11 Settembre 2025

Dall’8 settembre 2025 è operativo un nuovo modello per comunicazioni superbonus

di Laura Mazzola
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Con il Provvedimento n. 321370, del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello, e le relative istruzioni, per la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, in relazione alle spese sostenute nel 2025 per interventi edilizi agevolati, ai sensi dell’art. 121, D.L. n. 34/2020.

Il nuovo modello sostituisce il precedente esclusivamente per le spese sostenute nel 2025 e consente ai soggetti che ne hanno diritto (ai sensi delle deroghe) di comunicare l’opzione per:

  • lo sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante (art. 121, comma 1, lett. a));
  • la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (art. 121, comma 1, lett. b)).

Il nuovo modello può essere utilizzato dall’8 settembre 2025 e fino al 16 marzo 2026; restano comunque valide le comunicazioni trasmesse fino a giorno 7 settembre 2025 utilizzando il precedente modello.

Dal 16 marzo 2026 scadrà il termine per l’invio delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

Non è ammessa alcuna forma di remissione in bonis per ritardi o omissioni, come già previsto dal combinato disposto dell’art. 121, D.L. n. 34/2020, e successive modificazioni.

È tuttavia previsto un periodo di rettifica per le comunicazioni trasmesse entro il mese di marzo 2026: il contribuente potrà, infatti, annullare o sostituire le comunicazioni fino al 5 aprile 2026.

Rispetto alla versione precedente del 2022, la principale novità del nuovo modello è l’esclusione dalla tabella dei codici degli interventi agevolati di quei bonus fiscali che nel 2025 non sono più cedibili o scontabili in fattura o che non sono più attivi, quali:

  • l’ecobonus ordinario;
  • il bonus casa;
  • il bonus facciate;
  • il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • l’eco-sisma bonus;
  • gli interventi sulle parti comuni, per più del 25% dell’involucro.

Tra le modifiche più rilevanti si segnala che:

  • sono stati eliminati i codici relativi alle detrazioni non più cedibili;
  • sono state mantenute solo le tipologie di intervento relative al superbonus;
  • non è più presente la casella Periodo che, nel modello precedente, aveva il fine di distinguere le spese sostenute nel primo o nel secondo semestre del 2020;
  • non è più presente la casellaEdilizia libera, in quanto non ci sono più interventi sostenibili nel 2025, con crediti che possono essere scontati in fattura o ceduti, per i quali non sia richiesta una comunicazione al SUE;
  • sono stati eliminati i campi relativi alla “cessione delle rate residue, in quanto il nuovo modello recepisce l’impossibilità di cessione delle rate residue di detrazione.

Restano, invece, invariate le regole operative di base, in relazione:

  • alla determinazione dell’ammontare della detrazione, dello sconto in fattura e del credito cedibile;
  • ai termini e alle modalità di invio della comunicazione;
  • alla possibilità di esercitare le opzioni di cessione o sconto durante lo stato di avanzamento lavori;
  • all’obbligo di asseverazioni tecniche di congruità delle spese e di allegazione del visto di conformità.

Si rileva, inoltre, che la struttura del modello è rimasta, rispetto alla precedente versione, la medesima e che la modalità di invio è esclusivamente online tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, sia via servizi web accessibili con SPID/CIE/CNS sia tramite il software di compilazione.