9 Gennaio 2026

Ennesima proroga per la detassazione dei redditi fondiari

di Luigi Scappini
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E anche per il 2026 viene garantita, per effetto del comma 15, dell’art. 1, della Legge di bilancio 2026, l’esenzione IRPEF per i redditi dominicale e agrario prodotti da parte di coltivatori diretti e dagli Iap, originariamente introdotta con l’art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016, ai sensi del quale, a suo tempo, era previsto che «… i redditi dominicali e agrari, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola».

Tale norma, è stata, come spesso accade, prorogata fino al 2023, per poi non trovare più attuazione a decorrere dal periodo d’imposta 2024, salvo poi essere, in “zona Cesarini”, nuovamente introdotta, seppur rimodulata.

Infatti, a decorrere dal periodo d’imposta 2024 è stata prevista un’esenzione IRPEF, confermata anche per il 2026, non integrale, poiché i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli IAP di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, regolarmente iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

  • fino a 10.000,00 euro, zero per cento;
  • oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50%;
  • oltre 15.000,00 euro, 100%.

I soggetti che possono fruire dell’esenzione integrale (o parziale) del reddito fondiario ai fini IRPEF sono il coltivatore diretto, ovverosia colui che esercita un’attività agricola, ai sensi dell’art. 2135, c.c., direttamente e abitualmente, e a tal fine utilizza il lavoro proprio o della sua famiglia, e la cui forza lavorativa non sia inferiore a 1/3 di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo, nonché lo IAP, cioè colui che, come previsto dall’art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, dedica alle attività agricole, di cui all’art. 2135, c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% de reddito globale da lavoro, percentuali ridotte al 25% nel caso in cui l’imprenditore operi nelle zone svantaggiate, di cui all’art. 17, Regolamento (CE) n. 1257/1999.

Fruiscono della detassazione anche i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, per effetto della previsione, di cui all’art. 1, comma 705, Legge n. 145/2018, per cui «I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente».

Parimenti, l’esenzione spetta nel caso in cui i coltivatori diretti e gli IAP, regolarmente iscritti alla previdenza agricola, risultino soci di una società semplice esercitante attività agricola, poiché i redditi imputati per trasparenza sono redditi fondiari.

Al contrario, non possono fruire della detassazione i coltivatori diretti e gli IAP, regolarmente iscritti alla previdenza agricola, che siano soci di società di persone, nello specifico S.n.c. e S.a.s., qualificate quali società agricole, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, che abbiano esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006, per la determinazione del reddito secondo le regole dell’art. 32, TUIR; infatti, come confermato con la circolare n. 9/E/2022, i redditi prodotti dalle società agricole, come previsto dall’art. 3, D.I. n. 213/2007, sono dei redditi di impresa, la cui determinazione avviene secondo le regole previste per i redditi fondiari, ma non ne assumono parimenti la natura.

Da ultimo, qualche considerazione deve essere fatta rispetto a una norma che, seppur da recepire favorevolmente, sicuramente non rappresenta la soluzione per un settore che nella realtà necessita di un supporto in termini di innovazione delle tecniche di produzione e, forse, in ragione della polverizzazione e del sottodimensionamento delle aziende italiane rispetto a quelle comunitarie e non solo, di un’incentivazione ulteriore all’accorpamento o comunque all’aggregazione.

Il tutto, ovviamente, senza perdere di vista una delle maggiori problematiche consistenti nel passaggio generazionale e nel subentro dei giovani che non può essere risolto sempre e solo con il consueto primo insediamento.