31 Marzo 2016

Onere della prova e accertamenti su conti correnti di familiari

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 917/2016, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di accertamento fiscale fondato su attività d’indagine su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che attraverso elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, l’Amministrazione finanziaria ritiene connessi e inerenti al reddito del contribuente accertato.

Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha confermato quello che rappresenta ormai il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale il rapporto familiare è elemento di per sé sufficiente a giustificare la riferibilità dei movimenti riscontrati sul conto corrente del familiare.

La vicenda trae origine dall’attività di controllo effettuata dalla Guardia di Finanza (successivamente sfociata nella redazione di un processo verbale di constatazione) volta al recupero del credito d’imposta ai fini IVA, IRPEF e IRAP, per le annualità dal 1998 al 2001. All’attività di verifica hanno fatto seguito diversi avvisi di accertamento, avverso i quali il contribuente ha proposto ricorso con cui ha richiesto l’annullamento degli atti impositivi in quanto fondati su un metodo induttivo ritenuto illegittimo.

Rigettato il ricorso dinnanzi alle corti di merito, il contribuente decideva di adire la Suprema Corte allo scopo di vedersi annullata la decisione emessa dai giudici della CTR del Lazio, viziata, a dire del ricorrente, in quanto avrebbe omesso di rilevare l’illegittimità dell’accertamento ex art.41, d.P.R. n.600/73 effettuato con metodo induttivo e fondato su presunzioni prive dei requisiti di legge, nonché l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge titolare del conto corrente bancario oggetto di verifica.

L’Ufficio, in particolare, ha riscontrato sul conto corrente bancario del coniuge operazioni che sarebbero state direttamente riferibili all’attività d’intermediazione svolta dal contribuente nel settore della rottamazione, evidenziando, peraltro, la piena disponibilità del suddetto conto in virtù dei movimenti e dei bonifici che il contribuente ha effettuato in favore del proprietario dell’immobile presso cui risiedeva.

La Cassazione, pronunciandosi definitivamente sulla questione, ha preliminarmente chiarito che nella fattispecie in esame l’utilizzo promiscuo del conto rendeva superflua l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’effettivo titolare del conto corrente bancario, evidenziando inoltre che la maggior parte delle operazioni potevano dirsi riferibili al ricorrente.

Per quel che concerne l’asserita illegittimità del metodo induttivo utilizzato dall’Ufficio in fase di verifica, il Collegio si è espresso confermando il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui il “rapporto familiare è sufficiente a giustificare, con spostamento dell’onere della prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari dei familiari”. In altri termini, deve considerarsi corretta l’attività accertatrice da parte dell’Amministrazione finanziaria sul conto corrente del familiare, purché fondata su elementi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere le attività sul conto corrente riferibili al soggetto accertato.

Sul punto, la Corte ha precisato che il principio può essere esteso anche all’accertamento d’Ufficio effettuato ai sensi dell’art.41, d.P.R. n.600/73, ossia in tutti quei casi in cui l’assenza di dichiarazione costituisce il presupposto per l’Ufficio di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti previsti ai sensi dell’art.38, d.P.R. n.600/73. Da ciò ne deriva che, in presenza di un conto corrente da cui emergano elementi indiziari tali che facciano presumere la riferibilità delle attività ad un soggetto terzo, in assenza di dichiarazione, l’Ufficio potrà esperire attività di verifica fondata su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Infine, la sentenza in commento offre interessanti riflessioni in tema di onere probatorio. I Giudici di legittimità, richiamando quanto già precedentemente espresso nella sentenza n. 428 del 2015, mettono in luce che “in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente”.