22 Gennaio 2026

La presentazione dell’istanza di adesione non impedisce sempre l’acquiescenza

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

In forza dellart. 15, D.Lgs. n. 218/1997, le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 218/1997, negli artt. 71 e 72, D.P.R. n. 131/1986, e negli artt. 50 e 51, D.P.R. n. 346/1990, concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, sono ridotte a 1/3 se il contribuente rinuncia a impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore a 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l’avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella nota II-bis), dell’art. 1, Parte I, Tariffa I, D.P.R.n.131/1986 (agevolazioni prima casa) e nell’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, conv. con modif. dalla Legge n. 25/2010 (agevolazioni piccola proprietà contadina).

In caso di acquiescenza trovano applicazione le disposizioni dell’art. 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, D.Lgs. n. 218/1997 (così che, in sintesi, l’accertamento non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio, salvo le ipotesi specificatamente previste, e non rileva ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi, senza comunque applicazione di sanzioni).

La norma, pertanto, equipara gli effetti della totale acquiescenza all’accertamento dell’ufficio a quelli propri dell’accertamento con adesione.

Ai fini penali, si rende applicabile la causa di non punibilità, di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, ovvero l’attenuante prevista dall’art. 13-bis, D.Lgs. n. 74/2000.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L’importo della prima rata è versato entro il termine di impugnazione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento, nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973.

Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.

Come abbiamo visto, la norma richiede espressamente la rinuncia a impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.

In pratica, nel caso in cui il contribuente presenti istanza di adesione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, ovvero comma 2-bis, D.Lgs. n. 218/1997, anche per mera svista, perde la possibilità di definire l’atto in acquiescenza.

Tuttavia, a nostro avviso, se il contribuente entro i termini per procedere alla definizione dell’atto in acquiescenza e comunque prima che l’ufficio lo abbia invitato al contraddittorio, rinunci espressamente all’istanza di adesione (a mezzo PEC, ad esempio), e provveda al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, è possibile valutare il comportamento concludente e dare efficacia all’acquiescenza, nel rispetto del principio di buona fede.

Pur se sul punto, comunque, non si rinvengono interventi di prassi, in casi del genere, si può ritenere di essere in presenza di lievi inadempimenti, subito rimossi dallo stesso contribuente.