12 Aprile 2016

Furto di beni oggetto di esportazione a cura del cliente non residente

di Marco Peirolo
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In un precedente articolo è stato evidenziato che, secondo le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, la scomparsa della merce durante il trasporto dall’Italia allo Stato comunitario di destinazione può dare luogo alle seguenti diverse ipotesi di trattamento fiscale, a seconda che:

  • i beni scompaiono durante il trasporto effettuato con mezzi propri del venditore;
  • i beni scompaiono durante il trasporto effettuato con mezzi propri dell’acquirente o tramite un vettore su incarico di uno dei due operatori.

In quest’ultima ipotesi, in particolare, in cui il trasporto è effettuato con mezzi del cessionario o tramite un vettore incaricato da uno degli operatori, l’operazione, a prescindere dal Paese nel quale i beni sono scomparsi (Italia o altro Paese membro), si considera in ogni caso avvenuta, in quanto si è verificato in capo all’acquirente il trasferimento del potere di disporre dei beni. Tuttavia, la C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (§ B.3.2) ha precisato che, se i beni sono scomparsi:

  • in Italia, la cessione si qualifica come “interna”, non risultando integrato il requisito dell’effettivo trasporto dei beni in altro Stato membro. In questo caso, il cedente deve emettere e registrare la fattura con addebito dell’IVA, come recentemente confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3091 del 17 febbraio 2016;
  • in altro Stato comunitario, la cessione si qualifica come intracomunitaria in considerazione del fatto che i beni sono comunque usciti dal territorio nazionale. In questo caso, il cedente deve emettere e registrare la fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993 e presentare il modello INTRA 1-bis.

Concentrando l’attenzione sull’ipotesi in cui i beni siano stati consegnati in Italia al cliente comunitario, deve pertanto ritenersi che se il furto è avvenuto in Italia non è possibile avvalersi del beneficio della non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie in quanto fa difetto il presupposto dell’effettiva movimentazione della merce a destinazione nel Paese membro del cliente.

È interessante confrontare questa indicazione con quella fornita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nell’ipotesi di cessione all’esportazione di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, cioè con consegna dei beni in Italia al cliente non residente che ne cura il successivo trasporto/spedizione al di fuori dell’Unione europea.

La sentenza n. 15445 del 6 dicembre 2001 ha esaminato questo specifico caso, originato dall’avviso di rettifica con il quale l’Ufficio ha recuperato a tassazione l’IVA non versata sull’operazione relativa ai beni oggetto di furto prima di essere esportati.

Il contribuente è risultato vittorioso in tutti i gradi di giudizio. In particolare, i giudici d’appello, dopo avere precisato che, a norma dell’art. 8, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, la cessione di beni destinati all’esportazione è non imponibile ai fini IVA a condizione che questa avvenga entro 90 giorni dalla consegna (termine da intendersi come non perentorio a seguito della sentenza della Corte di giustizia 19 dicembre 2013, causa C-563/12 e della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 10 novembre 2014, n. 98), ha affermato che, nel caso in discussione, l’esportazione deve considerarsi avvenuta essendo stata la merce spedita contestualmente alla consegna al cessionario e, se la documentazione da parte dell’Ufficio doganale prescritta dalla norma in esame non è stata perfezionata, ciò è dovuto al fatto che la merce è stata rubata. Deve, pertanto, ritenersi nella fattispecie adempiuta la condizione richiesta dalla norma per il non assoggettamento all’imposta anche se l’operazione non è stata portata a compimento a causa del trafugamento della merce da parte di terzi.

Tale conclusione è stata condivisa dai giudici di legittimità, per i quali il furto costituisce una evidente ragione di forza maggiore e, dunque, in presenza di un simile evento non vi è ragione che il contribuente sia assoggettato a IVA; così come del resto accade in ogni caso in cui i beni destinati al commercio formino oggetto di un furto o siano distrutti per forza maggiore, non realizzandosi in simili casi alcuna “cessione” di beni, tenuto anche conto che l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 441/1997 esclude da tassazione i beni comunque perduti.

In sintesi, quando i beni venduti sono consegnati in Italia al cliente non residente per essere poi rubati prima di essere trasportati/spediti al di fuori del territorio nazionale, le interpretazioni esposte portano a ritenere che il regime IVA è diverso a seconda della destinazione convenuta dalle parti in base agli accordi contrattuali. Nello specifico, e non senza qualche perplessità, se è stata prevista la destinazione comunitaria dei beni è dovuta l’IVA, mentre resta applicabile il regime di non imponibilità in caso di destinazione extracomunitaria.