Crediti Innovazione Tecnologica e design e ideazione estetica: manuale di Frascati superato?
di Viviana GrippoLa Legge di Bilancio 2022, all’articolo 1, comma 45, ha prorogato e rimodulato i crediti Innovazione Tecnologica e design e ideazione estetica, Ricerca e sviluppo e Innovazione tecnologica; secondo la nuova formulazione:
- il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo la percentuale del 20% fino al 31 dicembre 2022, nel limite di 4 milioni di euro. Dal 2023 al 2031 la misura è del 10 % e nel limite di 5 milioni di euro;
- il credito d’imposta per le attività̀ di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d’imposta 2025, mantenendo la percentuale del 10% per il 2022 e il 2023. Per il 2024 e 2025 la percentuale è del 5%. Il limite annuo è sempre di 2 milioni di euro;
- il credito di imposta per le attività̀ di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, è prorogato fino al 2025; resta al 15% per il 2022, nel limite di 2 milioni di euro; è fissato al 10% per il 2023 con un limite massimo annuo di 4 milioni di euro; è determinato al 5% per i periodi d’imposta 2024 e 2025, nel limite di 4 milioni.
Per molti anni, il tema ricerca e sviluppo è stato legato ai dettami del manuale di Frascati datato 2015.
Di recente, con sentenza n. 1482 del 16 giugno 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, ha chiarito che la nozione di “innovazione” rilevante per il credito di imposta deve essere intesa in senso relativo, come innovazione per l’impresa, e non in senso assoluto, come innovazione per il mercato. Si tratta di una presa di posizione di assoluto interesse benché essa trovi conferma nelle linee guida MIMIT dello scorso luglio.
Ne deriva che i 5 criteri del manuale di Frascati non sono rilevanti per l’interpretazione del credito di imposta ricerca e sviluppo ex articolo 3, D.L. 145/2013. La sentenza assume una enorme importanza, in quanto l’interpretazione estensiva è l’esatto contrario della posizione fin ora tenuta dall’Agenzia delle entrate.
Di fatto la Corte si esprime in senso contrario ai 5 criteri, ovvero:
- novità;
- creatività;
- incertezza;
- sistematicità; e
- trasferibilità,
e sposa il concetto di novità di cui alla versione del manuale datata 2002 con la quale, in tema di novità, si prevedeva che: “la soluzione ad un problema non è di pronta apparenza per qualcuno che ha familiarità con le conoscenze e le tecniche di base comuni per l’area interessata”.
Nello stesso senso si era espresso anche il MIMIT che nel 2024 aveva affermato che “nell’ambito della ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 debbano rientrare anche le attività non necessariamente nuove in senso assoluto, bensì nuove per la singola impresa”.
In sostanza, la CGT sostiene che per l’agevolabilità di un progetto ricerca e sviluppo occorre valutare lo sforzo innovativo, tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa e non del livello di conoscenze in assoluto presenti nel settore di riferimento, al fine di rilevare un apprezzabile elemento di novità.
Dal punto di vista contabile, i costi di ricerca vanno imputati a Conto economico.
Ne deriva che, nel caso di sostenimento di costi di ricerca l’azienda potrà iscrivere solo un contributo in c/esercizio che “controbilancerà” le spese sostenute.
La scrittura contabile del credito assumerà la seguente forma:
Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo a Contributi per Ricerca e Sviluppo
Il conto Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo affluirà nella voce CII5-bis come credito tributario; il conto Contributi per Ricerca e Sviluppo affluirà, invece, nella voce A5.
Diversamente, i costi di sviluppo possono ancora essere capitalizzati; in merito, l’Oic 24 prevede che per l’iscrizione dei costi di sviluppo tra le immobilizzazioni immateriali, essi debbano:
- riferirsi ad un prodotto o progetto definito, identificato e misurabile;
- riferirsi ad un progetto realizzabile e tecnicamente fattibile per le quali l’impresa dispone o disporrà delle necessarie risorse finanziarie;
- essere recuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall’applicazione del progetto stesso.
Tale iscrizione non potrà avvenire senza il consenso del collegio sindacale. Nel caso in cui le condizioni prima citate fossero soddisfatte, la scrittura contabile da eseguire per capitalizzare le spese sarà la seguente:
Costi di sviluppo relativi a …. a Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.
La prima voce verrà iscritta in BI2 e la seconda nella voce in A4.


