Regime IVA transfrontaliero in franchigia: finalmente arrivano i chiarimenti ufficiali
di Luca CaramaschiCon la circolare n. 13/E/2025, l’Agenzia delle Entrate illustra le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 180/2024, che recepisce le modifiche recate alla Direttiva IVA in tema di “regime di franchigia per le piccole imprese”. Il regime di franchigia transfrontaliero permette ai soggetti stabiliti all’interno dell’Unione Europea di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Stati membri senza applicazione dell’IVA e senza diritto alla detrazione. Sono inoltre previsti adempimenti amministrativi semplificati. Per aderire al regime i soggetti interessati, previa autorizzazione, sono identificati solo nel proprio Stato di stabilimento.
In primo luogo, il recente documento di prassi spiega che il regime di franchigia trova applicazione per i soggetti passivi stabiliti in Italia che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in altri Stati membri dell’Unione Europea e che l’accesso al regime è subordinato a:
- adempimenti procedurali: il soggetto passivo invia all’Agenzia delle Entrate una comunicazione preventiva di ammissione al regime transfrontaliero con cui si chiede l’attribuzione del suffisso “EX”;
- verifica dei requisiti stabiliti dallo Stato membro di esenzione: principalmente, il soggetto passivo non deve aver superato la soglia annua di volume d’affari fissata da ciascuno Stato di esenzione;
- rispetto dei requisiti unionali: il soggetto passivo deve aver realizzato all’interno dell’Unione Europea un volume d’affari complessivo annuo non superiore a 100.000 euro
Non possono aderire al regime:
- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti in altri Stati membri;
- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea;
- i soggetti passivi non stabiliti in Italia che siano identificati ai fini IVA, ai sensi dell’ 35-ter, Decreto IVA.
Le comunicazioni periodiche
I soggetti passivi stabiliti in Italia che si avvalgono del regime di franchigia transfrontaliero devono comunicare, per ogni trimestre dell’anno civile, l’ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (oppure l’assenza di tali operazioni) effettuate in Italia e in ognuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati membri diversi da quelli di esenzione.
Il calendario:
| Trimestre di riferimento | Termine ultimo di trasmissione |
| Gennaio – febbraio – marzo | 30 aprile |
| Aprile – maggio – giugno | 31 luglio |
| Luglio – agosto – settembre | 31 ottobre |
| Ottobre – novembre – dicembre | 31 gennaio dell’anno successivo |
Nel merito, la circolare n. 13/E/2025 ribadisce che l’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/1997, e che va da 250 a 2.000 euro.
L’applicazione in Italia del regime transfrontaliero
I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea applicano il regime di franchigia in Italia, in linea generale, alle stesse condizioni applicabili ai soggetti stabiliti in Italia per l’adesione al regime forfetario nazionale.
In particolare:
- sono ammesse al regime transfrontaliero in Italia le sole persone fisiche soggetti passivi d’imposta;
- per l’accesso al regime esse sono tenute al rispetto della soglia nazionale di volume d’affari annuo di 000 euro;
- se il soggetto è già identificato in Italia, il numero di partita IVA italiano viene cessato per quanto concerne le operazioni attive effettuate in Italia in regime di franchigia, ma non anche per l’adempimento, in Italia, degli obblighi derivanti da operazioni per cui il soggetto stesso sia debitore d’imposta (quali gli acquisti effettuati in reverse charge);
- la cessazione del regime di franchigia può essere “volontaria” oppure “obbligatoria”, ciascuna con effetti e decorrenze specifiche.
Con riferimento alla soglia degli 85.000 euro, la circolare n. 13/E/2025 precisa che tale valore debba essere determinato sulla base delle regole dettate dalla Direttiva IVA e, pertanto, deve intendersi riferito al volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato italiano e non già, quindi, agli importi incassati.
Le implicazioni reddituali del regime forfettario nazionale
Nella Direttiva IVA il regime di franchigia si articola su 2 livelli (nazionale e transfrontaliero) e il soggetto passivo può optare, qualora previsto dal proprio Stato di stabilimento, per l’adozione di entrambi i regimi o scegliere invece quello, tra i 2, che più si adatta alle esigenze della propria attività. La peculiarità del regime di franchigia nazionale è costituita dal fatto che – pur ispirandosi ai criteri dettati dalla Direttiva IVA – esso implica la commistione degli aspetti reddituali con la disciplina ai fini dell’IVA. Con la più volte richiamata circolare n. 13/E/2025, l’Agenzia delle Entrate precisa che al fine di coordinare la disciplina nazionale del regime forfetario con il regime transfrontaliero, il Legislatore ha previsto che, ai fini IVA, i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea applicano il regime di franchigia secondo quanto previsto dal Titolo V-ter del Decreto IVA. Da tale modifica normativa emerge che i soggetti stabiliti in un altro Stato membro, nel caso in cui soddisfino le condizioni di accesso e permanenza previste a livello nazionale e producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo, applicano il regime forfetario nazionale ai soli fini delle imposte dirette. Ai fini IVA, invece, tali soggetti, in Italia, sono tenuti ad applicare il regime di franchigia transfrontaliero.
Il regime forfetario è, quindi, riservato, dal 1° gennaio 2025:
- ai soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato italiano che operano in ambito nazionale;
- ai soggetti passivi d’imposta stabiliti in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del loro reddito complessivo; e
- ai soli fini dell’imposizione diretta, ai soggetti stabiliti in un altro Stato dell’Unione Europea che producono nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del loro reddito complessivo.
Clausola di salvaguardia
Da ultimo, la circolare n. 13/E/2025 afferma che, ai sensi delle disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente gli uffici valuteranno, caso per caso, la non applicabilità delle sanzioni, qualora riscontrino condizioni di obiettiva incertezza in relazione a comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla pubblicazione del presente documento di prassi e cioè fino al 15 dicembre 2025.


