Ammissibile l’appello che ribadisce le eccezioni del primo grado
di Luigi FerrajoliIl disposto normativo di cui all’art.53, co.1, D.Lgs. n.546/1992, in materia di specificità dei motivi di appello, non può ritenersi violato quando l’appellante abbia esposto nel ricorso le ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame, le quali possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte in primo grado, purché ciò consenta al giudice di appello di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni assunte con la sentenza impugnata.
È quanto è stato statuito dalla CTR di Roma con la sentenza n. 116 del 15 gennaio 2016 in una vicenda in cui un’esercente attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti aveva impugnato un avviso di accertamento basato su studi di settore.
Il ricorrente aveva contestato la quantificazione dei maggiori ricavi in quanto basata unicamente sulla pedissequa applicazione dei parametri previsti dagli studi di settore, senza la valutazione delle circostanze di fatto illustrate e documentate dal contribuente in sede di contraddittorio amministrativo.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo che il contribuente avesse avversato gli accertamenti con elementi generici riferiti alla sola questione della crisi economico-finanziaria.
Avverso la sentenza di primo grado è stato proposto gravame sotto diversi profili; tuttavia, a parere dell’Agenzia delle Entrate, l’appello doveva ritenersi inammissibile per violazione dell’art.53 del D.Lgs. n.546/92 (che prevede, tra i contenuti richiesti a pena di inammissibilità, anche l’indicazione dei motivi specifici di appello) “per mancanza di specificità dei motivi di gravame ed essendo stata ignorata la motivazione della sentenza”.
La Commissione tributaria regionale di Roma, pur respingendo nel merito l’impugnazione, in relazione all’eccezione di inammissibilità formulata dall’Ufficio, ha avuto modo di precisare che è del tutto legittimo ed ammissibile l’atto di appello che ribadisca le motivazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, purché sia chiaro il contenuto delle contestazioni nonché a quali parti della pronuncia si riferiscano.
Secondo la CTR “…la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado – in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza”.
Tale principio era già stato sancito dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla ordinanza n. 14908/2014 della Sezione Sez. VI – 5 Civile della Corte di Cassazione, che aveva ulteriormente precisato che “la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d’appello dette argomentazioni – perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi”.
Il confine tra il legittimo richiamo delle argomentazioni già svolte in primo grado e l’inammissibilità dell’atto per genericità dei motivi, tuttavia, non è sempre nitido.
La Suprema Corte ha comunque delineato diverse ipotesi di inammissibilità per violazione dell’art.53 D.Lgs. n.546/92, sanzionando in particolare atti di appello che si limitavano ad un richiamo ad altri atti di appello proposti dalla medesima parte (Cass. sent. n. 18006/2006), o non permettevano di individuare il contenuto pregnante della contestazione svolta avverso la sentenza impugnata (Cass. sent. n. 26842/2007 che ha precisato che “l’appello proposto avanti al Giudice tributario deve dichiararsi inammissibile solo quando l’esposizione dei motivi di impugnazione manchi ovvero sia assolutamente incerta, cioè allorquando l’enunciazione del motivo, che pure può essere sommaria e, quindi, non deve attingere ad un particolare livello di specificità, si presenti tale da non consentire l’individuazione del nucleo della censura rivolta contro la decisione impugnata, cioè da non far comprendere quali siano i punti di essa che si intendono sottoporre a nuova valutazione del Giudice dell’appello e quali siano le ragioni per le quali non si condivide la motivazione adottata su di essi dalla stessa decisione”).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte dalla Cassazione ed a fronte del rischio di incorrere nella gravissima sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione, è ovviamente sempre opportuno illustrare in modo compiuto nell’atto di appello le eccezioni avverso la sentenza impugnata, sebbene ricalchino le motivazioni del ricorso di primo grado, senza limitarsi ad un generico richiamo.
