22 Gennaio 2026

Le modifiche alle condizioni di accesso al regime forfettario

di Laura Mazzola
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

La Legge di bilancio per il 2026, all’articolo unico, comma 27, proroga, anche per l’anno 2026, la condizione di accesso al regime forfettario, come prevista all’art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024.

In particolare, il comma 27 afferma: «All’articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole “l’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti parole: “gli anni 2025 e 2026”».

Ne deriva che dal 1° gennaio 2025 è variata la condizione di accesso al regime forfettario per i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati; in particolare, la soglia ordinaria di 30.000 euro è stata elevata a 35.000, prima dalla Legge di bilancio 2025 e poi prorogata per il 2026 dalla Legge di bilancio 2026.

Il contribuente potrà, quindi, mantenere il regime forfettario nel 2026, se nel 2025 ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati non superiori a 35.000 euro.

La verifica non è, invece, rilevante quando il rapporto di lavoro dipendente si è concluso nel corso del 2025 e non risultano, nello stesso anno, altri redditi da pensione o da lavoro dipendente ancora in essere al 31 dicembre.

In termini esemplificativi:

  • è possibile mantenere il regime fino a un reddito da lavoro di 34.999 euro;
  • è possibile mantenere il regime in presenza di un reddito di 38.000 euro cessato entro il 31 dicembre 2025;
  • non è possibile conservare il regime quando il reddito da lavoro dipendente supera la soglia di 35.000 euro;
  • non è possibile conservare il regime quando il rapporto lavorativo termina nel 2026.

Si ricorda che i soggetti esclusi dall’applicazione del regime sono i seguenti:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili, in regime di esenzione IVA, o di mezzi di trasporto nuovi in regime di IVA intracomunitaria;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 35.000 euro (come previsto dalla disposizione in commento).