1 Luglio 2025

Regime del margine per le opere d’arte anche per le persone giuridiche

di Marco Peirolo
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La scheda di FISCOPRATICO

Sul regime del margine applicabile agli oggetti d’arte si è pronunciato l’Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE nelle conclusioni presentate il 12 giugno 2025 in merito alla causa C-433/24.

L’articolo 316, par. 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, stabilisce che gli Stati membri accordano ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l’applicazione del regime del margine alla cessione di oggetti d’arte che sono stati loro ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto.

Pur essendo chiaro che, per beneficiare di tale regime, un oggetto d’arte deve essere stato creato personalmente dall’artista, considerato quindi come l’autore, si pone il dubbio se lo stesso requisito si applichi non all’aspetto creativo, ma a quello commerciale dell’attività dell’artista. Non è raro, infatti, che gli artisti costituiscano una persona giuridica, sia in forma unipersonale sia in società con altre persone, al fine di esercitare l’attività commerciale connessa a qualsiasi creazione artistica svolta a titolo professionale.

Nel caso di specie, una società francese che svolge l’attività di galleria d’arte e che, in quanto tale, deve essere considerata un “soggetto passivo-rivenditore”, ai sensi dell’articolo 311, par. 1, punto 5), Direttiva 2006/112/CE, ha effettuato un acquisto intracomunitari di alcuni quadri da una società inglese, di cui erano soci il pittore e sua moglie.

Le Autorità fiscali francesi hanno contestato alla galleria d’arte l’applicazione del regime del margine in sede di rivendita dei quadri, in quanto questi ultimi non erano stati precedentemente ceduti alla galleria dal loro autore, ma dalla società di cui l’autore era socio. In sostanza, secondo le Autorità fiscali, l’autore poteva essere solo l’artista che aveva dipinto i quadri di sua mano, per cui la società inglese non poteva essere considerata l’autore dei quadri.

Nell’analizzare la questione, l’Avvocato UE ha anzitutto osservato che un oggetto d’arte può essere eseguito esclusivamente da una persona fisica che agisce in quanto tale, tenuto conto che solo una tale persona è in grado di eseguirla “a mano”.

Tuttavia, l’articolo 316, par. 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, non prevede un analogo requisito riguardo alle modalità di cessione dell’oggetto d’arte, richiedendo esclusivamente che quest’ultimo sia ceduto dall’artista.

L’Avvocato generale è dell’avviso che la cessione può essere effettuata dall’artista che agisce tramite una persona giuridica. Infatti, a differenza dell’esecuzione di un oggetto d’arte, che rientra nell’ambito dell’attività creativa consistente in atti materiali, la cessione dell’oggetto d’arte rientra nell’attività commerciale dell’autore che si sostanzia non già in manipolazioni fisiche dell’oggetto in questione, ma in atti giuridici che le persone giuridiche sono in grado di compiere tanto quanto le persone fisiche.

A favore di questa conclusione depongono, in primo luogo, considerazioni relative alla finalità del citato articolo 316, par. 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, che è quella di favorire l’immissione sul mercato dell’Unione di nuove opere d’arte, siano esse importate o di nuova creazione all’interno del suo territorio, prevedendo un trattamento fiscale favorevole sia per l’importazione di tali oggetti, che per la loro prima cessione in seguito alla loro creazione, nonché per la successiva rivendita di tali oggetti da parte di soggetti passivi-rivenditori.

Pertanto, escludere dal beneficio della norma in esame gli oggetti d’arte ceduti ai soggetti passivi-rivenditori dai loro autori tramite persone giuridiche sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario, posto che la forma giuridica con cui l’autore esercita la propria attività commerciale è irrilevante ai fini della finalità della norma in questione.

In secondo luogo, escludere dal regime del margine gli oggetti d’arte ceduti ai soggetti passivi-rivenditori dai loro autori che agiscono tramite persone giuridiche sarebbe contrario anche al principio di neutralità fiscale, il quale vieta agli operatori economici che effettuano le stesse operazioni di essere trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA. Sotto questo aspetto, pare evidente che, quando cedono i loro oggetti d’arte, gli autori effettuano operazioni identiche, a prescindere dalla forma giuridica con cui agiscono.

L’Avvocato UE ha poi individuato i criteri che consentono di considerare la cessione di un oggetto d’arte da parte di una persona giuridica come effettuata dall’autore.

Qualora l’autore di un oggetto d’arte effettui la cessione dello stesso agendo tramite una persona giuridica, tale cessione deve essere considerata come effettuata dall’autore, ai sensi dell’articolo 316, par. 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, quando, da un lato, l’autore disponga all’interno della persona giuridica di un potere decisionale sufficiente per avere il voto decisivo sulla vendita dell’oggetto in questione e, dall’altro, il provento conseguito dalla vendita di tale oggetto, o, quanto meno, di una sua parte sostanziale, rientri, direttamente o indirettamente, nel patrimonio dell’autore.

Tale criterio, secondo l’Avvocato generale, risulta soddisfatto non solo quando l’autore esercita un’attività economica in forma unipersonale, ma anche in società. Sono escluse, invece, le situazioni in cui la persona giuridica è estranea all’autore, nonché quelle in cui quest’ultimo è soggetto a un’autorità gerarchica all’interno della persona giuridica.