Novità per la certificazione degli acquisti da raccoglitori occasionali
di Luigi ScappiniCon la Legge n. 199/2025 (c.d. Legge di bilancio 2026), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, il Legislatore interviene sul regime fiscale previsto per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee, integrando l’adempimento previsto in capo ai soggetti passivi IVA che procedono all’acquisto dei beni da tali soggetti.
La Legge n. 145/2018 (c.d. Legge di bilancio 2019) ha, infatti, introdotto un nuovo regime fiscale per le persone fisiche raccoglitori occasionali ossia per coloro che, in possesso del titolo, rilasciato dalla Regione o da altri enti subordinati, necessario per la raccolta di uno o più prodotti, dichiarano corrispettivi di vendita nei limiti di 7.000 euro annui.
I prodotti cui la norma fa riferimento sono rispettivamente:
- quelli non legnosi ricompresi nella classe ATECO 02.30 (funghi; tartufi; bacche; frutta a guscio: noci, nocciole; linfa; balata e altre gomme simili al caucciù; sughero; gommalacca e resine; balsami; ghiande, frutti dell’ippocastano; muschi e licheni; crine vegetale, crine marino; piante selvatiche, ad esempio canne, carici; erbe selvatiche e relativa essiccazione naturale; sciroppo di acero in natura); e
- piante officinali spontanee raccolte ai sensi dell’ 3, D.Lgs. n. 75/2018, ovverosia piante c.d. medicinali, aromatiche e da profumo, alghe, funghi macroscopici e licheni destinati ai medesimi usi.
Per effetto del nuovo regime fiscale introdotto, si vengono a determinare 2 differenti sistemi:
- assoggettamento a un’imposta sostitutiva in misura pari a 100 euro annui, da versare entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento, in caso di corrispettivi nel limite di 7.000 euro annui;
- assoggettamento, come previsto dall’ 25-quater, D.P.R. n. 600/1973, a una ritenuta a titolo di imposta del 23% sul 78% dei corrispettivi percepiti in caso di superamento del limite dei 7.000 euro annui.
Inoltre, come espressamente previsto dal comma 693, sono sempre esclusi dal versamento dell’imposta di 100 euro annui coloro che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.
L’art. 1, comma 699, Legge n. 145/2018, ha introdotto la possibilità, per i produttori agricoli che gestiscono la produzione di prodotti non legnosi non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e prodotti non ricompresi tra le piante officinali ex D.Lgs. n. 75/2018, diversi dai produttori esonerati di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972, e quindi con un volume d’affari superiore a 7.000 euro o il cui volume d’affari non è rappresentato per almeno i 2/3 da prodotti ricompresi nella Prima parte della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, di poter optare per il regime forfettario di determinazione del reddito, fermo restando la determinazione catastale dello stesso (essendo imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135, c.c.).
Per quanto riguarda il profilo IVA, l’attuale art. 34-ter, D.P.R. n. 633/1972, prevede che i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 75/2018, se nell’anno solare precedente non hanno realizzato un volume d’affari superiore a 7.000 euro, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.
L’art. 1, comma 697, Legge n. 145/2018, introduce un adempimento in capo ai soggetti, cessionari o committenti soggetti passivi IVA, che procedono all’acquisto dei prodotti in oggetto da raccoglitori occasionali; infatti, è stabilito che sono tenuti a certificare l’operazione per la quale non hanno applicato la ritenuta di cui all’art. 25-quater, D.P.R. n. 600/1973, emettendo un documento di acquisto da cui risulti:
- data di cessione;
- nome e cognome;
- codice fiscale del cedente;
- codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva;
- natura e quantità del prodotto ceduto;
- corrispettivo pattuito.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, inoltre, per effetto di quanto previsto dal comma 932 della Legge n. 199/2025, il documento dovrà contenere anche l’indicazione della Regione in cui il prodotto è stato raccolto.


