Novità relative alla non imponibilità IVA del “tax free shopping”
di Marco PeiroloI commi 934 e 935 dell’art. 1, Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) modificano il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare dei soggetti domiciliati o residenti al di fuori della UE.
Ai sensi dell’art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, lo sgravio dell’IVA a favore dei viaggiatori extracomunitari può essere riconosciuto dal dettagliante italiano in base a una duplice modalità alternativa, vale a dire:
- in sede di cessione, emettendo fattura senza applicazione dell’imposta, che quindi deve essere scorporata dal prezzo di vendita; salvo successivo versamento della stessa – con regolarizzazione dell’operazione tramite apposita variazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 – laddove non sia presentata la documentazione prevista a comprova dell’uscita dei beni dalla UE; ovvero;
- con rimborso successivo dell’imposta all’acquirente straniero a cura del dettagliante o tramite apposita società intermediaria, il quale la recupera – ove sia fornita la prova dell’uscita dei beni dal territorio della UE nei termini indicati – previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti (di cui all’art. 25, D.P.R. n. 633/1972).
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 93/E/2019, ha chiarito che il cedente, se richiesto dall’acquirente prima dell’emissione dello scontrino telematico, deve emettere la fattura e non può rifiutarla. Tuttavia, il citato art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, rimette al cedente la scelta se far pagare il prezzo del bene al netto dell’IVA, ovvero se attendere la prova dell’avvenuta uscita dei beni prima di restituire l’imposta.
Spetta, invece, al cessionario la scelta di avvalersi o meno dell’ausilio delle società di “tax free” per ottenere un rimborso più veloce.
Per effetto dell’art. 1, comma 935, Legge di bilancio 2026, nei commi 1 e 2 dell’art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l’indicazione degli estremi del passaporto – fino al 31 dicembre 2025 pari a 4 mesi – è sostituito con il termine di 6 mesi dal momento di compimento dell’operazione; allo stesso modo, in caso di rimborso dell’imposta, previsto quando il cedente non si sia avvalso della facoltà di emettere la fattura senza imposta, il termine per la restituzione al cedente dell’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale non è più di quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, ma di 6.
In base all’art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, il dettagliante può non applicare l’imposta a seguito della richiesta del viaggiatore extracomunitario, a condizione che:
- sia emessa fattura;
- i beni siano trasportati al di fuori della UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione della cessione, che coincide con la data di emissione della fattura.
In particolare, il dettagliante deve:
- emettere fattura senza addebitare l’IVA;
- riportare nella fattura:
- la dicitura “operazione non imponibile” e l’eventuale indicazione della relativa norma di riferimento (comunitaria o nazionale);
- gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente che attesti il domicilio o la residenza al di fuori della UE; dal 1° gennaio 2006, gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente possono essere apposti anche dall’acquirente dopo l’emissione della fattura, purché prima dell’ottenimento del visto doganale;
- dal 1° gennaio 2026, ottenere, entro la fine del sesto mese successivo alla vendita, l’esemplare della fattura vistato dalla dogana di uscita;
- annotare la fattura nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi distintamente rispetto alle altre operazioni.
In alternativa alla procedura esposta, l’art. 38-quater, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, prevede che il dettagliante può chiedere al viaggiatore extracomunitario il pagamento dell’IVA, a quest’ultimo rimborsata una volta ricevuto dal dettagliante stesso l’esemplare della fattura di vendita vidimata dalla dogana di uscita.
In questa ipotesi:
- il dettagliante emette la fattura con addebito della relativa imposta;
- il viaggiatore:
- trasporta i beni fuori dalla UE entro tre mesi dall’effettuazione della cessione; e
- dal 1° gennaio 2026, entro il terzo mese successivo, restituisce al dettagliante l’esemplare della fattura con il visto dalla dogana di uscita;
- il dettagliante:
- rimborsa l’imposta al viaggiatore tramite accredito su conto corrente, a mezzo assegno bancario, ecc.;
- può recuperare l’imposta restituita attraverso la variazione in diminuzione di cui all’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, da annotare nel registro degli acquisti.
In base al nuovo comma 2-bis dell’art. 4-bis, D.L. n. 193/2016, introdotto dall’art. 1, comma 934, Legge di bilancio 2026, al direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli viene attribuito il potere di emanare, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di evasione delle richieste di rimborso dell’IVA contestualmente all’uscita dei beni dal territorio doganale comunitario.
La disposizione prevede anche che tali modalità implichino un processo di validazione unico per tutte le fatture elettroniche emesse dal cedente e intestate al medesimo cessionario e, inoltre, il procedimento deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali.
Per le cessioni di beni ai viaggiatori extracomunitari, dal 1° settembre 2018 è obbligatoria l’emissione della fattura in formato elettronico, introdotta dall’art. 4-bis, D.L. n. 193/2016.
A tal fine, è stato creato il sistema OTELLO (Online tax refund at exit: light lane optimization), nell’attuale versione 2.0, mediante il quale:
- il cedente trasmette al sistema il messaggio contenente i dati della fattura per il “tax free shopping” al momento dell’emissione e mette a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio contenente i dati dell’eventuale variazione effettuata ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, è trasmesso dal cedente al momento dell’effettuazione della variazione;
- il cessionario, per avere diritto allo sgravio o al rimborso ex post dell’IVA, dimostra l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE non più mediante il “visto uscire” apposto dalla dogana sulla fattura, ma attraverso il “visto digitale” rappresentato da un codice univoco generato da OTELLO e, in caso di uscita dal territorio UE attraverso un altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla Dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.
Il formato elettronico è obbligatorio anche per le note di variazione delle fatture relative alle operazioni in esame, sia ove riguardino l’imponibile e l’imposta, sia qualora si riferiscano alla sola imposta (risoluzione n. 58/E/2019).
In assenza dell’apposizione del visto, il cedente, nel caso in cui la cessione sia stata effettuata:
- senza applicazione dell’IVA, deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione mediante emissione di una nota di variazione di sola imposta ai sensi dell’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972;
- con applicazione dell’IVA, matura il diritto al recupero dell’imposta tramite annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti, di cui all’art. 25, D.P.R. n. 633/1972.
Dopodiché, in relazione alla prassi, seguita dagli intermediati “tax free”, di inviare al cedente un documento cartaceo con valore di nota di variazione riepilogativa, contenente l’ammontare cumulativo dell’imposta e le singole transazioni per le quali non è stato apposto il visto doganale, occorre puntualizzare che ogni singola operazione, documentata con fattura e con l’eventuale nota di variazione ad essa riferibile, risulta univocamente identificata da OTELLO mediante la notifica del “codice richiesta” che deve essere indicato sulla copia che il cedente consegna al cessionario.
Tali indicazioni valgono soltanto per le note di variazione in aumento, emesse in relazione alle cessioni effettuate senza applicazione dell’imposta, ex art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.
Di contro, per le cessioni che danno diritto al rimborso dell’imposta addebitata in sede di fatturazione, il successivo comma 2 dello stesso art. 38-quater dispone che il cedente ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti, senza obbligo di emissione di un autonomo documento che, del resto, non avrebbe alcuna utilità visto che il viaggiatore è un consumatore finale privo, in quanto tale, del diritto alla detrazione (risoluzione n. 65/E/2019).
La prova degli elementi idonei a giustificare la variazione operata, nonché il collegamento con l’operazione originaria, potrà essere fornita anche mediante documenti riepilogativi rilasciati dagli intermediari “tax free” ai cedenti, sempreché tali documenti consentano di collegare in maniera certa e inequivoca l’originaria cessione all’uscita dei beni dal territorio dell’Unione e alla conseguente variazione – anche cumulativa – annotata nel registro degli acquisti.


