21 Marzo 2015

La check list di bilancio e i controlli sui clienti

di Viviana Grippo
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Riprendiamo l’esame della nostra immaginaria check list di bilancio occupandoci dei controlli che attengono alle voci aperte ai clienti.

3) CLIENTI

a) Ci sono partite aperte di modesto importo da chiudere con il conto arrotondamenti?

b) Controllare che il saldo sia nella sezione DARE. Ci sono clienti aperti in avere? Se sì controllare errate contabilizzazioni/n.a. da emettere, eventuali storni da fare su conto clienti c/anticipi.

c) Predisporre riepilogo dei crediti potenzialmente in perdita individuandone la situazione: procedure concorsuali, prescritti, scaduti da oltre sei mesi per il recupero? Acquisire eventuali copie sentenze fallimento

d) Sono stati controllati i conti degli effetti all’incasso e degli effetti salvo buon fine con i saldi dei crediti verso clienti?

e)  Abbiamo ricevuto acconti da clienti? Sono stati contabilizzati in apposito conto?

f) Esistono crediti esigibili oltre l’esercizio successivo? Di durata superiore a 5 anni? Verso clienti di diversi paesi/aree geografiche? Predisporre un prospetto per ciascun punto

Occorre, innanzi tutto, effettuare una stampa dei saldi al 31 dicembre. Normalmente tali saldi dovrebbero essere aperti in dare, quindi nel caso in cui ci siano dei saldi in avere bisogna porsi delle domande.

In primis chiedersi (e controllare) che non siano state eseguite errate registrazioni contabili, una volta esclusa tale evenienza chiedersi se ci sono delle note di credito da emettere ovvero se sia necessario fare appositi storni dal conto clienti c/anticipi.

Può anche accadere che il saldo di un cliente, sia esso in dare o avere, sia solo di qualche centesimo, segno che l’incasso è avvenuto con un arrotondamento, ad esempio, erroneamente per un importo maggiore o superiore, in tal caso occorre chiudere tali saldi con il conto arrotondamenti, attivi o passivi.

Il controllo dei saldi al 31/12 può essere utile anche per controllare che i saldi aperti riferiti al singolo cliente siano relativi alle ultime fatture emesse e che il cliente non abbia ancora aperte fatture emesse mesi o addirittura anni addietro.

Come sappiamo l’art. 33, comma 5, del D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012, ed in vigore dal 12 agosto 2012, ha modificato il dettato dell’art. 101, comma 5, del Tuir ampliando le ipotesi di deducibilità delle perdite su crediti relative alle procedure concorsuali comprendendovi anche gli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. n. 267/1942 ed estendendo, come già detto, la presunzione di esistenza degli elementi “certi e precisi” anche ai crediti di modesta entità, scaduti da oltre 6 mesi e ai crediti per i quali il diritto alla riscossione è prescritto.

L’art. 101, comma 5, del Tuir, stabilisce ora che la perdita su crediti è deducibile se il relativo importo risulta non superiore a 5.000 euro, per le imprese di più rilevante dimensione, ovvero di 2.500 euro per le altre imprese. La norma novellata prevede anche che i crediti debbano essere scaduti da oltre 6 mesi (da qui l’importanza di sapere quando si sono formati i crediti ancora aperti al 31/12).

Ancora di più il citato art. 101 del Tuir specifica che: “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili”.

Quanto alla prescrizione dei debiti si deve fare riferimento al dettato del codice civile che all’art. 2946 stabilisce che i crediti si intendono prescritti trascorsi dieci anni dal loro insorgere. Trattasi in tal caso di prescrizione ordinaria del credito, la prescrizione infatti può essere più breve, cinque anni, nei casi espressamente previsti dall’art. 2948 del c.c., in particolare in tutti quei casi in cui i crediti derivino da somministrazioni di beni e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici.

In relazione alla cancellazione operata in applicazione dei principi contabili occorre richiamare il novellato OIC 15. Il principio contabile nazionale OIC 15, stabilisce che il valore nominale dei crediti debba essere rettificato, tramite un fondo svalutazione, per tenere conto delle situazioni di inesigibilità già manifestatesi o non ancora manifestatesi ma ritenute probabili alla data di chiusura dell’esercizio.

Il fondo deve essere iscritto in bilancio a rettifica del valore nominale dei crediti, la scrittura contabile di riferimento sarà la seguente:

 

Accantonamento al f.do svalutazione crediti              a                   F.do svalutazione crediti

 

Iscrivendo quindi il fondo nello stato patrimoniale con contropartita il relativo accantonamento in conto economico, nel rispetto del principio della prudenza e della competenza economica si evita che l’inesigibilità del credito gravi sul conto economico di esercizi futuri diversi da quelli in cui si sono generati i ricavi, ovvero in cui si è manifestata l’incertezza sull’incassabilità del credito.

Quando il principio contabile prevede la possibilità di operare la cancellazione del credito iscritto in bilancio?

Secondo la novellata disciplina contabile:

La società cancella il credito dal bilancio quando:

a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;

b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito”.

Lo stralcio deve quindi effettuarsi[1] allorquando:

  • viene meno il diritto all’incasso del credito o si rinuncia all’incasso;
  • si verifica la chiusura di un procedimento fallimentare;
  • si effettua la cessione pro soluto del credito;
  • il credito risulti prescritto.

Quanto all’aspetto puramente contabile l’OIC 15 in commento prevede che:

Le perdite realizzate su crediti derivanti da elementi “certi e precisi” e quindi non derivanti da valutazioni, (ad es. derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B.14 “Oneri diversi di gestione del conto economico”, previo l’utilizzo dell’eventuale fondo svalutazione crediti”.

Significa quindi che ogni qual volta si proceda alla cancellazione del credito sarà necessario prima utilizzare il fondo e solo dopo, al verificarsi dell’incapienza, ricorrere alla contabilizzazione di una ulteriore “perdita su crediti”.

Contabilmente:

Diversi                                                           a                            Crediti vs clienti (….) 

F.do svalutazione crediti (CII1 di SP)

Perdita su crediti (B14 di CE….)

 

Facciamo degli esempi:

Caso 1

Il credito verso il cliente Tizio srl di importo pari ad Euro 5.000 è oggetto di svalutazione. In bilancio il fondo svalutazione crediti è iscritto per Euro 9.854,23.

La scrittura contabile sarà la seguente:

 

F.do svalutazione crediti                     a                                  Crediti vs clienti          5.000  

 

Caso 2

Il credito verso il cliente Tizio srl di importo pari ad Euro 20.000 è oggetto di svalutazione. In bilancio il fondo svalutazione crediti è iscritto per Euro 9.854.

La scrittura contabile da utilizzare sarà la seguente:

 

Diversi                                                a                                     Crediti vs clienti         20.000

F.do svalutazione crediti 9.854

Perdita su crediti 10.146

 

Infine occorre effettuare alcuni ulteriori controlli.

Verificare se il conto effetti all’incasso e effetti sbf corrisponda ai crediti verso clienti e assicurarsi di avere registrato gli eventuali acconti ricevuti dai clienti.

Infine, in ossequio al dettato del c.c., co. 1, punto 6) dell’art. 2427, che prevede la indicazione in nota integrativa: “distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche”, controllare e redigere un riepilogo nel quale esplicitare se esistono crediti esigibili oltre l’esercizio successivo, ovvero crediti di durata superiore a 5 anni, distinguendo il credito in relazione ai diversi paesi/aree geografiche cui il cliente appartiene.


 

[1] Il credito va mantenuto in bilancio nel caso di mandato all’incasso, compreso il mandato all’incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie, cambiali girate all’incasso, pegno di crediti, cessione a scopo di garanzia, sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito, cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.