29 Gennaio 2026

Dallo studio associato alla STP: la gestione delle ritenute sui “vecchi” crediti ante scissione

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La recente riforma fiscale, che ha introdotto l’articolo 177-bis, TUIR, ha finalmente codificato la neutralità fiscale per le riorganizzazioni degli studi professionali. Con la risposta all’interpello n. 21, pubblicata ieri, 28 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate offre un chiarimento nel contesto di una scissione totale di un’associazione professionale mista (avvocati e commercialisti) con la contestuale costituzione di una Società tra Professionisti (STP) in forma di società di capitali. Il focus del documento non è tanto sulla neutralità dell’operazione straordinaria – ormai data per acquisita – quanto sulla sorte delle ritenute d’acconto relative alle fatture emesse dall’associazione ante-scissione, ma incassate dalla STP post-scissione.

La fattispecie analizzata riguarda un’associazione professionale (“ALFA”), composta da avvocati e commercialisti, che decide di separare le proprie strade tramite una scissione totale asimmetrica. I commercialisti e consulenti del lavoro confluiscono in una nuova STP costituita in forma societaria (soggetta ad IRES), la quale subentra nella titolarità dei crediti pendenti dell’ente scisso.

Il problema pratico sollevato dall’istante è di natura finanziaria e tributaria: tali crediti derivano da fatture emesse dall’associazione professionale in regime di lavoro autonomo, sulle quali era stata esposta la ritenuta d’acconto del 20% ex art. 25, D.P.R. 600/1973. Poiché l’incasso avverrà quando l’associazione non esiste più e il creditore è diventato una STP commerciale, il cliente (sostituto d’imposta) deve versare la ritenuta o pagare l’intero importo lordo?

L’Agenzia delle Entrate fonda la sua risposta sul mutamento della qualificazione reddituale soggettiva. L’operazione di riorganizzazione, disciplinata dal nuovo articolo 177-bis, TUIR, comporta il passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo (per cassa) a uno soggetto al reddito d’impresa (per competenza).

La questione centrale risiede nell’analisi dell’art. 25, D.P.R. 600/1973. La norma stabilisce che la ritenuta d’acconto si applica ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, ma prevede espressamente che “la ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese”. Sebbene la prestazione originaria sia stata resa in un contesto di lavoro autonomo, il momento rilevante per l’applicazione della ritenuta è quello del pagamento (criterio di cassa). Al momento dell’incasso, il soggetto percipiente (la STP di capitali) ha ormai mutato la propria veste giuridica: non produce più reddito di lavoro autonomo, bensì reddito d’impresa. Di conseguenza, l’Agenzia conclude che sui “vecchi” crediti incassati dalla STP non deve essere operata alcuna ritenuta d’acconto. I compensi concorreranno integralmente alla formazione del reddito d’impresa della STP nell’esercizio in cui avviene la manifestazione finanziaria (incasso), in ossequio al principio di prevenzione dei salti d’imposta sancito dall’art. 177-bis, comma 4, TUIR.

La pronuncia ha un impatto diretto sulle procedure di incasso degli studi riorganizzati. L’Agenzia non si limita a enunciare il principio, ma detta una precisa linea di condotta. In primo luogo, la STP ha l’onere di rilasciare ai propri clienti (sostituti d’imposta) un’apposita dichiarazione. In tale documento deve informarli dell’avvenuta scissione/trasformazione e del fatto che il nuovo soggetto percettore non rientra più tra quelli soggetti a ritenuta. I clienti, una volta ricevuta tale informativa, devono corrispondere alla STP l’importo della fattura originaria al lordo della ritenuta, ignorando l’indicazione (ormai obsoleta) presente sul documento fiscale emesso a suo tempo dall’associazione. Consapevole che, nella prassi, l’automatismo dei sostituti d’imposta è difficile da scardinare e che molti clienti potrebbero erroneamente versare comunque la ritenuta, l’Agenzia fornisce una rassicurazione importante. Qualora il cliente, nonostante l’informativa, paghi al netto e versi la ritenuta, la somma non è perduta. La STP ha il diritto di scomputare le ritenute subite dall’IRES dovuta.

Il diritto allo scomputo si fonda sul combinato disposto degli articoli 22 e 79, TUIR, che permette di detrarre dall’imposta dovuta le ritenute alla fonte operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Pertanto, anche in caso di errore procedurale del cliente, la neutralità finanziaria per la STP è garantita: la ritenuta “impropria” si trasforma in un credito d’imposta utilizzabile nella dichiarazione relativa al periodo in cui è stata subita.