3 Luglio 2015

Voluntary: nuovi chiarimenti

di Fabrizio Vedana
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Sanzioni ridotte per chi fa il rimpatrio fisico o giuridico purchè il contribuente ne dia tempestiva informazione al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate prima dell’emissione degli atti di liquidazione delle imposte dovute.

Lo chiarisce la Direzione Regionale del Piemonte con un documento prodotto dalla Commissione di lavoro per la gestione delle tematiche inerenti la procedura di voluntary disclosure diffuso ieri.

Nel documento, che si aggiunge ad altro recentemente diffuso dalla Direzione Regionale della Lombardia, si precisa inoltre, con specifico riferimento ai rapporti tra voluntary disclosure e scudo fiscale, che nell’apposita sezione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria vanno fornite indicazioni di dettaglio rispetto alle dichiarazioni riservate che si intendono far valere; pertanto, precisa la DRE del Piemonte, risulta necessario indicare nell’ambito della voluntary disclosure le dichiarazioni riservate che si considerano direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto della procedura attivata.

Dopo aver fornito risposta sulle modalità di ridefinizione del reddito oggetto di disclosure ed in particolare in ordine all’indicazione della società cui vanno ricondotte le disponibilità oggetto di voluntary e le modalità di calcolo degli eventuali dividendi, la DRE del Piemonte interviene poi sul tema delle modalità di gestione delle società immobiliari per chiarire che in presenza di una partecipazione in una società estera, detenuta da un soggetto residente, occorre stabilire, sulla base degli elementi che caratterizzano il caso concreto, se ci si trovi di fronte ad una ipotesi di interposizione reale o ad una ipotesi di interposizione fittizia. Se la società estera (purchè situata in un Paese non black list) non è un mero “schermo”, il socio residente dovrà indicare nel Quadro RW il valore della partecipazione e la percentuale di partecipazione. In presenza, invece, di una società fittiziamente interposta, il socio interponente dovrà dichiarare nel Quadro RW, non la partecipazione nella società schermo, ma le attività estere sottostanti detenute, appunto, tramite la società schermo, nonché i relativi imponibili.

Altro tema che trova spazio nel documento in commento è poi quello relativo alla posizione dei delegati ed in particolare alla mancata presentazione da parte dei soggetti inattivi di prova della loro inattività; la DRE del Piemonte, dopo aver ricordato quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 2015, sul tema delegati precisa che sarà quindi onere del discloser (ovvero del soggetto che fa istanza di adesione alla voluntary disclosure) l’onere di fornire eventuali prove contrarie alla presunzione di riconducibilità dei beni a tutti i soggetti che risultino anche solo delegati ad operare sul rapporto.

La DRE del Piemonte, come già affermato anche dalla omologa Direzione lombarda, ritiene allo stato inutilizzabili le ritenute subite ed i crediti d’imposta spettanti al contribuente sulle disponibilità emerse.

Nell’ambito delle numerose iniziative formative ed informative avviate dagli Ordini Professionali si segnala anche l’interessante pubblicazione della Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano dal titolo “Voluntary disclosure: i diversi perché di una scelta (quasi) obbligata”.

Trattasi di un quaderno di studio con il quale vengono fornite risposte ai più frequenti quesiti relativi all’applicazione della legge 186/2014, con la quale sono state dettate disposizioni in materia di emersione di attività finanziarie e patrimoniali illecitamente detenute all’estero.

La pubblicazione, disponibile sul sito istituzionale dell’Ordine di Milano, propone risposte a quesiti riguardanti i seguenti aspetti della citata legge:

  • ambito soggettivo;
  • accessibilità;
  • procedura;
  • redditi;
  • redditi finanziari;
  • sanzioni;
  • effetti penali;
  • antiriciclaggio.

Il quaderno si completa con schemi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il contribuente dovrà sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5-septies della Legge e di relazione di accompagnamento all’istanza di adesione alla procedura di voluntary disclosure.