23 Gennaio 2026

La rilevanza reddituale dei differenziali da acquisto di bonus edilizi nel lavoro autonomo

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La Riforma della fiscalità del lavoro autonomo, attuata tramite il D.Lgs. n. 192/2024 in attuazione della Legge delega n. 111/2023, ha introdotto modifiche strutturali all’art. 54, TUIR, segnando il passaggio da una definizione “chirurgica” del reddito professionale (legata al compenso) a una basata sul principio di onnicomprensività. Tale mutamento normativo ha impattato significativamente sul trattamento del differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta (bonus edilizi ex art. 121, D.L. n. 34/2020) a un prezzo inferiore al valore nominale. L’Agenzia delle Entrate, attraverso le recenti risposte a interpello n. 171/E/2025 e n. 6/E/2026, ha fornito chiarimenti cruciali in merito alla rilevanza reddituale di tali operazioni, ribaltando il precedente orientamento di prassi e delineando un nuovo perimetro impositivo ai fini IRPEF e IRAP.

Fino al periodo d’imposta 2023, l’Agenzia delle Entrate (risposta n. 472/E/2023) aveva sostenuto l’irrilevanza reddituale del differenziale positivo maturato dal professionista acquirente di crediti edilizi. La tesi si fondava sull’assunto che tale provento non fosse qualificabile né come compenso, né come corrispettivo per la cessione di clientela o elementi immateriali, escludendolo di fatto dal reddito di lavoro autonomo.

Con la riscrittura dell’art. 54, comma 1, TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2024, il reddito professionale è ora costituito dalla differenza tra «tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale» e le spese sostenute. In virtù di questo nuovo principio di onnicomprensività, l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’acquisto di crediti fiscali da parte del professionista (o dello studio associato) rientri nella sfera dell’attività professionale, attraendo a tassazione il differenziale economico realizzato.

La meccanica impositiva delineata dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte n. 171/E/2025 e n. 6/E/2026 scompone l’operazione in 2 momenti distinti, applicando rigorosamente il principio di cassa, seppur con una costruzione logica che ha sollevato perplessità in dottrina. Secondo l’Amministrazione finanziaria, il reddito imponibile deriva dal concorso di 2 elementi contrapposti:

  • la somma pagata per acquisire il credito è considerata una spesa deducibile nell’esercizio del sostenimento (uscita di cassa);
  • l’intero valore nominale del credito costituisce componente positivo di reddito (provento) nel momento in cui il credito viene utilizzato.

Non viene, quindi, tassato direttamente il “differenziale” (o agio) al momento dell’acquisto o della maturazione. L’Agenzia stabilisce che il costo d’acquisto è deducibile nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento al cedente, mentre il valore nominale diviene imponibile nel periodo d’imposta in cui il credito viene utilizzato in compensazione tramite modello F24. In caso di utilizzo pluriennale (es. quote annuali in 4 o 10 anni), la rilevanza reddituale del componente positivo è frazionata nei periodi d’imposta in cui avviene l’effettiva compensazione delle singole rate.

Questa impostazione comporta un disallineamento temporale: il professionista deduce immediatamente il costo (nell’anno di pagamento), abbattendo il reddito dell’anno di acquisto, ma tasserà il valore nominale pieno negli anni successivi di utilizzo, generando potenziali picchi di reddito futuri.

A tale proposito, la dottrina ha già evidenziato come tale interpretazione attribuisca natura di “spesa” all’acquisto di un diritto patrimoniale (il credito), confondendo categorie economiche distinte e creando una frizione con la logica del precedente orientamento (risposta n. 472/E/2023), che negava la natura di elemento immateriale deducibile/ammortizzabile a tali asset.

Un aspetto rimasto in ombra nella risposte n. 171/E/2025, ma puntualmente chiarito dalla successiva recente risposta n. 6/E/2026, riguarda l’impatto IRAP. L’Agenzia conferma che, qualora l’acquisto sia effettuato da associazioni professionali (o società tra professionisti soggette a disciplina analoga), i componenti reddituali sopra descritti concorrono alla formazione della base imponibile IRAP. Il fondamento normativo risiede nell’art. 8, D.Lgs. 446/1997, il quale stabilisce che per le associazioni professionali la base imponibile è determinata dalla differenza tra compensi e costi, assunti «così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi».

Uno dei punti più delicati affrontati dai documenti di prassi riguarda il regime intertemporale, fondamentale per tutelare i contribuenti che avevano operato acquisti basandosi sulla precedente interpretazione (risposta n. 472/E/2023). L’Agenzia delle Entrate ha stabilito uno spartiacque netto fissato al 1° gennaio 2024 (entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024):

  • per i crediti acquistati prima del 2024 (fino al 31 dicembre 2023) continua a valere il principio di irrilevanza reddituale. Non assumono rilevanza né il costo sostenuto (non deducibile), né il valore nominale utilizzato (non imponibile);
  • per i crediti acquistati dal 2024 in poi si applica il nuovo regime di onnicomprensività con la deduzione del costo e la tassazione dell’utilizzo in compensazione.