9 Gennaio 2016

Il controllo dei limiti contabili di inizio anno

di Viviana Grippo
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Anche questo anno, come di consueto, prima di proseguire con l’ordinaria attività contabile è necessario effettuare apposite verifiche sul rispetto dei limiti contabili in merito alla possibilità di mantenere la contabilità semplificata ovvero la cadenza trimestrale delle liquidazioni Iva. È inoltre necessario, qualora sia stato applicato, verificare la possibilità di adottare ancora l’opzione dell’”Iva per cassa”.

 

Contabilità semplificata

Sono soggetti interessati:

  1. le imprese individuali,
  2. le società di persone,
  3. gli enti non commerciali.
  • Per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente.

L’art. 18 del dpr 600/73 prevede che tali soggetti “qualora i ricavi di cui all’articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro (limite precedente: seicento milioni di lire) per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro (limite precedente: un miliardo di lire) per le imprese aventi per oggetto altre attività” siano  “esonerati per l’anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto”.

In sostanza per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali è prevista la possibilità di adottare un regime di contabilità semplificata nel caso in cui siano rispettati, nel periodo di imposta, i limiti di ricavi indicati. Tali limiti appaiono differenti a seconda del tipo di attività svolta e sono:

  • 400.000 euro per le prestazioni di servizi e
  • 700.000 euro per le altre attività.

La norma considera poi il caso in cui vengano svolte contemporaneamente attività di prestazione di servizi ed altre attività. In tal caso possono verificarsi due fattispecie a seconda che il contribuente:

  • annoti separatamente i ricavi,
  • non annoti separatamente i ricavi.

Nel primo caso occorre far riferimento all’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività prevalente, nel secondo devono essere considerate prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi, quindi vale il limite dei 700.000 euro[1].

Si ricorda che il contribuente in semplificata non è tenuto alla redazione del libro giornale, del libro inventari e delle scritture ausiliarie come per esempio quelle di magazzino; deve invece compilare i registri Iva acquisti e vendite con tutte le operazioni anche non rilevanti ai fini dell’Iva, il registro dei corrispettivi e dei beni ammortizzabili, il registro degli incassi e dei pagamenti.

 

Periodicità delle liquidazioni Iva

Per determinare se la liquidazione debba essere mensile o trimestrale occorre fare riferimento ai medesimi limiti previsti per l’adozione della contabilità semplificata:

  • 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e
  • 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Cambia però il parametro di calcolo dei limiti che in tale caso è il volume d’affari ai fini Iva conseguito nel periodo di imposta precedente.

In tal caso il riferimento normativo è l’art. 7 del d.P.R. n.542/99 il quale prevede che le imprese e i professionisti che nell’anno di imposta precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a

  • 400.000 euro nel caso di prestazioni di servizi e
  • 700.000 euro nel caso di altre attività

possono optare per la liquidazione dell’Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

  • In caso di esercizio di prestazioni di servizi unitamente a altre attività occorre fare riferimento al maggior limite di euro 700.000.

 

Iva per cassa

L’opzione può applicarsi nei casi in cui:

  1. ai fini dell’esigibilità differita, tanto il cedente/prestatore quanto il cessionario/committente agiscono in veste di soggetti passivi;
  2. il volume d’affari annuo per il cedente/prestatore non è superiore a 2.000.000 di euro.
  • Alla data del 1° gennaio 2016 è quindi necessario verificare la sussistenza del requisito relativo al volume d’affari, il superamento della soglia dei due milioni di euro comporta, difatti, la cessazione del regime.

[1] Ris. n.293/07.