28 Gennaio 2026

Arriva la derivazione rafforzata volontaria per la holding

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Il tema della derivazione rafforzata per la holding ha presentato spesso grossi problemi interpretativi. Fino a qualche anno fa, poiché l’art. 83, TUIR, prevedeva la derivazione rafforzata per i soggetti tenuti al bilancio abbreviato od ordinario, le holding industriali ne erano in genere escluse in quanto si tratta di società qualificabili come microimprese a causa della assenza di dipendenti e di ricavi.

Nessuno vietava che la holding potesse redigere il bilancio in forma abbreviata su base volontaria. Tale circostanza, tuttavia, alla luce dei chiarimenti dati dall’Agenzia con Telefisco 2018, non permetteva di escludere le holding dal novero delle microimprese.

Pertanto, l’adozione del bilancio abbreviato su base volontaria non avrebbe permesso di aderire al regime di derivazione rafforzata. Le conseguenze erano principalmente due:

  • il costo ammortizzato non poteva mai rilevare fiscalmente;
  • le operazioni di vendita di azioni proprie erano fiscalmente rilevanti.

Una complicazione, tuttavia, è successivamente derivata dalla riforma civilistica che, sostanzialmente, ha imposto alle holding statiche la redazione del bilancio abbreviato.

Quid iuris in questo caso? Si applica la derivazione rafforzata, in quanto il bilancio abbreviato è obbligatorio, o la holding è comunque considerata una microimpresa? La risposta non era, ad avviso di chi scrive, assolutamente scontata.

Una via di uscita possibile a questo stato di incertezza giunse a seguito delle modifiche operate dall’art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.L. n. 73/2022, che ha riconosciuto la derivazione rafforzata per tutti i soggetti che optavano per il bilancio ordinario.

Infatti, l’art. 83, TUIR, così come novellato dal citato D.Lgs. n. 73/2022, prevedeva che «per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono i principi della derivazione rafforzata».

Sul tema, sono recentemente intervenuti gli artt. 3, comma 1, lett. a), e 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 192/2025. Il Legislatore è intervenuto nell’art. 83, TUIR, aggiungendo all’opzione del bilancio in forma ordinaria, anche quello in forma abbreviata.

La norma ora prevede che «per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, …».

In questo modo, il problema è risolto: l’adozione del bilancio in forma abbreviata per obbligo o per opzione determina l’applicazione del principio di derivazione rafforzata.

A norma dell’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 192/2025, le disposizioni del presente comma si applicano, per le modifiche apportate dal suddetto art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 192/2025, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

Volendo valutare gli effetti pratici di questa novità, proponiamo di seguito le casistiche che più frequentemente si possono verificare.

 

La holding è una microimpresa non obbligata al bilancio abbreviato in quanto non statica

Se la holding redige il bilancio delle microimprese, la cessione delle azioni proprie rileverà fiscalmente e per le operazioni di finanziamento attive e passive dovrà sempre applicare fiscalmente il criterio del contratto, ossia contabilizzando il prestito e gli interessi come determinati contrattualmente, anche se contabilmente adotta il principio di derivazione rafforzata.

 

La holding è una microimpresa non obbligata al bilancio abbreviato in quanto non statica che, però, opta per il bilancio abbreviato

La adozione del bilancio abbreviato anche se su opzione determina l’applicazione della derivazione rafforzata. Le cessioni di azioni proprie risulteranno fiscalmente irrilevanti, tuttavia il costo ammortizzato avrà effetti fiscali. Si ricorda, tuttavia, che l’art. 2435-bis, comma 7, c.c., stabilisce la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato.

 

La holding è una microimpresa obbligata al bilancio abbreviato in quanto statica

La casistica è assimilabile alla precedente.

 

La holding è una microimpresa obbligata al bilancio abbreviato in quanto statica che opta per il bilancio ordinario

La casistica è analoga alle due precedenti, con la differenza, tuttavia, che in questo caso l’adozione del costo ammortizzato non è più opzionale. La non adozione dello stesso deve trovare giustificazione nell’irrilevanza degli effetti. Se l’applicazione del costo ammortizzato non genera differenze significative rispetto al valore nominale (es. debiti a breve scadenza < 12 mesi, costi di transazione marginali), è possibile non applicarlo, ma è fondamentale che la rappresentazione rimanga fedele, spesso motivando l’omissione in Nota integrativa.