Il divieto di detrazione dell’IVA per le agenzie di viaggio
di Marco PeiroloLe agenzie di viaggio, applicando il metodo di detrazione “base da base”, non possono detrarre l’IVA assolta sugli acquisti relativi al pacchetto turistico.
La base imponibile delle operazioni per le quali si applica il regime speciale dell’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 si determina, infatti, in funzione del corrispettivo dovuto dal viaggiatore per l’acquisto del pacchetto turistico ridotto dei costi, al lordo della relativa imposta, sostenuti dall’agenzia per l’acquisto di beni e per le prestazioni di servizi a diretto vantaggio del viaggiatore (es. trasporto, alloggio, ecc.).
Se l’agenzia svolge anche attività non soggette al regime speciale (es. intermediazioni in nome e per conto dei clienti di singoli servizi turistici), l’imposta assolta per l’acquisto dei beni e servizi necessari per lo svolgimento delle predette attività può essere detratta nel rispetto dei princìpi generali previsti dagli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972, al pari di quella assolta per tutti gli altri beni e servizi, compresi i beni ammortizzabili materiali e immateriali e le spese generali.
Il divieto di detrazione implica che l’imposta versata sugli acquisti non sia neppure rimborsabile e, in coerenza con il metodo di determinazione della base imponibile nell’ambito del regime speciale, il divieto si estende agli acquisti effettuati dall’agenzia in altri Paesi (UE ed extra-UE), così come previsto dall’art. 310 della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui “gli importi dell’IVA imputati all’agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni (…) effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro”.
L’Amministrazione finanziaria ha preso in considerazione l’ipotesi speculare, cioè del tour operator con sede al di fuori della UE.
In una prima occasione, è stato precisato che l’indetraibilità non opera nei confronti del tour operator canadese che ha acquistato in Italia il servizio di autonoleggio incluso nel pacchetto turistico, in quanto il divieto di detrazione si applica esclusivamente alle agenzie di viaggio con sede o stabile organizzazione in Italia (R.M. 7 aprile 1999, n. 62/E).
Con la successiva risoluzione n. 141 del 26 novembre 2004, l’Agenzia delle Entrate ha, invece, negato al tour operator svizzero il rimborso dell’IVA versata in Italia, chiesto ai sensi dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Il divieto è conforme all’art. 4 della XIII Direttiva CEE, in base al quale il soggetto passivo extra-UE, che acquisti beni/servizi in un Paese membro per le esigenze della propria impresa, ha diritto ad ottenere il rimborso dell’imposta addebitata dal proprio fornitore se e nella misura in cui la stessa sia detraibile nello Stato di residenza di quest’ultimo.
Nella fattispecie oggetto della risoluzione da ultimo richiamata, il presupposto del rimborso non risulta soddisfatto, in quanto, sebbene l’oggetto del medesimo sia costituito dall’IVA relativa a beni mobili e servizi acquisiti dal tour operator nell’esercizio della propria impresa, l’imposta assolta in Italia è relativa a servizi acquistati presso operatori italiani in relazione ai quali non è possibile operare la detrazione trattandosi di acquisti che rientrano nell’attività di realizzazione di pacchetti turistici svolta dalla società ed hanno per oggetto servizi prestati da terzi a diretto vantaggio dei clienti della stessa.
Il divieto di rimborso è stato definitivamente confermato dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 55 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013, in base alla quale “l’imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi (…) effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile”.
La norma interpretativa ha come presupposto il citato art. 310 della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui “gli importi dell’IVA imputati all’agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni (…) effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro”. Di conseguenza, è possibile ritenere che l’imposta pagata all’interno dell’Unione europea sui beni e servizi acquistati a diretto vantaggio del viaggiatore, siccome indetraibile, non è recuperabile né attraverso il rimborso “diretto”, né – tantomeno – previa nomina del rappresentante fiscale o previa identificazione diretta (quest’ultima tuttora preclusa agli operatori extracomunitari).
Questa conclusione è valida erga omnes, quindi anche per l’agenzia di viaggi italiana che acquisti beni/servizi all’estero oggetto di rivendita nell’ambito del pacchetto turistico destinato al viaggiatore.
