Lo sconto al viaggiatore non riduce la base imponibile IVA
di Marco PeiroloLe modalità di determinazione dell’imponibile e dell’imposta, relativamente alle operazioni alle quali si applica il particolare regime delle agenzie di viaggio, sono fondate sul procedimento detrattivo “base da base”. A tal fine, il secondo comma dell’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 dispone che il corrispettivo dovuto all’agenzia di viaggio, cioè il prezzo corrisposto dal viaggiatore per l’acquisto del pacchetto turistico, va ridotto dei costi, al lordo della relativa imposta, sostenuti dall’agenzia stessa per l’acquisto di beni e delle prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore (in linea generale il trasporto, l’alloggio, il vitto, ecc.).
La Corte di giustizia, nella causa C-300/12 del 16 ottobre 2014 (Ibero Tours), ha affermato che lo sconto concesso dall’agenzia di viaggio al viaggiatore, anche se indicato come “finanziamento” nei confronti di quest’ultimo, non incide né sul corrispettivo ricevuto dal tour operator per la vendita del pacchetto turistico, né sul corrispettivo ricevuto dall’agenzia per il servizio di intermediazione. Di conseguenza, la riduzione di prezzo praticata dall’agenzia non comporta una riduzione della base imponibile né per l’operazione principale posta in essere dal tour operator (vendita del pacchetto turistico), né per la prestazione di intermediazione resa dall’agenzia.
L’art. 11, parte A, par. 1, lett. a), della VI Direttiva (ora art. 73 della Direttiva n. 2006/112/CE) stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, la base imponibile è determinata da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al cedente o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.
Anche se il regime speciale applicabile alle agenzie di viaggio è diretto ad eliminare le difficoltà pratiche connesse alla pluralità di prestazioni che compongono il pacchetto turistico e che si considerano effettuate in luoghi diversi, non vi è alcuna ragione per derogare la previsione generale in base alla quale la base imponibile è determinata in funzione del corrispettivo versato o da versare al prestatore da parte del committente o di un terzo.
La pronuncia della Corte di giustizia si riferisce, come detto, al caso dell’agenzia di viaggio che, operando in veste di intermediario, concede al viaggiatore, di propria iniziativa e a proprie spese, una riduzione sul prezzo della prestazione principale fornita dal tour operator.
Nella fattispecie considerata:
- da un lato, il corrispettivo ottenuto dal tour operator è dato dal prezzo complessivo del viaggio senza riduzioni, a nulla rilevando la circostanza che l’agenzia versi al tour operator il prezzo del pacchetto turistico al netto della commissione concordata per la prestazione di intermediazione;
- dall’altro, siccome l’agenzia non concede sconti per la prestazione resa nell’ambito della propria attività di intermediario al tour operator e quest’ultimo è estraneo all’esistenza e all’entità dello sconto concesso dall’agenzia ai viaggiatori, è possibile ritenere che il suddetto sconto non influisce né sul prezzo della prestazione resa dal tour operator, né sul prezzo della prestazione resa dall’agenzia allo stesso tour operator nell’ambito della sua attività di intermediario.
A favore di questa conclusione non sono di ostacolo i princìpi espressi dai giudici comunitari nella sentenza Elida Gibbs, di cui alla causa C-317/94 del 24 ottobre 1996.
Secondo la Corte, qualora il fabbricante di un prodotto che, non essendo contrattualmente legato al consumatore finale, ma essendo il primo anello di una catena di operazioni che conduce fino a quest’ultimo, conceda al predetto consumatore finale uno sconto tramite buoni sconto incassati dai dettaglianti per essere poi rimborsati dal fabbricante, la base imponibile ai fini dell’IVA deve essere ridotta in misura corrispondente allo sconto.
Nel caso di specie, il corrispettivo ricevuto dal fabbricante è risultato effettivamente ridotto in ragione dello sconto concesso direttamente al consumatore finale.
Per contro, nella sentenza Ibero Tours:
- l’agenzia non è il primo anello di una catena di operazioni, in quanto non fornisce i suoi servizi direttamente al viaggiatore, atteso che essa interviene solo come intermediaria dell’operazione unica rappresentata dalla vendita del pacchetto turistico;
- il tour operator non concede alcuno sconto, tant’è che l’agenzia è comunque tenuta a versargli il prezzo pattuito a prescindere dallo sconto concesso dalla stessa al viaggiatore.
Conseguentemente, si giustifica la conclusione raggiunta dai giudici comunitari, secondo la quale il “finanziamento” da parte dell’agenzia di viaggio di una quota-parte del prezzo del pacchetto turistico, che nei confronti del viaggiatore si traduce in una riduzione del prezzo dovuto, non incide né sul corrispettivo ricevuto dal tour operator per la vendita del pacchetto turistico, né sul corrispettivo ricevuto dall’agenzia per il servizio di intermediazione. Pertanto, la riduzione di prezzo praticata dall’agenzia non comporta una riduzione della base imponibile né per l’operazione principale posta in essere dal tour operator, né per la prestazione di intermediazione resa dall’agenzia.
