23 Maggio 2025

Stretta sulla strumentalità del veicolo che evita il fermo amministrativo

di Fabio Campanella
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Il fermo amministrativo, disciplinato dall’articolo 86, D.P.R. 602/1973, impedisce di circolare con un veicolo su cui sia stata iscritta la misura cautelare nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), salvo che il debitore dimostri – entro trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo – che il bene mobile sia strumentale all’attività d’impresa o professionale esercitata.

Di recente, la Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 34813/2024 e n. 7156/2025, ha approfondito il concetto di strumentalità del bene mobile che permette di evitare l’iscrizione del fermo amministrativo, da parte dell’agente della riscossione incaricato di recuperare il credito iscritto a ruolo.

In particolare, il Supremo Collegio ha chiarito che la strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall’esercizio da parte del contribuente di un’attività d’impresa o professionale; non soccorrono, a tal fine, neppure le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, “occorrendo al contrario provare l’indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell’esercizio dell’attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento.

Il Collegio, poi, ha precisato che “la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l’ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto”, ma è essenziale – per essere considerato strumentale – che lo stesso sia necessario all’esecuzione dell’attività esercitata, precisando, inoltre, che occorre dimostrare chel’auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l’attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l’impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno”.

I Giudici di legittimità, sul piano probatorio, hanno da ultimo chiarito che, ai fini della prova della strumentalità del veicolo, necessaria per escludere il fermo, non è sufficiente l’acquisto del bene con fattura come “strumentale” o l’inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, specificando che nell’ipotesi di disponibilità di diversi veicoli con le medesime caratteristiche, sia necessario altresì dimostrare la stretta inerenza dell’automezzo oggetto della misura cautelare ai risultati economici aziendali.

La Cassazione ha richiamato sul punto diverse pronunce di prassi dell’Amministrazione finanziaria (circolari n. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. 1/E/2007, n. 11/E/2007; risoluzione n. 59/E/2007) che sostengono che il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell’impresa dipenda direttamente dall’impiego del veicolo.

Il Supremo Collegio si è anche soffermato sulla relazione tra la strumentalità del bene all’attività e l’inerenza fiscale del relativo costo, specificando che il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime la necessità di correlare i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza però che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità – anche solo potenziale o indiretta – dei costi sostenuti in quanto è configurabile come inerente anche ciò che non reca alcun vantaggio economico, giacché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo; di contro, hanno chiarito che nel giudizio sulla strumentalità di un bene mobile registrato volto all’esclusione della procedura cautelare del fermo amministrativo, rileva lo stretto nesso di indispensabilità del bene per la produzione dei ricavi caratteristici dell’attività.

A parere di chi scrive, l’interpretazione fornita dalla Cassazione con le due citate ordinanze appare eccessivamente rigorosa e non rispondente allo spirito della norma.

Sposando l’interpretazione di legittimità in commento, infatti, la norma limitativa della misura cautelare (articolo 86 citato, secondo comma, ultimo periodo) risulterebbe inapplicabile ai professionisti – citati, invece, nel dettato normativo quali destinatari dell’esclusione garantita dalla strumentalità del bene – in quanto le attività esercitate da questi ultimi sono caratterizzate quasi esclusivamente da prestazioni d’opera intellettuale in cui i fattori produttivi materiali e strumentali sono marginali all’esercizio dell’attività; questa caratteristica li differenzia dall’imprenditore che, invece, coordina beni e fattori produttivi ai fini dell’esercizio d’impresa (si veda l’articolo 53, Tuir).

In sostanza, pertanto, non potrà esserci alcun professionista – e forse anche qualche imprenditore, pensando ad esempio a taluni agenti – che possa invocare un rapporto di stretta necessità ed indispensabilità dell’auto per l’esercizio della propria attività, come può invece fare un’impresa con i propri camion o escavatori.

Non resta che auspicare che il Supremo Collegio possa tornare ad affrontare quanto prima la questione in commento per poter riconsiderare questo orientamento non condivisibile.