28 Gennaio 2026

I versamenti sui conti correnti vanno giustificati uno per uno, non a chiacchiere

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

In attesa delle decisioni del Legislatore italiano, dopo le pronunce della Corte EDU n. 40607/19 e 34583/20 dell’8 gennaio 2026 (Caso Ferrieri e Bonassissa), che ha censurato la normativa italiana in materia di indagini bancarie, per l’eccessiva discrezionalità che presenta e per la carenza di un controllo giurisdizionale, resta fermo che la ricostruzione della base imponibile, attraverso la documentazione bancaria e finanziaria del contribuente oggetto di controllo e/o dei soggetti che con questi abbiano intrattenuto rapporti commerciali o professionali, riesce spesso a palesare l’effettiva disponibilità di risorse finanziarie, grazie al particolare regime probatorio, di tipo presuntivo, previsto dall’art. 32, comma 1, n. 2), D.P.R. n. 600/1973, e dall’art. 51, comma 2, n. 2, D.P.R. n. 633/1972.

Nell’ambito delle indagini finanziarie, il diritto di difesa del contribuente sottoposto a controllo, al di là delle strategie difensive di diritto, passa attraverso la corretta interpretazione dell’espressione «se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito», che condiziona la presunzione legale alla prova contraria da parte del contribuente.

Come osservato nel corpo della circolare n. 1/2018 della G.d.F., «il modulo legale riposa sul principio dell’id quod plerumque accidit, cioè sul dato di comune esperienza per il quale le somme versate sui conti e non giustificate è verosimile possano sottendere al corrispettivo di una cessione o di una prestazione resa in evasione d’imposta. In tal caso, l’onere dimostrativo facente capo al soggetto controllato deve necessariamente essere connotato da particolare forza probatoria per vincere la presunzione e la valutazione operata dai verificatori deve essere particolarmente rigorosa».

La giurisprudenza di legittimità è concorde da tempo (cfr. Cass., ord. n. 972/2015) nel ritenere che, in relazione al dato normativo, l’onere della prova incomba sempre sul contribuente.

Peraltro, il contribuente, proprio per effetto del descritto meccanismo di inversione, è tenuto a dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili, mediante una prova analitica, per ogni versamento bancario.

La prova liberatoria, che consente di superare la presunzione legislativa, non può essere meramente generica e cioè relativa all’attività esercitata, ma deve essere, altresì, specifica in relazione ad ogni singola operazione (così come la contestazione dei singoli addebiti non può avvenire per “masse”).

Tant’è che i giudici di Piazza Cavour – ord. n. 27128/2025 – hanno “bacchettato” la parte che aveva evocato una pretesa «prova documentale in atti della non riconducibilità ad operazioni commerciali dei versamenti eseguiti», senza però render conto dell’esistenza e consistenza della prova stessa. Per i giudici di merito, la contribuente non aveva ottemperato all’onere di «fornire adeguata e specifica dimostrazione che consenta di ricondurre le movimentazioni finanziarie agli imponibili già accertati nell’ambito della ricostruzione dei corrispettivi delle compravendite immobiliari».

Pertanto, la non imponibilità di operazioni di conto soggiace a rigorosa controprova analitica, «con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario» (cfr., a mero titolo d’esempio, Cass. ord. n. 13112/2020 e n. 5788/2021).

L’esigenza di un’adeguata ponderazione delle giustificazioni rese dal contribuente emerge, del resto, da numerose pronunce giurisprudenziali, laddove si evidenzia che la prova richiesta può comunque poggiare anche su basi presuntive.

È indubbio che per molte attività commerciali e/o di servizi e/o professionali, il contribuente non versa quotidianamente gli importi riscossi in contanti, specialmente se non di rilevante importo, e che il versamento avviene magari a diversi giorni di distanza dall’incasso, ma è pur vero che, in questi casi, è opportuno, se non necessario, tenere un prospetto di raccordo fra singolo incasso e scontrino/fattura, così da superare la prova contraria richiesta. Anche perché – inutile sottacere – le piccole somme incassate in contanti e in “nero” spesso non vengono versate nei conti correnti, ma utilizzate per le ordinarie attività.

Le prove dimostrative – che sono a carico del contribuente – devono comunque essere particolarmente probanti: non basta affermare che il versamento rinvenuto nei conti sia il frutto di un prestito o di un regalo dei suoceri. Una dichiarazione di tal genere, che attesti l’elargizione, non viene ritenuta adeguata da parte dei verificatori.

Né le generiche lamentele sui versamenti rinvenuti sui conti trovano il conforto dei giudici di legittimità, se non adeguatamente giustificati.

Così che occorre uno sforzo – anche mnemonico – da parte del contribuente, per ricostruire il proprio anno fiscale.