Nuovi chiarimenti in merito ai rimborsi Iva
di Laura MazzolaL’Agenzia delle entrate ha chiarito ieri, rispondendo ad una serie di domande sollevate successivamente all’emanazione della Circolare n. 32/E/2014, la nuova disciplina dei rimborsi dell’Iva di cui all’articolo 38-bis D.P.R. 633/1972.
Così l’Amministrazione finanziaria, con la Circolare n. 35/E/2015, ha affrontato le questioni numerate e riepilogate di seguito.
1) Termini per la presentazione della dichiarazione integrativa nelle ipotesi di:
a) mancata opposizione del visto di conformità, ovvero della sottoscrizione alternativa, sulla dichiarazione con la quale viene chiesto il rimborso: l’errore può essere corretto mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, ovvero di un’autonoma attestazione nell’ipotesi di rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche di cui all’articolo 38-bis (13 dicembre 2014) citato e non ancora eseguiti a quella data, laddove sia decorso il termine per la rettifica della dichiarazione;
b) e c) revoca in tutto o in parte dell’importo originariamente chiesto a rimborso, ovvero incremento dell’importo chiesto a rimborso e proporzionale riduzione di quello chiesto in compensazione o detrazione: occorre presentare una dichiarazione integrativa non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998).
2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà omessa: non è possibile presentare la sostitutiva in un momento successivo alla dichiarazione/istanza. Infatti la dichiarazione sostitutiva può essere prodotta successivamente solo qualora venga presentata una dichiarazione correttiva/integrativa.
3) Dichiarazione sostitutiva nell’ipotesi di cessioni di azioni o quote infragruppo: se le cessioni superano, nell’anno precedente la richiesta di rimborso, il 50 per cento del capitale sociale, anche nell’ambito dello stesso gruppo, implicano la presentazione della garanzia.
4) Avvisi di accertamento relativi all’imposta di registro e all’imposta sostitutiva: nell’ipotesi in cui le imposte siano dovute in base ad un atto, al fine di determinare la differenza tra imposta dichiarata ed imposta accertata occorre fare riferimento ai dati riportati nell’atto stesso. In caso di accertamento avente ad oggetto il recupero di imposta sostitutiva, o imposta soggetta a tassazione separata, la verifica dei presupposti deve essere effettuata con riferimento all’imposta oggetto di recupero.
5) Accertamenti definiti mediante accertamento con adesione o conciliazione giudiziale: il raffronto tra l’imposta dichiarata e quella accertata deve essere effettuato con riferimento agli importi rideterminati. L’Amministrazione evidenzia che, nel caso in cui il contribuente aderisca alla proposta dell’ufficio, ovvero ai rilievi mossi nel processo verbale di constatazione, il perfezionamento dell’adesione risulta equiparabile alla notifica dell’avviso di accertamento.
6) Calcolo degli interessi ai fini dell’ammontare da garantire nel modello di cauzioni in titoli di Stato: gli interessi relativi al ritardo nell’esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata non rilevano.
7) Modello TR presentato per anni d’imposta antecedenti il 2015: la presentazione della dichiarazione annuale relativa ad anni d’imposta fino al 2014, contenente l’indicazione dei rimborsi trimestrali presentati e munita del visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, assolve alle condizioni di esonero della garanzia. Per i rimborsi trimestrali, in presenza dei requisiti e delle condizioni previste per la presentazione della dichiarazione sostitutiva ed in assenza di condizioni soggettive di rischio, la sostitutiva deve essere presentata all’ufficio o all’agente della riscossione competente allegando la copia del documento d’identità. I rimborsi trimestrali richiesti per l’anno d’imposta 2014 potranno essere erogati senza presentazione della garanzia se il modello di dichiarazione annuale contiene il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
8) Presentazione di nuovo TR per correggere il quadro TD del precedente modello inviato: può essere presentato a patto che l’ufficio non abbia già validato la disposizione di pagamento ovvero il credito non sia già stato utilizzato in compensazione. Nell’ipotesi di richiesta di esonero dall’obbligo di prestare garanzia, il nuovo modello TR deve recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti patrimoniali e contributivi.
9) Presentazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla consistenza patrimoniale del soggetto titolare del credito chiesto a rimborso dal rappresentante fiscale: la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dal rappresentante fiscale secondo le regole ordinarie, se il soggetto titolare è residente nell’Unione europea, ovvero se la produzione della dichiarazione avviene in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia ed il Paese di provenienza. Negli altri casi la solidità patrimoniale deve essere attestata mediante la procedura prevista dall’articolo 3, quarto comma, D.P.R. 445/2000.
10) Garanzie per la compensazione dell’Iva di gruppo: trovano applicazione le disposizioni contenute nel novellato articolo 38-bis D.P.R. 633/1972. Si evidenzia che, ai fini della determinazione dell’importo della garanzia o dell’assunzione diretta dell’obbligazione, si applica la franchigia di cui all’articolo 21 D.M. 567/1993, nei medesimi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata ovvero fino all’importo massimo annuale (700.000,00 euro).
