Micro-interventi normativi del legislatore e aumento dell’incertezza applicativa delle norme
di Luciano SorgatoNon appare perseguire alcuna autentica logica fiscale la nuova prescrizione all’art. 54-quinquies, TUIR, introdotta nell’ambito della Riforma del reddito di lavoro autonomo, a mente della quale: «Per i beni strumentali sono ammesse in deduzione quote di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabili per categorie di beni omogenei … ridotti alla metà per il primo periodo d’imposta», nella parte in cui dispone l’operatività del 50% della quota tabellare nel primo periodo d’imposta. La Riforma fiscale apporta delle modifiche in tema di ammortamenti dei beni strumentali nel reddito di lavoro autonomo, senza però derogare al generale principio di cassa. La mancata previsione della deroga, genera una commistione di regole che, anziché razionalizzare il regime fiscale degli ammortamenti, lo rende ancora meno lineare rispetto alla precedente versione dell’art 54, TUIR. Il primo comma dell’art. 54, nella sua innovata versione letterale post Riforma, pur prospettando testualmente delle significative novità, rimane immutato in ordine al raccordo impositivo con il principio di cassa.
Tale comma, al pari della versione testuale del comma sostituito, contiene una sorta di principio delega che coordina la rilevanza fiscale di ogni componente economico, con la sola esclusione di alcune deroghe che devono essere intese come le sole che dispongono di un’investitura legale autorizzata a non seguire il principio di cassa. Il raccordo con la sola manifestazione finanziaria del componente economico interdice la rilevanza di ogni connessione fondata sulla sinergia causale costi-ricavi; tipica, invece, del principio della competenza previsto nel reddito d’impresa.
Il principio di cassa, infatti, manda a congiunzione algebrica componenti negativi e positivi, il più delle volte del tutto non omogenei sul piano della reciproca inerenza causale, dal momento che la manifestazione finanziaria dei costi, in molti casi, è temporalmente eterogenea, rispetto alla percezione dei relativi compensi professionali. Il principio di cassa, quindi, pur avendo la prerogativa di correlare la rilevanza impositiva a una condizione di effettività della capacità contributiva, direttamente misurata dal parametro certo della liquidità monetizzata, non prospetta, per una connaturata inconciliabilità, la peculiarità della reciproca relazione giustificativa dei costi-ricavi; tipica, invece, del reddito d’impresa. Quest’ultimo, infatti, coordina la manifestazione di capacità contributiva a una logica economica essenzialmente fondata sulla dinamica giuridica dei diritti e delle obbligazioni e non sui relativi flussi di cassa.
Nel reddito di lavoro autonomo costituirebbe, pertanto, un dissidio logico, ritenere che le deroghe al principio di cassa devono essere causalmente individuate e giustificate attraverso il c.d. principio della competenza economica, e cioè della stretta esigenza di un coordinamento causale con i compensi dello specifico periodo d’imposta. Incentrare il fondamento giustificativo delle deroghe in questione su un raccordo economico, con i compensi di periodo, riuscirebbe a rivelarsi solo come un corto circuito di logica giuridica, in virtù dell’impossibile convivenza della ratio del principio di cassa con la ratio della competenza economica, che interdice ogni tentativo di perseguire un qualsiasi incastro logico tra le 2 tipologie di componenti economiche.
Il fondamento giustificativo sotteso alle deroghe legislativamente previste rispetto al principio di cassa, va più semplicemente ricercato nella necessità di evitare un impatto fiscale in unica soluzione di costi di ingente consistenza finanziaria, che il lavoratore autonomo potrebbe coordinare con i periodi d’imposta di maggior conseguimento finanziario dei compensi professionali, allo scopo di perseguire una perequazione impositiva dei redditi ed evitare le aliquote più gravose della curva dell’IRPEF.
Alla luce di quanto sopra esposto, la novità rappresentata dall’aggiunta «ridotti alla metà per il primo periodo d’imposta», non può che apparire una manifesta sforzatura, il cui scopo appare essere solo quello di ottenere un’ulteriore diluizione nella distribuzione del costo, in quanto non può certo essere ritenuta deputata a ripetere la ratio dell’ammortamento dei cespiti in regime d’impresa (art. 102, comma 2, TUIR). Nel reddito d’impresa, la previsione della metà della quota tabellare nel primo periodo d’imposta di entrata, in funzione del cespite, ha l’obiettivo di commisurare con criterio forfettario l’impiego, solo parziale, del bene nel processo produttivo, in raccordo con la correlazione temporale economica dei costi-ricavi, mentre, nel reddito di lavoro autonomo, mancando tale tipo di coerenza temporale, la riduzione a metà riesce a riassumere il solo significato di perseguire una decelerazione, anche se di poco conto, della deduzione del costo.
Peraltro, la mancata previsione del parametro temporale di individuazione del primo periodo fiscale, non risultando ripetuto nell’art. 54-quinquies «nel primo periodo di entrata in funzione del bene», lascia incerta la sua individuazione, nel senso che non è chiaro se essa vada raccordata all’anno del pagamento o all’anno della consegna o all’anno della relativa entrata in funzione. La sensazione che se ne ritrae è che le norme fiscali sono sempre più esposte a un’arbitraria manipolazione, giustificata dalla pressante necessità di procurare gettito. La finanza sociale ha ormai bisogno di raccattare flussi erariali anche da interventi di così poco conto.


