7 Luglio 2016

Credito d’imposta Enti di Previdenza: definita la percentuale massima

di Giovanna Greco
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Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2016, è stata definita la percentuale massima del credito d’imposta spettante agli enti di previdenza obbligatoria ed alle forme di previdenza complementare che hanno presentato la relativa richiesta di attribuzione del credito nel 2016, per l’anno 2015.

La Legge di Stabilità 2015 ha riconosciuto agli enti di previdenza obbligatoria un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi, e l’ammontare di tale ritenute ed imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Alle forme di previdenza complementare è, invece, riconosciuto un credito d’imposta pari al 9% del risultato netto maturato, assoggettato all’imposta sostitutiva applicata in ciascun periodo d’imposta.

Successivamente, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015 sono state definite le disposizioni attuative di questa agevolazione. In particolare, è richiesta la presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate ed è l’Agenzia stessa che, ogni anno, deve precisare la misura del credito d’imposta spettante ad ogni soggetto richiedente, calcolata in base al rapporto tra il limite di spesa e l’ammontare complessivo del credito richiesto nell’anno. È importante puntualizzare che tale misura percentuale deve essere resa nota con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Con il provvedimento del 28 settembre 2015 è stato approvato il modello da utilizzare per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta in questione e sono stati fissati i termini per la presentazione di tale modello.  La richiesta va presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, a decorrere dall’anno 2016, dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno. La trasmissione della richiesta può essere effettuata direttamente tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale. La trasmissione può essere effettuata anche tramite gli intermediari indicati nell’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

L’invio della richiesta avviene utilizzando i canali Entratel o Fisconline. In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al richiedente, insieme alla ricezione della domanda o all’assunzione dell’incarico per predisporla, l’impegno a trasmetterla in via telematica all’Agenzia. La data di questo impegno, insieme alla sottoscrizione del soggetto incaricato e all’indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”. Il soggetto incaricato è tenuto a consegnare al contribuente una copia della richiesta trasmessa e della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia riceve i dati. La prova della presentazione è data dalla comunicazione con cui l’Amministrazione attesta di averla correttamente ricevuta. Il richiedente, dopo aver firmato la richiesta per confermare i dati, deve conservare la documentazione. La trasmissione telematica avviene utilizzando il softwareCreditoprevidenza”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Il modello e le relative istruzioni possono essere scaricati dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. In alternativa, può essere prelevato da altri siti internet, purché coincida in struttura e sequenza con quello approvato.

Ogni contribuente può presentare in ciascun anno un’unica richiesta. Se il contribuente presenta più richieste, sarà ritenuta valida l’ultima trasmessa entro il termine di scadenza (30 aprile).

 

Infine, con il provvedimento del 23 giugno 2016, è stata fissata la percentuale massima ammessa che è pari al 100%. Questo vuol dire che i soggetti che hanno presentato la domanda di attribuzione del credito d’imposta nel 2016 potranno beneficiare per intero dell’agevolazione prevista in loro favore. Le risorse che sono stanziate, infatti, coprono interamente l’ammontare complessivo del credito richiesto (secondo quanto risulta dalle richieste validamente presentate nel 2016).

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Con la risoluzione n. 48/E del 23 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha anche istituito il codice tributo che dovrà essere utilizzato nel modello F24. Si tratta del codice tributo “6867“. Tale codice deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a credito compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di attribuzione del credito. L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito d’imposta, oppure qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare del credito spettante, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.