19 Gennaio 2026

Rimborso IVA tramite “portale elettronico” previa separazione delle attività

di Marco Peirolo
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La scheda di FISCOPRATICO

In base all’art. 38-bis.2, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, il rimborso dell’IVA è precluso nei confronti dei soggetti passivi non stabiliti in Italia che hanno effettuato nel territorio dello Stato operazioni diverse da quelle soggette a inversione contabile, da quelle non imponibili relative a servizi di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle che rientrano nell’art. 74-septies, D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso oggetto della risposta n. 319/E/2025, un soggetto spagnolo ha acquistato in Italia un immobile strumentale e un immobile di civile abitazione con l’intenzione di locare il primo a imprese e il secondo a persone fisiche.

Ai fini della locazione dell’immobile abitativo a privati consumatori, in regime di esenzione dall’IVA, il soggetto spagnolo ha aperto una posizione IVA in Italia, non necessaria, invece, per la locazione dell’immobile strumentale, in quanto soggetta al meccanismo del reverse charge “esterno” di cui all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.

In relazione all’attività di locazione dell’immobile strumentale sorgerà un credito IVA che il soggetto spagnolo intenderebbe chiedere a rimborso con la procedura del “portale elettronico” di cui al citato art. 38-bis.2, D.P.R. n. 633/1972.

Dato, però, che la procedura in esame non è ammessa in caso di effettuazione di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia diverse da quelle espressamente contemplate – segnatamente, operazioni soggette a inversione contabile, operazioni non imponibili relative a servizi di trasporto o accessorie ai trasporti e operazioni rientranti nell’art. 74-septies, D.P.R. n. 633/1972 – il soggetto spagnolo ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire quale sia la modalità di rimborso dell’IVA maturata sugli acquisti relativi alla locazione dell’immobile strumentale, pur svolgendo un’altra attività di locazione esente avente per oggetto un immobile abitativo.

Innanzitutto, come osservato dall’Agenzia delle Entrate, il possesso di una posizione IVA in Italia, attribuita al soggetto non residente a seguito della nomina di un rappresentante fiscale o dell’identificazione diretta, ai sensi rispettivamente dell’art. 17, comma 3, e dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972, non preclude l’attivazione, da parte del soggetto estero, della procedura del “portale elettronico”, sempreché – ovviamente – ricorrano le condizioni previste dall’art. 38-bis.2, D.P.R. n. 633/1972.

Tale indicazione, contenuta nelle risposte n. 359/E/2021 e n. 248/E/2022 (quest’ultima in riferimento ai rimborsi di cui all’art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972), implica che le fatture d’acquisto la cui IVA è chiesta a rimborso tramite il “portale elettronico”:

  • siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente (non è, quindi, consentito utilizzare la procedura in esame per ottenere il rimborso dell’imposta relativa alle fatture passive intestate alla partita IVA italiana);
  • non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dalla posizione IVA italiana.

A favore di quest’ultima puntualizzazione è stato ricordato che, con la risposta n. 339/E/2020, l’Agenzia ha negato ad un soggetto non residente identificato direttamente in Italia la possibilità di applicare la procedura di rimborso prevista dall’art. 38-bis.2, D.P.R. n. 633/1972, fondando tale preclusione non sulla circostanza, evidenziata dall’istante, di essere identificato direttamente in Italia, ma perché, presentando la dichiarazione con la partita IVA italiana, ha, di fatto, operato egli stesso la scelta di erogazione del rimborso IVA in base alla procedura “ordinaria” dell’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972.

Con la risposta n. 359/E/2021, l’Agenzia ha, inoltre, precisato che, laddove il soggetto non residente che non abbia effettuato operazioni attive nel territorio dello Stato per le quali è debitore della relativa imposta opti per il rimborso in dichiarazione annuale, anche dell’IVA relativa alle fatture d’acquisto intestate alla partita IVA estera è opportuno che la posizione IVA italiana tenga distinte dette operazioni da quelle riferite alla partita IVA italiana, annotandole separatamente nei registri IVA e in un apposito modulo della dichiarazione annuale, similmente a quanto previsto per le operazioni della casa madre non residente che confluiscono nella contabilità IVA della sua stabile organizzazione.

In definitiva, ha ulteriormente rimarcato l’Agenzia, il rimborso tramite il “portale elettronico” dell’IVA relativa agli acquisti presuppone che le fatture siano intestate alla partita IVA estera del soggetto richiedente, mentre devono confluire nella dichiarazione annuale le operazioni riferibili alla partita IVA italiana gestita tramite il rappresentante fiscale o l’identificazione diretta.

Rispetto alla fattispecie oggetto della risposta n. 319/E/2025, le indicazioni che precedono implicano che al soggetto spagnolo non è preclusa la procedura di rimborso dell’art. 38-bis.2, D.P.R. n. 633/1972, sempreché le fatture passive siano intestate alla partita IVA spagnola.

Stante, però, il divieto di rimborso previsto nei confronti dei soggetti non residenti che, in Italia, svolgono operazioni diverse da quelle espressamente consentite, la procedura del “portale elettronico” presuppone che il soggetto spagnolo separi contabilmente, ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, le operazioni riconducibili alla partita IVA italiana da quelle riferibili alla partita IVA estera.