La Riforma del Modello 231/2001: lo stato dell’arte
di Andrea OnoriNel corso del 2025 molti sono stati gli interventi, le osservazioni e le proposte di integrazione e modifica del D.Lgs. n. 231/2001 oggetto di una specifica proposta di modifica di legge ordinaria (C. 2632), presentata in data 29 settembre 2025 ad iniziativa del deputato Morrone e sostenuta anche dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA).
Sul tema, lo scorso anno, hanno espresso la loro posizione anche Confindustria, con un proprio Position Paper del Marzo 2025 oltre che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la pubblicazione di un Documento a cura dell’”Osservatorio Nazionale D.Lgs. 231/2001” nel mese di Giugno 2025.
La proposta di legge «intende delineare un equilibrio tra certezza e prevedibilità del diritto, da una parte, ed efficienza e responsabilizzazione delle imprese, dall’altra».
Tra le modifiche più rilevanti alla parte generale, di costruzione e gestione del Modello di Organizzazione di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (MOG), vi sono da evidenziare:
- la sostituzione della locuzione “amministrativa” con quella ritenuta più neutra “da reato”, al fine di mettere in evidenza l’autonomia dell’illecito dell’ente rispetto al reato della persona fisica, da una parte, oltre che confermare la stretta connessione di dipendenza tra l’illecito e il reato presupposto, dall’altra;
- l’esclusione delle ditte individuali, precisando la natura collettiva degli enti. È prevista l’esclusione degli enti di piccole dimensioni che si basa su un doppio criterio:
- effettiva autonomia gestionale e organizzativa (“rapporto tra assetto amministrativo e controllo dell’ente”);
- natura dimensionale (“criteri selettivi, già previsti nell’ordinamento, per le micro-imprese o per le imprese minori”).
Al fine di prevenire fenomeni di “frammentazione societaria” a fini elusivi, la società che esercita attività di direzione e coordinamento di un gruppo di imprese non può mai essere considerata di piccole dimensioni;
- l’estensione della giurisdizione italiana agli enti con sede legale nell’Unione Europea o extra-UE che operino in Italia tramite una stabile organizzazione o una struttura priva di personalità giuridica;
- l’introduzione di una disciplina specifica per la responsabilità degli enti da reato colposo (“subordinando l’esistenza dell’interesse o vantaggio (criterio di imputazione oggettiva) a un’effettiva violazione di regole cautelari volta a conseguire un risparmio di spesa, un incremento produttivo o altro beneficio economico”);
- l’estensione della responsabilità all’ente controllante per gli illeciti commessi da soggetti riferibili agli enti controllati, ogni volta che tali condotte favoriscano o siano commesse nello specifico interesse o vantaggio dell’ente controllante (“responsabilità della holding non è un mero interesse di gruppo, ma deve trattarsi di una condotta finalizzata a soddisfare (o che si concretizzi in) un interesse o un vantaggio specifico della società che esercita la direzione e il coordinamento”);
- l’introduzione di una disciplina del criterio di imputazione soggettiva. Viene meno la distinzione tra reati commessi da soggetti apicali e quelli commessi dai soggetti a questi subordinati, nonché si supera la presunzione di responsabilità per i reati commessi dai soggetti apicali. Vengono stabiliti 3 criteri di responsabilità:
- mancata adozione ed attuazione del MOG da parte dell’Organo dirigente;
- mancato affidamento all’Organismo di Vigilanza (OdV) dei compiti di vigilanza;
- omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV;
- una descrizione più tassativa del modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale sistema tripartito composto da una Parte Generale, una Speciale e da Protocolli Operativi con l’obbligo di istituzione di un Codice Etico strutturato, l’istituzione di canali interni di segnalazione, nonché il periodico aggiornamento del Modello;
- una disciplina puntuale dell’OdV: composizione, attribuzioni, rafforzamento del ruolo e assegnazione della responsabilità di garante del funzionamento e dell’osservanza del MOG “con continuità operativa e poteri di iniziativa e controllo autonomi”. Per le società di capitali, si stabilisce l’incompatibilità delle funzioni di OdV con quelle del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo di gestione, mentre per gli enti con meno di trenta dipendenti è prevista una disciplina semplificata che autorizza la nomina di un organismo monocratico interno;
- un regime di semplificazione per gli enti di medie dimensioni, che si estende anche alla parte organizzativa e di gestione, oltre che alla composizione dell’OdV. Tale sistema semplificato si fonda sui principi di proporzionalità, semplificazione documentale, centralità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, nonché partecipazione attiva dei lavoratori, formazione obbligatoria e gestione delle emergenze.
Le modifiche alla parte sanzionatoria previste nella proposta di legge sono:
- la previsione dell’esclusione della responsabilità dell’ente quando l’illecito sia di «particolare tenuità» e sia punito unicamente con una sanzione pecuniaria con un minimo non superiore a 300 quote, purché l’ente abbia adottato, prima della commissione del fatto, il modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l’introduzione di un principio di coordinamento fra le diverse autorità competenti a irrogare sanzioni nei confronti dell’ente, imponendo al giudice, al momento dell’individuazione e quantificazione della sanzione applicabile per l’illecito da reato, di tenere conto delle eventuali misure punitive (lato sensu) già applicate per lo stesso fatto.
La proposta di legge, infine, ridisegna integralmente il sistema premiale del D.Lgs. n. 231/2001, introducendo per la prima volta una causa di non punibilità basata sulla cooperazione attiva e sulla tempestiva eliminazione delle carenze organizzative.
Viene prevista la non punibilità dell’ente:
- quando il reato-presupposto si estingua o l’autore non sia punibile per cause oggettive, a patto che l’ente abbia adottato un MOG e sanato le proprie lacune organizzative. Tali cause di non punibilità sono subordinate all’obbligo di risarcimento integrale del danno e alla messa a disposizione del profitto ai fini della confisca;
- quando l’ente, pur essendo dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo non idoneo, fornisca all’autorità giudiziaria elementi di prova decisivi per ricostruire il fatto o individuare gli autori del reato e si adoperi per prevenire ulteriori conseguenze, purché tali condotte precedano la formale conoscenza del procedimento penale a suo carico o comunque la conoscenza del procedimento a carico del soggetto autore del reato-presupposto;
- la non punibilità di cui al precedente punto elenco è condizionata all’eliminazione delle carenze organizzative che hanno agevolato il reato, imponendo di adottare e attuare efficacemente misure correttive idonee a ridurre il rischio di reati della stessa specie prima dell’apertura del dibattimento.


