Divieto di fatturazione elettronica per operazioni sanitarie a regime
di Alessandro BonuzziL’esonero dalla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche è stato previsto a regime a opera del D.Lgs. n. 81/2025. Pertanto, esso trova naturale applicazione anche per il periodo d’imposta 2026 e seguenti, con l’obiettivo di proteggere la privacy di dati particolarmente sensibili.
Si ricorda che, per effetto dell’introduzione dal 1° gennaio 2019 dell’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica:
- a novembre 2018, il Garante della privacy è intervenuto con il provvedimento del 15 novembre 2018 n. 481 evidenziando la presenza di «rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali»;
- al fine di risolvere e superare questa criticità:
- l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 21 dicembre 2018 ha modificato il provvedimento del 30 aprile 2018 contenente le «Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche»;
- il Legislatore, con l’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, successivamente modificato dall’art. 1, comma 53, Legge di stabilità 2019, ha disposto che, per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema TS (a prescindere dal fatto che il contribuente manifesti l’opposizione all’invio dei dati);
- nell’ambito del D.L. n. 135/2018, il Legislatore è nuovamente intervenuto sulle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo che «le disposizioni di cui all’articolo 10-bis … si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio del dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».
Pertanto, il divieto di fatturazione elettronica da sempre opera con riferimento a tutte le operazioni sanitarie rese a persone fisiche. In altri termini, fin dal primo anno di introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica (2019), il divieto di emissione di fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI) ha riguardato:
- le operazioni i cui dati devono essere inviati al sistema TS;
- tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.
L’inibizione all’emissione della fatturazione elettronica è stata poi di volta in volta estesa agli anni successivi: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.
Infine, con l’approvazione definitiva del D.Lgs. n. 81/2025 entrato in vigore il 13 giugno 2025, è stato previsto in modo strutturale l’esonero dalla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari che effettuano prestazioni nei confronti di persone fisiche; l’art. 2 del decreto ha, infatti, eliminato dall’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018, il riferimento ai periodi d’imposta durante i quali tale divieto ha operato in via transitoria. Il veto di emettere fattura elettronica si applica a chi fornisce prestazioni sanitarie o effettua cessioni di beni riconducibili al settore sanitario nei confronti di consumatori finali.
Lo scopo di prevedere l’esonero come misura strutturale è quello di evitare investimenti onerosi da parte delle strutture sanitarie e dell’amministrazione fiscale per l’implementazione di sistemi alternativi al SdI, al fine di garantire un’adeguata tutela dei dati sensibili contenuti nelle fatture sanitarie.
Anche per il periodo d’imposta 2026, quindi, il corretto comportamento da adottare da parte degli operatori sanitari è il seguente:
- per le operazioni sanitarie rese a persone fisiche, emissione di fattura cartacea;
- per le operazioni sanitarie e le operazioni di altra natura certificate con unico un documento a persone fisiche, emissione di fattura cartacea;
- per le operazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche, emissione di fattura elettronica.


