L’acquacoltura tra imprenditore agricolo e ittico

È imprenditore agricolo colui che esercita alternativamente la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali, attività che, il comma 2 dell’articolo 2135, cod. civ., definisce compitamente come quelle “attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che…

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