L’indetraibilità oggettiva dell’Iva nel caso di acquisto di abitazioni

L’articolo 19 bis-1, lett. i), D.P.R. 633/1972 stabilisce che è indetraibile l’Iva relativa: all’acquisto di fabbricati o porzione di fabbricati a destinazione abitativa; alla locazione, manutenzione, recupero e gestione degli stessi. Si considerano fabbricati a destinazione abitativa le costruzioni idonee ad alloggiare singole persone o nuclei familiari: si tratta, di regola, delle unità immobiliari classificate…

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