetto ad Iva con aliquota ordinaria.
  2. rapporto tra azienda cliente e beneficiario del buono: sarà ugualmente fuori dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 la successiva distribuzione gratuita del buono ai dipendenti o a clienti e fornitori, in quanto mera movimentazione di carattere finanziario;
  3. rapporto tra beneficiario del buono ed esercizio convenzionato: l’esercizio convenzionato, al momento di effettuazione dell’operazione, determinato ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972, dovrà emettere scontrino o fattura con Iva per l’intero prezzo del bene o servizio dovuto dal consumatore finale a prescindere dalla modalità di pagamento dello stesso (sia nel caso in cui il corrispettivo venga interamente pagato con i buoni sia nel caso in cui il corrispettivo sia pagato in parte con i buoni ed in parte in contanti o con altri mezzi). Pertanto, la base imponibile dell’operazione è costituita dall’intero prezzo, comprensivo sia del prezzo effettivamente versato dal consumatore finale in contanti (o con altre modalità) che dal valore facciale del buono. Il corrispettivo realmente percepito si compone del prezzo integrale della merce, pagato in parte dal consumatore ed in parte dal produttore: i buoni rappresentano il diritto a ricevere dal produttore un rimborso pari all’importo indicato sul buono consegnato dal consumatore, il cui valore nominale deve essere incluso nella base imponibile del dettagliante medesimo.
  4. rapporto tra esercizio convenzionato e società emittente: anche il rimborso del valore facciale dei buoni da parte della società emittente costituisce un’ operazione non rilevante ai fini dell’Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. Dovrà invece essere emessa fattura, in quanto operazione rilevante a fini Iva, l’eventuale pagamento della commissione o di ogni eventuale ulteriore e diversa prestazione da parte dell’esercizio convenzionato a favore della società emittente.

 

 

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