14 Dicembre 2015

Irretroattiva la presunzione legale sui paradisi fiscali

di Luigi Ferrajoli
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Lo scorso 16 novembre la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha depositato la sentenza n. 9234 in cui il Collegio ha avuto modo di pronunciarsi sulla possibilità di applicare retroattivamente la presunzione legale di cui all’articolo 12, comma 2, D.L. n.78/2009.

La vicenda trae origine da alcuni avvisi d’accertamento con cui l’Ufficio ha accertato, per il periodo d’imposta 2005, un maggior reddito Irpef derivante dalla detenzione all’estero di attività finanziarie senza che queste siano state indicate nell’apposito quadro RW in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Le contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria sono a loro volta derivate dall’attività investigativa della Guardia di Finanza che, tramite documentazione extracontabile rinvenuta presso la succursale milanese della Credit Suisse, ha potuto costatare la predisposizione di polizze denominate “life Portfolio International” che avrebbero come unico obiettivo quello di celare investimenti di natura finanziaria all’estero da parte di soggetti residenti italiani.

La sentenza in commento affronta il tema dell’accertabilità di tali polizze stipulate prima del 2009, ossia in momento antecedente all’entrata in vigore della normativa che regola le azioni di contrasto ai paradisi fiscali.

Con l’articolo 12 del D.L. n. 78/2009, difatti, è stato introdotto un regime ad hoc per l’accertamento di attività detenute in paesi a fiscalità privilegiata prevedendo, in particolare, una presunzione relativa in capo alle persone fisiche, alle società semplici e agli enti non commerciali relativamente agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti in Stati a fiscalità privilegiata e non dichiarate nel quadro RW del modello UNICO.

Il Legislatore, nell’obiettivo di contrastare arbitraggi fiscali internazionali, ha dunque previsto che, salva prova contraria da parte del contribuente, gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paesi a fiscalità privilegiata si presumono costituite con redditi sottratti a tassazione.

La norma in commento al comma 2-bis prevede, inoltre, il raddoppio dei termini di decadenza dall’azione accertatrice in caso di accertamento del maggiore reddito derivante dal possesso di fondi costituiti con redditi presuntivamente sottratti a tassazione, mentre al comma 2-ter è altresì previsto il raddoppio dei termini di decadenza entro cui notificare l’atto di contestazione o d’irrogazione delle sanzioni in caso di violazione degli obblighi di monitoraggio.

Nel caso in cui il contribuente riesca, invece, a provare che gli investimenti e le attività sono stati costituiti con redditi assoggettati a tassazione nel territorio dello Stato, ovvero con redditi esenti, la presunzione di utilizzo di fondi non tassati per gli investimenti in paradisi fiscali, con conseguente raddoppio delle sanzioni, non potrà trovare applicazione.

Con la sentenza in commento, i giudici meneghini hanno ritenuto di doversi pronunciare negativamente circa la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare le annualità precedenti all’entrata in vigore dell’articolo 12, D.L. n.78/2009 rilevando in particolare che la norma, “pur collocandosi nell’ambito di una disciplina di carattere procedimentale, esplica effetti sostanziali in punto di determinazione del reddito e, di conseguenza, sotto questo profilo, non si giustifica, così come invece preteso dall’Ufficio, una applicazione retroattiva della norma ad attività di accertamento relative, come detto, a periodi di imposta pregressi”.

In sostanza, i giudici hanno ritenuto che per la sua natura “procedurale”, la norma non potesse spiegare i suoi effetti anche retroattivamente atteso che, diversamente interpretando, si giungerebbe a violare la tutela dell’affidamento quale limite all’attività del Legislatore, nonché quanto espressamente previsto all’articolo 3, comma 1 e 2 dello Statuto del contribuente secondo cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

Tale impostazione sembra aver trovato conferme in ulteriori pronunce dei Giudici di merito che, conformemente a quanto deciso dalla CTP di Milano, si sono espresse sfavorevolmente circa l’applicabilità retroattiva della presunzione legale relativa in materia di attività detenute in paesi a fiscalità privilegiata e ciò anche alla luce del fatto che il D.L. n.78/2009 non contiene alcun riferimento circa l’applicazione temporale della norma. In altri termini, il Legislatore con le disposizioni introdotte nel 2009 ha semplicemente previsto un ampliamento dei termini di accertamento, senza però prevedere alcuna deroga al regime di irretroattività della norma stessa.