La decorrenza della novità in tema di “piccole partecipazioni”
di Luciano SorgatoPaolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365La tematica delle c.d. piccole partecipazioni rappresenta una delle novità più significative (e più criticabili) della Legge di stabilità 2026 (n. 199/2025). Le nuove disposizioni presentano molti aspetti critici, che abbiamo segnalate su queste pagine, basti pensare all’incongruenza di un parametro percentuale di partecipazione correlato esclusivamente al capitale trascurando gli utili, o la questione rappresentata dalla tassazione integrale della plusvalenza non prevedendo un adeguato contrappeso nella deduzione integrale della minusvalenza.
Ma tra le altre criticità, certamente, un argomento assume notevole rilevanza: la decorrenza delle nuove regole. Su questo punto, l’art. 1, comma 54, Legge n. 199/2025, è riuscito nella non facile impresa di configurare una previsione incomprensibile secondo i canoni di lettura suggeriti dalla grammatica e dalla sintassi della lingua italiana.
Sulla questione, peraltro, è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate in una manifestazione di risposte alle domande della stampa specializzata, smentendo clamorosamente la stessa Relazione illustrativa alla Legge di bilancio. Tutto ciò per dire che la confusione regna sovrana dalle parti del diritto tributario.
La decorrenza del dividend exemption
Partiamo da una delle poche cose certe: la decorrenza del nuovo regime che elimina l’exemption sui dividendi, statuendo, a norma del novellato art. 89, comma 2.1., TUIR, che l’exemption del 95% dalla tassazione degli utili si applica solo se essi sono correlati ad una partecipazione non inferiore al 5% del capitale sociale o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Ebbene, per questa previsione, il succitato comma 54 afferma che la nuova regola si applica ai dividendi la cui distribuzione sia stata deliberata a far data dal 1° gennaio 2026. La previsione è chiara e permette di escludere, dal novero della novità, tutte le delibere di distribuzione approvate fino al 31 dicembre 2025, ciò indipendentemente dalla data di effettiva corresponsione del dividendo stesso. Ciò, peraltro, è in linea con la previsione di cui al Documento OIC 21, par. 58, secondo cui i dividendi vanno rilevati al momento della approvazione della delibera, nel senso che da quel momento la riserve o l’utile di esercizio cessa di presentarsi come una posta del patrimonio netto, per transitare nel passivo come debito verso il socio. A tal fine, non deve trarre in inganno il fatto che l’art. 89, TUIR, faccia perno sul principio di cassa: il momento finanziario rileva solo per individuare la tempistica della tassazione, mentre a livello civilistico la data fondamentale è quella della delibera di distribuzione.
La decorrenza della partecipation exemption
La restante parte del citato comma 54 è dedicata alla decorrenza della plusvalenza per cessione di azioni o quote di partecipazioni, titoli ed altri strumenti finanziari. In questo punto, la norma certamente non brilla per chiarezza, affermando che: «Le disposizioni di cui ai commi 51, 52 e 53 si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico nonché ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; (neretti nostri)»
Dunque, ai fini della tassazione delle plusvalenze per cessioni di azioni o quote (sostantivi di genere femminile) e titoli e strumenti finanziari (sostantivi di genere maschile), l’elemento fondamentale è il momento della acquisizione, che deve essere avvenuto dal 1° gennaio 2026. Si noti che il Legislatore utilizza un participio passato (acquisiti) declinato esclusivamente al maschile. Ora, quale lettura va data a questa criptica previsione normativa, fermo restando che certamente sarebbe stato più chiaro, data la rilevanza del tema, spezzare la frase in 2 utilizzando 2 participi passati, uno per le azioni o quote, femminile, e uno per titoli e strumenti finanziari, maschile. Sul punto, aiutandoci con un testo di grammatica e sintassi della lingua italiana apprendiamo che quando in una frase vi sono più sostantivi di genere diverso (maschile e femminile) il participio passato successivo, laddove regga entrambi i sostantivi, va declinato al maschile; maschile che, quindi, assume una accezione neutra. Applicando alla lettera tale assunto, emerge che la previsione normativa di penalizzazione con tassazione integrale della plusvalenza, si applica solo alle partecipazioni acquisite dal 1.1.26.
Ma quale è, sul punto, la tesi sostenuta dai documenti ufficiali, cioè il Dossier di commento elaborato da Camera dei Deputati e Senato della Repubblica?
A pagina 123 del citato Dossier si afferma:
«Dalla medesima del 1° gennaio 2026, tali disposizioni trovano applicazione anche per i seguenti componenti positivi di reddito:
- plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti di cui all’articolo 73 del TUIR;
- plusvalenze da cessione di titoli e strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a);
- proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data. (neretti originali)».
Appare chiaramente che la lettura sopra data separa il momento del realizzo della plusvalenza (1° gennaio 2026), che rileva per la cessione di partecipazioni, dal momento della acquisizione (sempre 1° gennaio 2026) che rileva solo per titoli e strumenti finanziari.
Pertanto, in base alla lettura di chi ha scritto la norma, il momento dell’acquisizione delle partecipazioni non avrebbe avuto rilevanza nell’applicazione della tassazione integrale della plusvalenza, essendo a tal fine rilevante solo il momento della cessione della medesima partecipazione.
E così arriviamo a Telefisco 2026, dove a specifica domanda, in tema di decorrenza, l’Agenzia delle Entrate afferma che «Pertanto, tenuto conto del tenore letterale del richiamato comma 1.1 dell’articolo 87 del TUIR, si ritiene che le nuove condizioni si applichino alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote (anche non rappresentate da titoli), acquisite a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026».
L’interpretazione proposta dalla Agenzia delle Entrate è certamente condivisibile, ancorché non si possa fare a meno di notare che essa contrasta con la volontà del redattore della norma, generando un conflitto interpretativo che sarebbe stato facilmente evitabile con un testo più chiaro.
Resta solo, per concludere sul tema della decorrenza, la necessità di analizzare la parte finale del comma 54, nella quale si afferma l’applicazione di un criterio FIFO, al fine di individuare quali “titoli e strumenti finanziari” si intendano ceduti per primi. La lettera della succitata norma si riferisce esclusivamente a “titoli e strumenti finanziari”, senza coinvolgere l’altro soggetto della frase, cioè “azioni o quote di partecipazione”, e tale conclusione sembra coerente con l’art. 87, comma 1, lett. a),TUIR, che, al fine di individuare quale partecipazione sia ceduta per prima, sostiene l’applicazione del criterio LIFO ( il contrario, cioè, del criterio FIFO). Chi scrive, ritiene che la recente interpretazione, che l’Agenzia delle Entrate ha condivisibilmente proposto, in materia di decorrenza delle “piccole partecipazioni”, non possa estendersi al punto di comprendere, anche per le azioni e le quote di partecipazione il criterio FIFO, ma, sul punto, la confusione esegetica regna sovrana, per cui un intervento del Legislatore che corregga la norma sulla decorrenza, scritta in modo maldestro nel più volte citato comma 54, sarebbe quantomai opportuno.


