24 Ottobre 2025

Acquisto e vendita titoli: scritture contabili

di Viviana Grippo
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Nell’attivo circolante dello Stato patrimoniale del bilancio d’esercizio rientrano i titoli emessi da Stati, le obbligazioni emesse a enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.

L’OIC 21 disciplina il passaggio da titolo non immobilizzato, ovvero circolante, a titolo immobilizzato.

Le motivazioni di detta scelta possono derivare da svariati avvenimenti, ma non possono, tuttavia, dipendere da politiche di bilancio.

Secondo l’OIC 20, i titoli iscritti nell’attivo circolante sono valutati in base al minor valore fra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Il metodo generale per la valutazione dei titoli è quello del costo specifico, ma in alternativa, nel caso di titoli fungibili, è possibile utilizzare i metodi della media ponderata, LIFO e FIFO, applicando l’art. 2426, n. 10, c.c..

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato quando:

  • gli effetti rispetto alla rilevazione al costo d’acquisto sono irrilevanti. L’irrilevanza di presume se i titoli sono destinati a essere detenuti durevolmente, ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione, o negoziazione, e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, sono di scarso rilievo. Si considerano irrilevanti anche i titoli di debito detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi;
  • il bilancio viene redatto in forma abbreviata o di tratti di microimprese.

Ai fini valutativi, l’art. 94, TUIR, specifica che i titoli debbono essere raggruppati in categorie omogenee per natura e se il valore dei titoli determinato fosse inferiore alla valutazione effettuata in base ai criteri fiscalmente ammessi, il valore minimo attribuibile alle rimanenze di titoli non sarà altro che il valore normale.

Contabilmente, al momento dell’acquisto dei titoli si eseguirà la seguente rilevazione al costo:

Diversi                                                a                                             Banca c/c

Titoli

Commissioni bancarie

All’atto della rilevazione degli interessi, chiusura dell’esercizio:

Titoli                                                  a                                             Interessi attivi

Alla scadenza dei titoli:

Banca c/c                                           a                                             Titoli

Interessi attivi

A partire dal 2020, è stato introdotto un regime derogatorio speciale che permette alle società di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante al valore di iscrizione in bilancio, anche se superiore al valore di mercato, a condizione che la perdita di valore non sia considerata durevole. Tale facoltà, introdotta in origine con il Decreto Rilancio e poi prorogata più volte, ha lo scopo di neutralizzare gli effetti negativi sul patrimonio delle imprese causati dalle fluttuazioni di mercato seguite a eventi economici eccezionali. L’ultima proroga consente di applicare la deroga anche ai bilanci dell’esercizio 2024.

La deroga è stata introdotta per la prima volta per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2020, in seguito alla crisi economica legata alla pandemia; quindi, con il D.L. n. 73/2022, la facoltà di non svalutare i titoli non immobilizzati è stata estesa ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2022.

Il regime derogatorio è stato prorogato anche per gli esercizi 2023 e 2024, tramite appositi decreti ministeriali, l’ultimo dei quali è il DM 23.9.2024 che ha prorogato la misura per l’esercizio 2024.

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha fornito le istruzioni applicative per la corretta gestione contabile della deroga, definendo il perimetro e le condizioni di applicazione.