5 Maggio 2017

Compensazione e visto: l’Agenzia chiarisce la Manovra correttiva

di Raffaele Pellino
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Con una nuova stretta su visto di conformità e compensazioni, il legislatore più che contrastare fenomeni evasivi pare sia intenzionato a recuperare gettito: si legge, infatti, nell’Audizione alla commissione bilancio del direttore dell’Agenzia delle Entrate che “l’ampliamento delle…misure di controllo preventivo, come previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, ha lo scopo di ottenere effetti finanziari positivi analoghi a quelli registrati in passato a seguito della prima introduzione di tali misure.

Detto ciò, si rilevano nelle nuove misure anche intenti nobili come quello di contrastare le indebite compensazioni; al riguardo, infatti, con il D.L. 50/2017:

  • da un lato, si estende l’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità;
  • dall’altro, si estende l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, per l’effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita Iva, potenziando gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione per il recupero dei crediti indebitamente compensati.

Tuttavia, in mancanza di una norma sulla decorrenza, è stato chiesto di chiarire se le nuove disposizioni trovino immediata applicazione e, nel caso, entro quali limiti.

Intervenendo sul punto, con la risoluzione 57/E/2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo l’entrata in vigore del D.L. 50/2017 e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.

Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ad esempio il modello Iva 2017 ma anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all’IRAP di soggetti con esercizio non solare) restano, invece, applicabili le regole precedenti.

In altri termini – si legge nella risoluzione – “non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000”

Per le dichiarazioni non ancora presentate al 24 aprile 2017 (ad esempio, modello Iva 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 322/1998) è necessario apporre il visto qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000 euro.

Ma andiamo con ordine nell’analizzare i diversi aspetti della norma.

In primo luogo, la nuova disposizione prevede la riduzione, dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro, della soglia al di sopra della quale l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti comporta l’apposizione del visto di conformità del professionista sulla dichiarazione da cui emergono, ovvero la sottoscrizione alternativa da parte soggetto incaricato della revisione legale. Tale riduzione colpisce i crediti relativi all’Iva, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap. Resta fuori, invece, dal nuovo limite il modello Iva TR, nel caso di utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale.

Nel caso le compensazioni dei crediti siano effettuate

  • in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa,
  • ovvero, in presenza di visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) apposto da soggetti “non abilitati”,

l’ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all’irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati in difformità delle regole che prescrivono l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, mediante l’utilizzo dell’atto di recupero di cui alla L. 311/2004.

Ulteriore novità ha riguardato la generalizzazione, per i soggetti titolari di partita Iva, dell’obbligo di utilizzare, per le compensazioni “orizzontale” in F24 (a prescindere dal relativo importo), i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).

Infatti, per effetto delle modifiche all’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 223/2006, l’obbligo per i titolari di partita Iva è stato esteso ad ogni utilizzo in F24 di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Irap nonché i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Quindi, se prima del D.L.50/2017, i titolari di partita Iva potevano utilizzare in compensazione, per importi inferiori alla soglia di 5.000 euro, un canale telematico “diverso” da quelli messi a disposizione dalle Entrate, ora ciò non è più possibile in quanto anche per una sola compensazione di modesto importo scatta l’obbligo di utilizzare la procedura Entratel o Fisconline.

Tale scelta del legislatore ha, tuttavia, importanti riflessi pratici in capo alle piccole e medie imprese che, abituate alla presentazione dell’F24 mediante home banking, sono ora tenute a dotarsi di una utenza telematica oppure a rivolgersi ad un intermediario abilitato per la presentazione telematica dell’F24, con costi aggiuntivi.

È chiaro che l’intento del legislatore è quello di ottenere con tale misura “effetti finanziari positivi”, ma si dovrebbe tener conto del tempo necessario per adeguarsi, anche tecnicamente, alle nuove modalità.

Sul punto, non si è fatta attendere la risposta del Fisco; infatti, con la recente risoluzione 57/E/2017, l’Agenzia ha precisato che “in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche”, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del prossimo 1° giugno.

Nell’Audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate in commissione bilancio è stato, poi, anticipato che ulteriori interventi potrebbero prevedere:

  • l’inibizione delle compensazioni mediante modello F24 in caso di crediti utilizzati per importi superiori ai limiti previsti dalla legislazione vigente;
  • la possibilità di utilizzare in compensazione il credito Iva infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo previa apposizione del visto di conformità sull’istanza trimestrale da cui emerge il credito;
  • la possibilità di compensare il credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (anziché dal giorno 16 del mese successivo).

Infine, le disposizioni del D.L. 50/2017 prevedono il divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento delle somme dovute in base all’atto di recupero. Infatti, secondo l’articolo 1, comma 421, della L. 311/2004per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione …nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente”. Quindi, tenuto conto dell’ambito applicativo dell’atto di recupero, il legislatore ha inteso inibire l’utilizzo dell’istituto in presenza di una condotta, l’indebita compensazione, che la norma intende appunto contrastare.  Sul punto, nell’Audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate in commissione bilancio viene precisato che appare opportuno proporre una modifica all’articolo 3, comma 4 del D.L. 50/2017 con l’obiettivo di precisare che il divieto di pagamento mediante compensazione riguarda anche l’ipotesi in cui le somme richieste con l’atto di recupero siano state oggetto di iscrizione a ruolo; a tal fine, potrebbe essere esplicitata l’impossibilità di avvalersi della speciale forma di compensazione prevista dall’art. 31 del decreto-legge n. 78 del 2010”.

Dottryna