23 Gennaio 2026

ISMEA riapre alle domande “Più impresa” 2025 per giovani e imprese rosa

di Luigi Scappini
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Dallo scorso 19 dicembre 2025 è possibile procedere alla compilazione, nonché preconvalida, delle domande di ammissione alle agevolazioniPiù impresa”, per poter accedere ai finanziamenti previsti da ISMEA a supporto dell’imprenditoria giovanile e femminile. Si ricorda che la preconvalida non è impegnativa, ma rappresenta condizione imprescindibile per poter successivamente presentare la domanda e accedere alle agevolazioni “Più impresa”.

ISMEA precisa che le domande verranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e che la presentazione della preconvalida della domanda non rappresenta un elemento di priorità nell’istruttoria delle domande che, al contrario, si svolgerà secondo l’ordine cronologico di convalida delle stesse. Diventa, quindi, essenziale rispettare i termini prescritti in ragione dell’esigua dotazione finanziaria disponibile, che ammonta a complessivi 50 milioni di euro, fatta salva l’approvazione in via definitiva del DDL Coltiva Italia, deliberato dal CdM lo scorso 24 luglio 2025.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, Decreto MASAF 23 febbraio 2024, le agevolazioni previste dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 185/2000, sono fruibili dalle microimprese e PMI che subentrano nella conduzione di un’intera azienda agricola, che esercita in via esclusiva attività agricole, di cui all’art. 2135, c.c., da almeno un biennio e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono:

  1. essere costituite da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda;
  2. esercitare esclusivamente attività agricola ex art. 2135, c.c.;
  3. essere amministrate e condotte da un giovane tra i 18 ed i 41 anni o da una donna, in possesso della qualifica di IAP o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, e amministrate, da giovani imprenditori agricoli tra i 18 e i 41 anni o da donne, in possesso della qualifica di IAP o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola;
  4. essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di 6 mesi nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi;
  5. avere sede operativa in Italia.

Parimenti ammesse all’agevolazione sono anche le micro-imprese e PMI che presentano progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno un biennio e in possesso dei requisiti di cui ai punti 2, 3 e 5 di cui sopra da almeno 2 anni.

È previsto, inoltre, che lo statuto dell’impresa richiedente le agevolazioni inibisca atti di trasferimento di quote o di azioni societarie che determinino il venir meno dei requisiti previsti per il controllo per almeno 10 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso.

L’agevolazione consiste nell’erogazione di mutui agevolati, a un tasso pari a 0, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché di un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.

Sono finanziabili progetti con investimenti non superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa.

Inoltre, è previsto che gli investimenti, per essere ammessi all’agevolazione devono perseguire determinati obiettivi tra cui, ad esempio, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, quello dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, nonché la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura.

L’art. 5, D.M. 23 febbraio 2024, individua la tipologia di spese ammesse, escludendo espressamente i costi sostenuti per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali che non sono strettamente connessi con l’attività del progetto.

Inoltre, non sono parimenti ammessi i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, relativi all’acquisto di diritti all’aiuto, all’acquisto e impianto di piante annuali, ai lavori di drenaggio e all’acquisto di animali.

Per le spese consistenti nello studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato, al contrario, è introdotto un tetto massimo pari al 2% del valore complessivo dell’investimento da realizzare. La somma di tali costi e di quelli generali relativi ai servizi di progettazione quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti per la realizzazione di opere agronomiche e di miglioramento fondiario, nonché di opere edilizie per la costruzione e il miglioramento di beni immobili, è ammessa nel limite del 12% dell’investimento da realizzare.