27 Gennaio 2026

Nel caso di esterovestizione occorre dimostrare l’indebito vantaggio fiscale e la struttura artificiosa

di Marco Bargagli
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La scheda di FISCOPRATICO

Ai sensi dell’art. 73, TUIR, modificato dal D.Lgs. n. 209/2023, «Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.

Nello specifico, per espressa disposizione normativa, per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso, avendo anche riguardo al radicamento dell’attività in un determinato territorio.

Il Legislatore è intervenuto anche sulla presunzione legale relativa in tema di esterovestizione, già prevista dall’art. 73, comma 5-bis, TUIR, come di seguito schematizzato:

VECCHIA VERSIONE NUOVA VERSIONE
«Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa» «Salvo prova contraria, si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa».

In sintesi, attualmente sono considerate residenti in Italia le società, le associazioni e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni), hanno nel territorio dello Stato:

  • la sede legale;
  • la sede di direzione effettiva;
  • la gestione ordinaria in via principale.

In merito giova evidenziare che:

  • la sede di direzione effettiva coincide con la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso (con contestuale recepimento del criterio di localizzazione della residenza fiscale adottato nella generalità delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni);
  • la gestione ordinaria è, invece, riferita al continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso (imponendo, quindi, una valutazione dell’effettivo radicamento della società, dell’ente o dell’associazione in un determinato territorio).

A livello internazionale, per evitare fenomeni di doppia imposizione, occorre ancora fare riferimento all’art. 4, par. 3 del Modello OCSE di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi.

In particolare, nell’ipotesi in cui una società sia considerata residente in 2 diversi Stati, la residenza fiscale della persona giuridica sarà individuata sulla base di un accordo tra le autorità competenti (denominato mutual agreement), che dovrà tenere conto del luogo di direzione effettiva (place of effective management), del luogo di costituzione (the place where it is incorporated or otherwise constituted) e di ogni altro fattore rilevante (any other relevant factors).

Delineato il pertinente ambito giuridico di riferimento, si osserva che la Corte di Giustizia Tributaria di II grado Lombardia, Sez. XVI, con la sentenza n. 2386 del 24 ottobre 2025, ha delineato interessanti principi di diritto in tema di residenza fiscale delle società.

Come rilevato dal giudice del gravame, l’esterovestizione societaria rappresenta una pratica attraverso la quale una società, pur operando principalmente in Italia, trasferisce fittiziamente la propria residenza fiscale all’estero per beneficiare di vantaggi fiscali indebiti sottraendosi a un più gravoso regime nazionale (cfr. Cass., Sez. V, sent. n. 7682/2012 e n. 2869/2013).

Le richiamate sentenze hanno, quindi, introdotto l’esigenza di provare lo scopo esclusivo di vantaggio fiscale e l’assenza di reali funzioni economiche all’estero.

Ciò detto, il giudice ritiene che, non sussistendo alcuna presunzione legale sull’esistenza di anche di solo uno delle predette condizioni di cui all’art. 73, comma 3, che legittimano l’esterovestizione, grava sull’ufficio l’onere di provare la sola condizione invocata dell’oggetto principale e della relativa attività imprenditoriale svolta dalla contribuente in Italia; prova da fornire anche tramite presunzioni purché gravi, precise e concordanti, a differenza delle presunzioni legali relative previste dai commi 5-bis e 5-quater del richiamato art. 73, TUIR.

Dette presunzioni legali, seppur relative, spostano sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, ma non ricorrono nel caso esaminato dal giudice tributario, valutato che non si verte in tema di Holding né di società il cui patrimonio sia investito in quote o azioni di investimento collettivo del risparmio immobiliare, attività tutte potenzialmente foriere di arbitraggi in materia tributaria.

Di conseguenza, l’ufficio finanziario aveva l’onere di provare l’esterovestizione attraverso l’utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti che avrebbe legittimato la riqualificazione della residenza della società e cioè quello dell’oggetto principale svolto in Italia.

Nel corso del giudizio è anche stato dimostrato che la gestione corrente della Società (peraltro assai ridotta in quanto limitata alla mera attività di manutenzione dell’immobile) è stata sempre localizzata in Liechtenstein in quanto svolta da una persona fisica che:

  • partecipava alle assemblee societarie;
  • teneva i rapporti con gli architetti ed i fornitori la cui quasi totalità erano esteri;
  • gestiva i pagamenti;
  • era l’unico soggetto titolato ad operare sulla banca del Liechtenstein dove la Società aveva il conto corrente e da cui venivano effettuati i pagamenti dei fornitori.

Tutto ciò risulta coerente con le tesi della società contribuente, in quanto l’attività gestoria era compiuta all’estero da un cittadino con residenza estera.

Infine, il giudice di merito ricorda che, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, l’oggetto sociale è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello stato e, quindi, va individuato non tanto nell’attività statutariamente prevista quanto piuttosto nell’attività effettivamente svolta per il raggiungimento dello scopo.

In tale contesto, la presunzione fornita dall’ufficio, circa l’oggetto principale che sarebbe stato svolto in Italia, non ha i requisiti di precisione, gravità e concordanza, in quanto la società non ha mai svolto alcuna attività imprenditoriale in Italia.

In base all’orientamento espresso in apicibus dalla suprema Corte di cassazione (ex multis, Sez. V, civile, sent. n. 16697/2019), la fittizietà della localizzazione estera deve essere valutata alla luce del concetto europeo di costruzione puramente artificiosa.

In merito, proprio la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che una società con sede legale all’estero può dirsi esterovestita solo se ha posto in essere una costruzione di puro artificio volta esclusivamente a un indebito vantaggio fiscale.

Sul punto, rileva il giudice di merito, è di tutta evidenza che nessun vantaggio fiscale è stato realizzato dalla società estera, non potendo l’asserito abuso societario determinare l’accesso a un trattamento tributario più favorevole.

In definitiva la costituzione di una società in Liechtenstein, nelle forme contemplate dalla normativa societaria di tale Paese, operata per acquisire una proprietà immobiliare italiana ai soli fini di detenzione, non può da sola concretare un abuso di forme giuridiche societarie in Liechtenstein né tantomeno un utilizzo abusivo della struttura societaria estera in Italia.