Legge di bilancio 2026: raddoppio delle aliquote di applicazione della “Tobin Tax”
di Fabio GiommoniCon l’art. 1, commi 28, 29 e 30, Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), vengono incrementate le aliquote proporzionali di applicazione dell’Imposta sulle transazioni finanziarie, disciplinata dall’art. 1, commi da 491 a 500, Legge n. 228/2012.
Si tratta, com’è noto, di un’imposta indiretta, il cui intento è quello di colpire le transazioni finanziarie aventi carattere speculativo, al fine di favorire una maggiore stabilità dei mercati finanziari e, nello stesso tempo, assicurare gettito per la spesa pubblica.
Proprio a tale riguardo, l’imposta sulle transazioni finanziarie viene comunemente denominata “Tobin Tax”, in quanto trova il suo fondamento nella tassa teorizzata dall’economista premio Nobel James Tobin negli anni ‘70 del Novecento.
La Tobin Tax si applica con riferimento agli atti aventi a oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, e al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il relativo certificato.
Risultano imponibili tutti gli atti di compravendita di azioni e titoli partecipativi, compresi i conferimenti in società, nonché i trasferimenti che si realizzano per effetto della conversione di obbligazioni.
Tuttavia, non sono soggette all’imposta le sottoscrizioni di strumenti finanziari di nuova emissione, anche a seguito della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni, e il rimborso o riacquisto dall’emittente di propri strumenti finanziari.
Non sono, inoltre, oggetto di tassazione, ai fini della Tobin Tax, gli atti che determinano la costituzione o il trasferimento di diritti reali su azioni e titoli partecipativi (pegno, usufrutto, ecc.), nonché, per espressa previsione di legge, i trasferimenti di proprietà per effetto di donazioni e successioni.
Sulle predette operazioni, l’imposta trova applicazione con aliquota dello 0,4% sul valore della transazione, a fronte dell’aumento previsto dalla Legge di bilancio 2026, rispetto alla precedente aliquota dello 0,2%.
L’aliquota è ridotta alla metà, ovvero allo 0,2% (0,1% prima dell’incremento della Legge di bilancio 2026) sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti quotate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
La Tobin Tax è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento del titolo, ma è ordinariamente versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti.
Vi sono, tuttavia, diverse esclusioni dal campo di applicazione dell’imposta in quanto, in primo luogo, rimangono escluse dalla Tobin Tax le transazioni aventi a oggetto le partecipazioni in S.r.l. (nonché le quote di società di persone).
Sono, inoltre, esclusi dall’imposta, i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media, nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, è inferiore a 500 milioni di euro.
Infine, poiché l’intento della Tobin Tax è quello di colpire la capacità contributiva correlata a trasferimenti di ricchezza aventi a oggetto titoli con finalità speculative, l’imposta non deve essere applicata a tutti quei trasferimenti che riguardano mere riorganizzazioni societarie, ovvero qualora il trasferimento azionario avvenga nell’ambito del medesimo gruppo societario.
In particolare, ai sensi dell’art. 15, Decreto MEF 21 febbraio 2013, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta, i trasferimenti effettuati tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui all’art. 2359, commi 1, n. 1) e 2), e 2, c.c., o che sono controllate dalla stessa società.
La medesima norma prevede che la Tobin Tax non si applichi ai trasferimenti derivanti dalle operazioni di ristrutturazione aziendale, quali quelle realizzate mediante fusioni, scissioni e conferimenti, a condizione che a seguito del trasferimento della partecipazione la società “ceduta” continui a essere controllata, anche indirettamente, a norma dell’art. 2359, commi 1, n. 1) e 2), e 2, c.c., dalla medesima società venditrice o che, comunque, la società venditrice e quella acquirente siano controllate, sempre a norma del medesimo art. 2359, c.c., dalla stessa società controllante.
La Tobin Tax colpisce anche le operazioni “ad alta frequenza”, ovvero quelle effettuate elettronicamente in periodi di tempo molto brevi. In particolare, viene applicata all’invio, alla cancellazione ed alla modifica di ordini che superino una determinata soglia, determinata dall’art. 12, D.M. 21 febbraio 2013. In tal caso l’aliquota è pari allo 0,04% (rispetto allo 0,02% previsto prima dell’intervento della Legge di bilancio 2026) sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia stabilita dal D.M. 21 febbraio 2013 (che non può comunque essere inferiore al 60% degli ordini trasmessi).
Come accennato, la Legge di bilancio 2026 dispone un aumento dell’aliquota dallo 0,2% allo 0,4% con riferimento al trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi e dallo 0,02% allo 0,04% con riferimento alle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari.
Tecnicamente la Legge di bilancio 2026 interviene modificando:
- sia i commi 491 e 495 dell’art. 1, Legge n. 228/2012, che disciplineranno l’applicazione della Tobin Tax, rispettivamente, sul trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi e sulle negoziazioni ad alta frequenza, fino all’entrata in vigore del nuovo Testo Unico dei tributi erariali minori;
- sia gli artt. 42 e 46, D.Lgs. n. 174/2024, contenente il Testo Unico dei tributi erariali minori, nel quale sono riportate le medesime disposizioni e che era destinato a disciplinare la Tobin Tax a partire dal 1° gennaio 2026, ma la cui entrata in vigore è stata differita al 1° gennaio 2027 ad opera dell’art. 4, D.L. n. 200/2025 (c.d. Milleproroghe).
Le nuove aliquote proporzionali, come raddoppiante dalla Legge di bilancio 2026, si applicano ai trasferimenti e alle operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per cui per quelle perfezionate entro il 31 dicembre 2025 rimangono applicabili le vecchie aliquote.
Va, infine, ricordato che, la Tobin Tax si applica anche alle transazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante gli stessi titoli soggetti all’imposta, ma in questo caso l’imposta è prevista in misure fisse, individuate, con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, dalla Tabella allegata alla Legge n. 228/2012, per cui i derivati non sono incisi dall’aumento dell’aliquota proporzionale prevista dalla Legge di bilancio 2026.


