14 Gennaio 2016

Nuovo regime forfettario start-up a convenienza rafforzata

di Alessandro Bonuzzi
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La Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha modificato il regime forfettario introdotto solo un anno fa dalla precedente omonima legge per il 2015, prevendo importanti e sostanziali modifiche al fine di renderlo più appetibile.

Le novità riguardano l’ampliamento delle soglie-fatturato, la modifica delle cause di preclusione al regime, le regole di versamento dei contributi Inps e la previsione di un trattamento agevolato per gli imprenditori e i professionisti che cominciano una nuova attività (cd. start up).

Con particolare riguardo a quest’ultimo aspetto, per poter fruire del regime forfettario-start up, è necessario soddisfare ulteriori specifici requisiti rispetto a quelli previsti per la disciplina base. Infatti, vi possono accedere:

  1. i contribuenti che non hanno esercitato nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. i contribuenti la cui l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3. i contribuenti che proseguono un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto a condizione che i ricavi o compensi derivanti, realizzati nel periodo d’imposta precedente, siano di ammontare non superiore alla soglia da rispettare per applicare il regime forfettario.

Questo regime nel regime:

  • ha una durata massima di 5 anni, a partire dal periodo d’imposta di avvio dell’attività e per i 4 successivi. Quindi, per coloro che iniziano l’impresa o la professione nel 2016, la durata coinvolgerà il 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020;
  • consente l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo di quella “ordinaria” del 15%.

Peraltro, per espressa disposizione normativa, l’aliquota scontata può essere fruita anche da coloro che, nel 2015, hanno intrapreso l’attività avvalendosi del regime forfettario con applicazione della riduzione di 1/3 dell’imponibile. In particolare, questi contribuenti:

  • per il 2015, beneficiano della riduzione di 1/3 dell’imponibile;
  • per il 2016, 2017, 2018 e 2019, beneficiano dell’imposta sostitutiva ridotta al 5%.

Pare evidente come il nuovo regime forfettario-start up, per alcune categorie di contribuenti e in alcune circostanze, possa rivelarsi perfino più conveniente del regime dei minimi. Il riferimento è a tutti i professionisti e imprenditori con un basso ammontare di costi da poter dedurre, posto che il forfettario, attraverso l’applicazione dei coefficienti di redditività, consente di portare figurativamente in deduzione anche oneri non sostenuti.

Atteso l’avvenuto pensionamento del regime dei minimi a partire dal 2016, il confronto non può comunque riguardare coloro che iniziano l’attività quest’anno.

Il calcolo di convenienza può, invece, interessare i contribuenti in attività dal 2015 che hanno scelto di avvalersi dei minimi e che possono proseguire in tale regime fino alla scadenza naturale.

Per questi soggetti, nel rispetto delle condizioni previste, deve ritenersi pacifica la possibilità di passare nel 2016 dal regime dei minimi a quello forfettario. Quest’ultimo, infatti, rappresenta il regime naturale dei “piccoli” contribuenti (in tal senso si veda la circolare dell’Agenzia delle entrate n.6/E/2015, punto 9.2).

Tuttavia, va da sé che l’eventuale convenienza si avrebbe qualora fosse consentito il trasferimento al regime forfettario-start up. In tal caso, infatti, il contribuente continuerebbe a godere per i successivi 4 anni (2016, 2017, 2018 e 2019) della sostitutiva al 5%, beneficiando al contempo di un imponibile inferiore per effetto dell’applicazione dei coefficienti di redditività.

Si veda il seguente esempio relativo a un professionista.

 

Regime dei minimi

Regime forfettario start-up

Ricavi

25.000

25.000

Costi

3.000

Coefficiente di redditività

78%

Reddito

22.000

19.500

% Imposta sostitutiva

5%

5%

Imposta sostitutiva dovuta

1.100

975

 

Sul punto la norma non prevede nulla; pertanto, non resta che attendere l’interpretazione delle autorità fiscali. A parere di chi scrive, sarebbe ragionevole ritenere possibile il passaggio dai minimi al forfettario-start up, con applicazione della sostitutiva del 5% per gli anni mancanti al quinquennio.

Ciò, se non altro, per motivi di equità, atteso che la stessa possibilità è concessa a coloro che hanno intrapreso l’attività nel 2015 avvalendosi del regime forfettario con applicazione della riduzione di 1/3 dell’imponibile.