10 Ottobre 2015

Iva in agricoltura senza split payment

di Luigi Scappini
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La Legge n. 190/2014, la cd. Legge di stabilità per il 2015, ha introdotto, al fine di limitare sul nascere l’evasione fiscale, alcune regole specifiche per il comparto Iva.

In particolare, le novità introdotte riguardano i soggetti che hanno rapporti con la pubblica Amministrazione le cui regole applicative trovano la propria disciplina compiuta nell’articolo 6, comma 5 D.P.R. 633/1972.

Il comma richiamato, derogando alle regole ordinarie, prevedeva già l’esigibilità dell’Iva in un momento successivo e precisamente in quello di effettivo assolvimento del corrispettivo da parte dell’acquirente/committente, con la precisazione che, al contrario, nulla cambia per quanto riguarda l’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione.

Le conseguenze applicative di queste regole sono che:

  1. le fatture sono emesse e annotate in ragione dei tempi richiesti dagli articoli 21 e 23 D.P.R. 633/1972 e concorrono alla formazione del volume d’affari in ragione della loro emissione;
  2. l’Iva a debito deve essere liquidata solo ad incasso avvenuto e versata nell’anno di accadimento dello stesso.

Attenzione, il differimento dell’esigibilità dell’Iva è una facoltà e non un obbligo.

Queste sono le regole generali che hanno subito alcune modifiche sostanziali e rilevanti a mezzo, come anticipato, della Legge di stabilità per il 2015, modifiche che, in un primo momento, andavano a impattare anche sul mondo agricolo, salvo poi aver subito una correzione in corsa.

Infatti, è solamente con la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, che il comparto agricolo, che applica il regime speciale Iva di cui agli articoli 34 e 34-bis D.P.R. 633/1972, è stato escluso dall’ambito di applicazione dello split payment.  La speranza è che, quella che oggi risulta essere un’esclusione ufficiosa in quanto derivante da un documento di prassi la cui portata applicativa è limitata, diventi ufficiale a mezzo della modifica di quanto previsto all’articolo 17-ter D.P.R. 633/1972.

Come anticipato, con l’articolo 1, comma 629 Legge n. 190/2014 è stato introdotto, al fine di prevenire la possibile evasione di imposta, un regime, denominato split payment, del tutto similare a quello previsto con l’articolo 17 D.P.R. 633/1972 noto come reverse charge.

Lo split payment scatta nel momento in cui soggetto acquirente/committente è, alternativamente, lo Stato, gli organi dello Stato, gli enti pubblici territoriali, le Camere di commercio, gli istituti universitari, le ASL, gli enti ospedalieri, quelli pubblici di ricovero e cura aventi prevalentemente carattere scientifico, di assistenza, beneficenza e previdenza.

Con successivo decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 sono state delineate regole e modalità applicative.

Nello specifico, le regole applicative sono semplici: l’Iva si applica secondo le regole ordinarie, con la differenza che la stessa verrà versata all’Erario da parte dell’acquirente/committente e quindi, il corrispettivo viene liquidato al netto dell’Iva.

Per quanto riguarda gli adempimenti, si deve aver cura di inserire in fattura l’annotazione “scissione dei pagamenti”.

È di tutta evidenza come il meccanismo dello split payment come delineato, una volta declinato sul regime speciale Iva di cui agli articoli 34 e 34-bis D.P.R. 633/1972, di fatto avrebbe comportato un aggravio in termini di esborsi finanziari per un settore che negli ultimi tempi si è visto sfilare prerogative di cui in questa sede non intendiamo sindacarne la legittimità o meno.

Infatti, ben noto è che il regime speciale Iva per l’agricoltura, di fatto, consista in un regime speciale di detrazione, per effetto del quale l’ammontare dell’imposta da portare in detrazione da quella a debito, viene determinato “virtualmente”, utilizzando le percentuali compensative come da ultimo individuate con D.M. 23 dicembre 2005.

Ecco che allora, se si fosse dovuto applicare il meccanismo dello split payment, l’agricoltore non avrebbe potuto, a fronte di un’Iva realmente assolta sugli acquisti, utilizzare l’Iva detraibile, come determinata forfettariamente, se non in compensazione orizzontale o richiedendola a rimborso con tutti i ben conosciuti aggravi finanziari (leggasi garanzia fideiussoria) nonché tempistiche di fruizione dilatate nel tempo.