27 Aprile 2019

Verbale di accesso e verbale di chiusura delle operazioni

di Luigi Ferrajoli
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Nell’ipotesi in cui l’attività istruttoria svolta dall’Amministrazione Finanziaria presso un’azienda si risolva nella sola richiesta e/o acquisizione di documentazione, il verbale di accesso e acquisizione documenti indicante tale finalità come sua esclusiva motivazione costituisce ed equivale al verbale di chiusura delle operazioni di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, restando ogni altra successiva attività svolta in Ufficio non rilevante.

Conseguentemente, in tale caso, è dalla comunicazione del verbale di accesso e richiesta documenti che decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni e richieste da parte del contribuente di cui al citato articolo 12 e solo dopo il decorso del predetto termine l’Ufficio potrà emettere l’avviso di accertamento.

È questo il principio che la Corte di Cassazione ha enunciato nella sentenza n. 6811 del 08.03.2019.

Nel caso oggetto della sentenza il contribuente aveva lamentato la violazione dell’articolo 24 L. 4/1929 e dell’articolo 12 L. 212/2000 in quanto, nella fase istruttoria del procedimento di accertamento, l’Ufficio, dopo avere notificato al contribuente un verbale di accesso e richiesta documenti, non aveva provveduto a comunicare allo stesso il processo verbale di constatazione previsto dall’articolo 24 L. 4/1929  da ritenersi coincidente con il “verbale di chiusura delle operazioni”; la mancata comunicazione del processo verbale di constatazione avrebbe impedito al contribuente la possibilità di presentare osservazioni e richieste difensive nel termine di sessanta giorni con violazione del principio del contraddittorio previsto dal citato articolo 12, comma 7.

La Suprema Corte, dopo avere specificato che nel caso di specie il verbale di accesso e acquisizione documenti costituiva l’obiettivo unico dell’attività istruttoria svolta dall’Amministrazione Finanziaria presso l’azienda contribuente, ha stabilito che al medesimo verbale può essere riconosciuta la natura di processo verbale di chiusura delle operazioni ai sensi dell’articolo 12, comma 7, L. 212/2000.

Pertanto, dal momento che il verbale di accesso e acquisizione della documentazione è stato regolarmente portato a conoscenza del contribuente, non vi era stata alcuna violazione dell’articolo 12, comma 7, L. 212/2000, in quanto il rispetto del principio del contraddittorio endoprocedimentale è stato assicurato, da un lato, nel garantire l’osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni decorrenti dalla conoscenza del verbale di accesso per la formulazione di osservazioni e richieste e consentire la partecipazione del contribuente al procedimento, e, dall’altro lato, nel fatto che l’adozione dell’avviso di accertamento non è avvenuta ante tempus, ma anzi ben oltre lo spirare del lasso temporale di sessanta giorni previsto dal medesimo articolo 12.

Tale norma stabilisce che “nel rispetto del principio di cooperazione fra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

La Corte di Cassazione nella sentenza in rassegna ha chiarito che l’articolo 12 impone la redazione e la notifica o la consegna al contribuente di un “verbale di chiusura delle operazioni”, che viene così denominato da tale legge, non casualmente, con una locuzione più ampia ed inclusiva rispetto a quella adottata dall’articolo 24 L. 4/1929, che prevede la redazione di un “processo verbale di constatazione”.

Questa diversità lessicale è idonea a rendere manifesto che la predisposizione di un processo verbale scritto, come ultimo atto precedente l’eventuale adozione di un atto impositivo, da cui fare decorrere il termine dilatorio (per la presentazione di osservazioni e la notifica dell’avviso di accertamento) deve avvenire in ogni caso, anche nel caso di accessi brevi finalizzati unicamente alla mera acquisizione di documenti, a prescindere dalla tipologia di attività istruttoria svolta dall’Amministrazione Finanziaria e non solo nelle ipotesi di più articolate operazioni di controllo e verifica che impongono la redazione di un verbale di constatazione.

In tali ipotesi il “verbale di accesso e richiesta documentazione” con cui viene portata a compimento la fase istruttoria del procedimento di accertamento, al di là dell’aspetto nominalistico, assolve ed integra le funzioni del “verbale di chiusura delle operazioni” previsto dall’articolo 12, comma 7, L. 212/2000. Pertanto, nel caso in cui l’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria presso il contribuente si risolva nella sola richiesta e acquisizione di documenti, il “verbale di accesso e richiesta di documenti” costituisce ed equivale al “verbale di chiusura delle operazioni” di cui all’articolo 12, comma 7, L. 212/2000 rimanendo a tale fine irrilevante ogni ulteriore attività svolta in Ufficio dall’Amministrazione Finanziaria.

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