17 Novembre 2018

La rilevazione del secondo acconto

di Viviana Grippo
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Come ogni anno il prossimo 30 novembre scadrà il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte Ires e Irap.

Il legislatore ha previsto che l’ammontare dell’acconto debba essere versato, come sappiamo, in parte in giugno, per il 40% del dovuto, e la parte restante il prossimo 30 novembre.

Il calcolo dell’acconto, da suddividersi nelle due scadenze, può avvenire con due metodi, lo storico o il previsionale.

Il primo, storico, prevede che l’acconto si determini applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2017. In particolare il legislatore prevede che gli acconti Ires dovuti siano pari al 100% dell’imposta netta del periodo di imposta come risultante dal rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Redditi 2018. L’ammontare dell’acconto Irap è invece pari al 100% dell’imposta netta del periodo di imposta di cui al rigo “Irap dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Irap 2018.

È tuttavia possibile ridurre l’ammontare del versamento con il metodo previsionale qualora si ritenga che le imposte dovute per l’anno 2018 siano inferiori a quelle determinate nel precedente esercizio.

Ovviamente, se applicando il metodo previsionale il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle entrate potrà irrogare le sanzioni nella misura edittale del 30% (ridotto al 10% se viene pagato a seguito della emissione del cosiddetto “avviso bonario”), salvo non si provveda a rimediare con l’istituto del ravvedimento operoso.

All’atto del pagamento in scadenza il prossimo 30.11 si potrà considerare concluso il processo contabile di registrazione delle imposte che dovrà vedere accreditato nell’attivo il totale degli acconti pagati e al contempo l’azzeramento dei debiti iscritti in data 31/12/2017.

Si riepilogano le scritture relative alle imposte e ai relativi pagamenti.

La rilevazione delle imposte derivanti dalla presentazione del modello Unico coinvolge, durante l’anno diversi momenti. Partiremo, per comodità, dalla rilevazione di fine esercizio nella quale, sulla base dei calcoli effettuati, l’impresa dovrà rilevare in avere il debito nei confronti dell’erario rilevando contemporaneamente a costo, in dare, l’imposta. In sede di versamento a saldo delle imposte dirette dovrà essere versato anche l’acconto per l’esercizio in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; tale acconto, l’anno successivo, sarà scalato dal debito a saldo. Da ultimo, a undici mesi dall’inizio dell’esercizio, dovrà essere versato la seconda parte dell’acconto sull’esercizio in corso. Queste norme valgono sia per l’Irap che per l’Ires.

In sede di redazione di bilancio la società avrà rilevato le scritture come segue:

Ires di competenza (sp)                       a          Erario c/Ires (sp)

Irap di competenza (sp)                       a          Erario c/Irap (sp)

 

All’atto del pagamento delle imposte, saldo e acconto, la scrittura da rilevare sarà la seguente:

Diversi                                     a          Banca c/c (sp)

Erario c/Ires (sp)

Erario c/acconti Ires (sp)

 

Diversi                                     a          Banca c/c (sp)

Regioni c/Irap (sp)

Regioni c/acconti Irap (sp)

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