Il commercio elettronico e le informazioni obbligatorie preventive

Come già messo in evidenza in un precedente intervento, secondo quanto stabilito dall’articolo 12 D.Lgs. 70/2003 e dall’articolo 51, comma 2 D.Lgs. 206/2005, il prestatore o cedente deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, tutta una serie di informazioni utili al cliente per la conclusione del contratto, che nel caso di specie sono informazioni…

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