20 Febbraio 2016

Aspetti contabili del contratto di comodato

di Viviana Grippo
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L’articolo 1803 del c.c. definisce il contratto di comodato come: “il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.

Prima di occuparci del comodato in ambito aziendale ripercorriamo le sue caratteristiche. Gli elementi essenziali del comodato sono:

  • natura reale
  • gratuità,
  • unilateralità.

In merito all’aspetto reale, il comodato si intende perfezionato con la consegna del bene. Ma cosa deve intendersi per bene? Occorre ricordare che il comodato ha ad oggetto cose mobili o immobili, che siano al contempo infungibili e inconsumabili.

In relazione alla gratuità, la dottrina ha dibattuto sulla possibilità che sia ammissibile un comodato in cui a carico del comodatario sia posta una prestazione di scarso valore economico. La tesi più accreditata ammette che anche il comodato, come avviene per altri contratti gratuiti, possa essere gravato da un onere, purché esso non sia tale da costituire una vera e propria controprestazione; è ammesso di fatto il contratto modale.

  • La stessa giurisprudenza, Cass. Civ., sentenza n. 2151/1984, ha classificato modale (e non locazione) il contratto con cui un parente concede ospitalità ad altro dietro obbligo di costui a pagare le spese di luce ed acqua e a corrispondere un tenue canone mensile.

In relazione alla unilateralità, ovvero l’impossibilità del dante causa di richiedere il bene prima della scadenza, occorre spostare l’attenzione sulla forma del contratto; in merito il codice civile non dice nulla, pertanto, essa si intende libera. La forma scritta, tuttavia, si ritiene favorita, sia a fronte di contrasti tra dante ed avente causa, ma anche per la definizione di un termine temporale, in mancanza del quale il comodatario dovrà restituire la cosa a richiesta del comodante (vedasi articolo 1810 c.c.).

La dottrina ha avuto anche modo di dibattere sulla possibilità o meno di annoverare il contratto tra gli atti di liberalità di cui all’articolo 809 del c.c.; dottrina prevalente afferma che quando il comodato assume un certo valore economico esso integra gli estremi di una donazione indiretta (si pensi al padre che dia in comodato al figlio un immobile).

In merito agli obblighi del comodatario e del comodante, essi possono riassumersi, per il primo, nell’obbligo di conservazione e custodia della cosa, non sussiste di contro il diritto al rimborso per le spese aventi carattere ordinario; esiste invece il diritto al rimborso delle spese straordinarie necessarie ed urgenti. Il comodatario inoltre non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Per il comodante l’obbligo principale è quello di far godere la cosa al comodatario; peraltro, l’articolo 1812 c.c. stabilisce che “Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario“.

Ciò detto, sottolineiamo che è possibile anche che il contratto di comodato trovi applicazione in ambito aziendale nel caso di concessione in comodato di beni dell’azienda, o di ottenimento di beni in qualità di comodatari. In tale evenienza l’operazione da origine ad una scrittura di memoria da rilevare nei conti d’ordine. Non vi sono elementi reddituali da rilevare se non i costi che il comodatario (colui che utilizza il bene) sostiene per il mantenimento del bene stesso, ad esempio le manutenzioni. Dal lato del comodante, in caso di attrezzature date in comodato, l’ammortamento spetta a lui solo se il contratto è finalizzato all’attività della sua azienda, come nel caso di attrezzatura fornita ad un terzista per che lavora principalmente per il comodante. Il comodatario, infatti, a differenza del conduttore della azienda in affitto, non acquisisce alcun diritto sul bene in comodato e quindi non può inserire l’ammortamento del bene nei propri conti economici.

Le scritture saranno le seguenti. Si ipotizzi la consegna al terzista K di una macchina in c/comodato per un valore di euro 25.000:

 

Terzi per nostri beni in c/comodato (co)

a

Nostri beni a terzi in c/comodato

(co)

 

25.000,00

 

Supponiamo invece di ricevere un bene in comodato per il medesimo valore:

Beni di terzi c/o noi in c/ comodato

(co)

a

Terzi per loro beni in comodato

(co)

 

25.000,00

 

Si ipotizzi poi il caso in cui siano effettuate manutenzioni su beni in comodato presenti presso la nostra azienda (il costo della manutenzione non rientra nei limiti fiscali di deducibilità):

 

Diversi

a

Fornitore Z (sp)

 

1.220,00

Manutenzione attrezz. di terzi

(ce)

 

 

1.000,00

 

Iva c/acquisti (sp)

 

 

220,00

 

 

Si ricorda, infine, che il contratto di comodato di beni immobili redatto in forma scritta è soggetto a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta in misura fissa di € 200,00, indipendentemente dal fatto che sia stato redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.