12 Settembre 2015

Le vendite tramite Groupon

di Viviana Grippo
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Da qualche anno ormai si sono intensificate le vendite di beni e servizi per il tramite di questo portale ormai conosciuto da tutti e visitatissimo.

Il meccanismo che lega la vendita sul sito, l’acquisto on line e poi l’utilizzo del bene/servizio ha però destato fiscalmente qualche perplessità; difficile è stato anche definire l’aspetto contabile delle operazioni in oggetto.

Facciamo ordine nella normativa partendo dai contributi dell’Amministrazione Finanziaria.

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 22 febbraio 2011 n. 21 ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento Iva applicabile ai buoni acquisto emessi da apposite organizzazioni e utilizzabili presso gli esercizi commerciali convenzionati. Ancora prima l’Agenzia aveva fornito la propria visione (in linea con la risoluzione citata) in merito al trattamento Iva dei buoni benzina (circ. 502598 del 1/8/74 e circ. 27 del 9/8/76). Si ritiene che entrambe le normative siano applicabili al caso esaminato.

Sostanzialmente l’Agenzia ha chiarito che i buoni acquisto non sono titoli rappresentativi di merce, bensì semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile rubricato, appunto: “Documenti di legittimazione e titoli impropri”.

Partendo da questo assunto il buono acquisto non rappresenta altro che il mezzo con il quale identificare il soggetto che, avendo effettuato l’acquisto on line sul portale della società organizzatrice della vendita, è legittimato ad ottenere il bene o il servizio (è chiaro che il buono può essere “speso” anche da un soggetto diverso da colui che lo ha acquistato, si tratta di un titolo al portatore).

La prima conseguenza di carattere fiscale la riscontriamo in termini di Iva, infatti il buono in sé non  assume rilevanza ai fini di tale imposta, il rapporto intercorrente tra l’emittente e l’azienda cliente non assume rilevanza Iva ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633/72, non si realizza infatti, in questa fase, né la cessione di beni né la prestazione di servizi ed il pagamento del beneficiario nelle mani della azienda emittente è solo un giro di carattere finanziario.

Allo stesso modo l’eventuale regalia del buono è anche essa irrilevante ai fini Iva sempre ai sensi del citato articolo.

In relazione invece al rapporto intercorrente tra beneficiario del buono ed esercizio convenzionato che cede i beni o presta i servizi, acquista rilievo il momento di acquisto del bene/servizio che corrisponde al momento in cui, sulla base delle regole Iva che sovraintendono la cessione di beni o la prestazioni di servizi resa, viene emesso il documento fiscale; il pagamento a mezzo buono, anche in questo caso, costituisce solo strumento di natura finanziaria.

Infine in merito al rapporto tra esercizio convenzionato e società emittente il rimborso del buono costituisce un’operazione non rilevante ai fini dell’Iva, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), citato d.p.r. in quanto si ritiene che anche in tale fase si verifichi una mera movimentazione di carattere finanziario.

 

Venendo ad un approccio pratico potremmo schematizzare il rapporto tra l’esercizio convenzionato (che chiameremo nel proseguo X), la società emittente (G) e il beneficiario (Z) come segue:

 

  1. G vende i buoni acquisto per i beni o servizi erogati da X,
  2. Z acquista sul portale di G il buono che potrà utilizzare recandosi presso la sede di X,
  3. Z si reca da X presenta il buono e ottiene il bene o il servizio,
  4. X emette un documento fiscale annotando che l’importo è stato incassato (ad avviso dello scrivente questa è una fase molto delicata perché occorre avere un chiaro mezzo che identifichi il solo “incasso” del buono e nessuna altra forma di “pagamento reale”).

Contabilmente all’atto dell’incasso del buono rileveremo la seguente scrittura contabile (l’Iva va scorporata dal valore del buono che deve intendersi lordo):

Rapporti G (SP)                                a                      Diversi  

                                                        a                      Ricavi

                                                        a                      Iva c/vendite                          

5)      X presenta a G i buoni “incassati”,

6)      G emette fattura a X per le commissioni relative ai buoni da questi ricevuti in pagamento,

7)      X registra la fattura delle provvigioni con la seguente scrittura contabile:

Diversi                                         a                      Fornitore G

Provvigioni   

Iva c/acquisti                                                                                                     

 

8)      G bonifica a X l’importo dei buoni presentati al netto delle provvigioni, la scrittura sarà:

Diversi                                         a                      Rapporti G (SP)

Banca c/c

Fornitore G

È evidente che per l’esercizio convenzionato il perfezionamento del ricavo si ha solo al momento dell’utilizzo da parte dell’acquirente del buono. I buoni venduti da G e non utilizzati dall’acquirente costituiranno ricavo solo per G e non verranno corrisposti a X.

A questo punto l’esigibilità dell’Iva e il perfezionamento del ricavo per X va fatto coincidere con l’utilizzo del servizio, per questo possiamo concludere che i bonifici di G a X non hanno rilevanza economica ma solo “finanziaria”. È ovvio, e consigliato, che quanto sopra affermato trovi riscontro nel rapporto contrattuale con Groupon.