25 Luglio 2022

Decreto Aiuti: la compensazione dei crediti nei confronti della PA

di Gennaro Napolitano
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L’articolo 20-ter del Decreto Aiuti (D.L. 50/2022, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito, con modificazione, dalla L. 91/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 dello scorso 15 luglio), amplia la platea dei soggetti che possono compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Per effetto della disposizione in esame, infatti, tale possibilità viene riconosciuta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali (tale ipotesi, quindi, si aggiunge a quelle dei crediti maturati per somministrazione, forniture e appalti).

A tal fine, l’articolo 20-ter interviene, modificandolo in più punti, sul comma 1 dell’articolo 28-quater D.P.R. 602/1973 che, nell’ambito delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, disciplina, appunto, le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Queste, in sintesi, le modifiche introdotte dall’articolo 20-ter, comma 1:

  • lettera a) – inclusione dei crediti per le prestazioni professionali (non prescritti, certi, liquidi ed esigibili), maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, nel novero di quelli che possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;
  • lettera b) – si stabilisce che la novità in esame si applica anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione;
  • lettera c) – si precisa che ai fini dell’applicazione delle norme in esame le certificazioni delle pubbliche amministrazioni attestanti la certezza, la liquidità e l’esigibilità del credito (la cui disciplina è dettata dall’articolo 9, comma 3-bis e dall’articolo 9, comma 3-ter, lettera b, ultimo periodo, D.L. 185/2008), recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.

Con riguardo a quanto indicato nell’elenco sopra riportato, si ricorda che:

  • l’articolo 9, comma 3-bis, L. 185/2008 prevede che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, certificano (…), entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente;
  • l’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), L. 185/2008, stabilisce che la certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità, tra l’altro, dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell’ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 11, comma 2, D.L. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010), nonché le certificazioni rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

Infine, il comma 2 dell’articolo 20-ter del Decreto Aiuti stabilisce l’abrogazione del comma 7-bis dell’articolo 12 D.L. 145/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. 9/2014).

La disposizione abrogata, infatti, prevedeva che “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012 (…), qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione”.