In vigore le novità sulla tassazione della crisi di impresa
di Fabio GiommoniL’art. 8, D.Lgs. n. 186/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288/2025 e quindi in vigore dal 13 dicembre 2025, contiene una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, in base alla quale le regole di detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti si applicano anche al concordato nella liquidazione giudiziale, al concordato minore liquidatorio e al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, nonché al concordato minore in continuità aziendale e al piano di ristrutturazione soggetto omologazione. Con detto intervento legislativo, in attesa della riforma complessiva della disciplina fiscale della crisi di impresa prevista dalla Legge delega, vengono superate le problematiche di applicazione del regime di detassazione delle sopravvenienze attive da stralcio dei debiti dell’impresa in crisi rispetto ai nuovi istituti introdotti dal Codice della Crisi e non ancora espressamente richiamati dal TUIR.
La fiscalità diretta degli istituti di risoluzione della crisi di impresa
Nell’ambito della fiscalità diretta i principali aspetti che riguardano gli istituti di risoluzione della crisi di impresa sono relativi alla determinazione del reddito del debitore, in relazione, principalmente, alla tassazione delle sopravvenienze attive da stralcio dei debiti e delle plusvalenze da cessione dei beni aziendali, nonché alla determinazione del reddito del creditore in merito alla deducibilità delle perdite sui crediti vantati verso l’impresa in crisi.
Infatti, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (“TUIR”) contiene alcune disposizioni che agevolano, sotto il profilo dell’imposizione sui redditi, gli strumenti di regolazione della crisi di impresa.
Si tratta, in particolare, delle seguenti principali norme:
− art. 101, comma 5, TUIR, il quale consente l’“automatica” rilevanza fiscale delle perdite su crediti, ovvero ex lege, senza obbligo di fornire la dimostrazione degli “elementi certi e precisi”, nei casi in cui il debitore è stato assoggettato a una procedura concorsuale oppure ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano di risanamento attestato (iscritto al Registro Imprese);
− art. 88, comma 4-ter, TUIR, in base al quale non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, mentre in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o di piano di risanamento attestato pubblicato al Registro Imprese la sopravvenienza attiva è esente per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo (senza considerare il limite dell’80%), la deduzione di periodo e le eccedenze ACE pregresse, nonché le eccedenze di interessi passivi indeducibili ex art. 96, TUIR;
− art. 86, comma 5, TUIR, che esclude da tassazione le plusvalenze realizzate in sede di cessione dei beni nell’ambito di una procedura di concordato preventivo (e rende indeducibili le analoghe minusvalenze).
La normativa vigente e le problematiche di applicazione ai nuovi istituti introdotti dal Codice della Crisi
Le attuali problematiche che caratterizzano la fiscalità diretta della crisi di impresa derivano dal fatto che i suddetti articoli del TUIR, per quanto riguarda l’ambito oggettivo, fanno ancora riferimento agli istituti della abrogata Legge fallimentare, la quale, come è noto, è stata sostituita dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 (“CCII”), che ha apportato significative novità in materia, sia modificando gli istituti di risoluzione della crisi già previsti della Legge fallimentare, come nel caso del concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti e piano attestato di risanamento, sia introducendo nuovi strumenti come la composizione negoziata, il concordato semplificato e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
Ad esempio, la vigente versione dell’art. 101, comma 5, TUIR, come modificata dall’art. 13, D.Lgs. n. 147/2015 (con effetti dal 7 ottobre 2015), prevede che le perdite su crediti sono deducibili «in ogni caso» se il debitore:
− è assoggettato a “procedure concorsuali”;
− ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182-bis, l.f.;
− ha concluso un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), l.f.;
− è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni[1].
Dalle ulteriori previsioni della norma in merito alla competenza temporale della deducibilità delle perdite su crediti verso imprese in crisi si desume che per “procedure concorsuali” devono intendersi il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Quindi, si richiamano gli istituti previsti dall’abrogata Legge fallimentare, quali l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, l.f. e il piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), della medesima Legge fallimentare, mentre detti istituti sono ora disciplinati dagli artt. 57, 60 e 61, CCII, per quanto riguarda l’accordo di ristrutturazione dei debiti e dall’art. 56, CCII, per i piani attestati. Inoltre, la medesima norma fa ancora riferimento alla procedura di «fallimento» la quale, come è noto, è stata sostituita nel CCII, da quella di «liquidazione giudiziale» e, conseguentemente, il «concordato fallimentare» è stato sostituito dal «concordato nella liquidazione giudiziale».
Le medesime problematiche si pongono in merito alla disciplina dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, secondo il quale sono escluse da tassazione, nella loro totalità, le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti dell’impresa in crisi che emergono in sede di:
− concordato fallimentare;
− concordato preventivo “liquidatorio”.
Inoltre, sempre in base alla vigente formulazione dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, non emergono sopravvenienze attive tassabili, ma solo per la parte dello stralcio dei debiti che eccede le perdite fiscali, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84, TUIR (senza considerare il limite dell’80%), la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’agevolazione “ACE”, e gli interessi passivi indeducibili riportati a nuovo di cui al comma 4, art. 96, TUIR, nei seguenti casi:
− concordato preventivo “di risanamento”:
− accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182-bis, l.f.;
− piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), l.f., pubblicato nel Registro Imprese;
− procedure estere equivalenti.
Quindi, pure l’art. 88, comma 4-ter, TUIR, richiama solo gli istituti previsti dalla abrogata Legge fallimentare.
Infine, l’attuale formulazione dell’art. 86, comma 5, TUIR, prevede la detassazione delle plusvalenze (e la indeducibilità delle minusvalenze) relative ai beni (compresi rimanenze e avviamento) derivanti dalla «cessione dei beni ai creditori» in sede di concordato preventivo[2].
L’unico adeguamento normativo che è stato effettuato riguarda la composizione negoziata della crisi di impresa, per la quale il Legislatore, pur non essendo intervenuto a livello di TUIR, ha previsto nell’art. 25-bis, comma 5, CCII, che le discipline dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR (detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti) e dell’art. 101, comma 5, TUIR (deduzione “automatica” delle perdite su crediti) si applicano, a partire dalla pubblicazione nel Registro Imprese, anche al «contratto con i creditori» e all’«accordo con i creditori», previsti rispettivamente dall’art. 23, comma 1, lett. a) e c), CCII.
Detta norma prevede che le citate disposizioni si applicano altresì agli accordi di ristrutturazione dei debiti sottoscritti in sede di composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. b), CCII, sebbene detta precisazione non sarebbe necessaria in quanto l’istituto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è già richiamato dal TUIR, ancorché facendo riferimento alla disciplina della “vecchia” Legge fallimentare.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate
Il mancato adeguamento del TUIR, rispetto al CCII, ha creato non pochi dubbi applicativi rispetto, soprattutto, ai nuovi strumenti introdotti per favorire la risoluzione negoziale della crisi di impresa.
A fronte di questo vuoto normativo è intervenuta la prassi dell’Agenzia delle Entrate, la quale, in sostanza, ha ritenuto applicabili le norme del TUIR a quegli strumenti che sono stati semplicemente riformati dal CCII, ma non anche a quelli che sono stati introdotti ex novo e che, quindi, non sono espressamente contemplati dal TUIR.
Ad esempio, è stata ritenuta applicabile la detassazione delle sopravvenienze da riduzione dei debiti ex art. 88, comma 4-ter, TUIR, nel caso di “nuovo” piano attestato di risanamento (risposta a interpello n. 222/E/2024), nel presupposto che l’istituto disciplinato dall’art. 56, CCII, persegue la stessa finalità di quello regolato dall’art. 67, comma 3, lett. d), l.f. Per le medesime ragioni deve ritenersi applicabile al “nuovo” piano di risanamento attestato (iscritto al Registro Imprese) anche la deduzione automatica delle perdite su crediti ex art. 101, comma 5, TUIR.
Invece, la risposta a interpello n. 179/E/2025, ha sostenuto che la detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti (art. 88, comma 4-ter, TUIR) non risulta applicabile al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’art. 25-sexies, CCII, per cui lo stralcio dei debiti effettuato nell’ambito di tale strumento concorrerebbe interamente e ordinariamente alla determinazione del reddito di impresa (rappresentando, questa, una grossa limitazione alla fattibilità del concordato semplificato).
Ciò in quanto, osserva l’Agenzia delle Entrate, il Legislatore non ha espressamente esteso l’applicazione della norma a detto istituto (come, invece, ha fatto, con il citato art. 25-bis, comma 5, CCII, per i contratti e accordi con i creditori conclusi nell’ambito della composizione negoziata e iscritti al Registro Imprese).
Il rischio è che secondo questa impostazione “formalistica” anche le perdite automatiche su crediti non siano riconosciute nell’ipotesi di creditore sottoposto a concordato semplificato, non essendo sufficiente il generico riferimento dell’art. 101, comma 5, TUIR alle “procedure concorsuali”, in quanto è molto dubbio che al concordato semplificato possa essere attribuita detta natura.
Per le medesime ragioni di mancato inserimento nelle norme del TUIR (o di mancato richiamo in altre disposizioni normative) le discipline di detassazione delle sopravvenienze attive da esdebitazione e di perdita automatica su crediti non dovrebbero rendersi applicabili nemmeno nel caso di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione disciplinato dall’art. 64-bis, CCII e di strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (in particolare il “concordato minore”) disciplinati dagli artt. 65 ss., CCII.
Ancora più restrittiva è stata l’interpretazione in merito all’ambito applicativo dell’art. 86, comma 5, TUIR, in tema di detassazione delle plusvalenze da cessione di beni e di aziende, in quanto già la risposta a interpello n. 462/E/2019, aveva escluso detta esenzione per i plusvalori realizzati in esecuzione di piani concordatari in continuità, rendendola, quindi, applicabile ai soli concordati preventivi di tipo liquidatorio, a cui potrebbe essere assimilato quello semplificato (che non può avere altre finalità se non la liquidazione totale dell’attivo), ma anche in questo caso mancherebbe un espresso richiamo normativo a detto istituto.
La più recente risposta a interpello n. 178/E/2025, ha confermato che non è applicabile l’art. 86, comma 5, TUIR, alla plusvalenza discendente dalla cessione dell’unica azienda in esecuzione di un contratto sottoscritto con i creditori ai sensi dell’art. 23, lett. a), CCII, all’esito della composizione negoziata (nonostante nel caso di specie fosse prevista l’integrale liquidazione del patrimonio della società debitrice e la successiva estinzione della stessa).
In generale, come chiarito dalla risposta a interpello n. 179/E/2025, in attesa dell’attuazione della riforma tributaria in merito al regime fiscale della crisi di impresa e in mancanza di specifiche disposizioni normative, non può essere ammessa alcuna interpretazione “in via estensiva” del contenuto dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR (e, quindi, nemmeno degli artt. 101, comma 5 e 86, comma 5, del medesimo TUIR).
Le previsioni delle Legge delega per la riforma fiscale in materia di fiscalità della crisi di impresa
Proprio in merito alle citate prospettive di riforma si ricorda che l’art. 9, comma 1, lett. a), n. 3), Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023) prevede di estendere a «tutti gli istituti disciplinati dal Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza» l’applicazione:
− dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, in tema di sopravvenienze attive derivanti da riduzione dei debiti per il debitore sottoposto ai suddetti istituti;
− dell’art. 101, comma 5, TUIR, in merito alla deducibilità delle perdite su crediti in caso di debitore sottoposto a uno dei citati istituti.
Invece, il comma 5, art. 86, TUIR, che stabilisce l’esclusione da tassazione delle plusvalenze realizzate nell’ambito del concordato preventivo con cessione dei beni, dovrebbe essere oggetto di abrogazione in quanto con la riforma è previsto che il reddito imponibile sarà costituito per tutte le procedure liquidatorie solo dall’eccedenza dell’eventuale residuo attivo rispetto al valore fiscale del patrimonio netto esistente all’inizio della procedura, per cui non vi sarebbe più necessità di prevedere, per tali procedure liquidatorie, la detassazione delle plusvalenze da cessione dei beni.
Le novità previste dal Decreto in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA
In attesa che sia varata la riforma della disciplina fiscale della crisi di impresa in attuazione dell’art. 9, Legge delega, è stato previsto, attraverso un intervento contenuto nel Decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e Imposta sul valore aggiunto”, di anticipare l’estensione delle disposizioni sulla detassazione delle sopravvenienze attive ai nuovi istituti previsti dal CCII; ciò al fine di non pregiudicare il ricorso a dette procedure per mere ragioni di convenienza fiscale.
In particolare, lo schema di Decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2025 conteneva, all’art. 5, una norma diretta a sostituire integralmente il comma 4-ter, art. 88, TUIR, al fine di ricomprendere nel suo campo applicativo anche:
− il “concordato minore” di tipo liquidatorio e il “concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”, tra le procedure nell’ambito delle quali le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti sono interamente detassate;
− il “concordato minore” in continuità e il “piano di ristrutturazione soggetto a omologazione” di cui all’art. 64-bis, CCII, tra le procedure nell’ambito delle quali le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti sono detassate per la parte che eccede le perdite fiscali, pregresse e di periodo (senza considerare il limite dell’80%), la deduzione di periodo e l’eccedenza ACE pregressa, nonché gli interessi passivi indeducibili riportabili di cui all’art. 96, comma 5, TUIR.
Già in detto schema preliminare non veniva però prevista l’estensione ai predetti istituti anche della disciplina delle perdite “automatiche” su crediti per i creditori dell’impresa in crisi.
Con la nuova e definitiva versione dello schema di Decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025, si è, invece, cambiata impostazione, in quanto al posto della modifica integrale dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, è stata ritenuta sufficiente una disposizione di interpretazione autentica di detta norma, rivolta a precisare che anche i nuovi istituti del CCII devono ritenersi ricompresi nell’ambito applicativo della stessa.
In sede di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 186/2025, recante “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e Imposta sul valore aggiunto” viene confermata detta impostazione in quanto l’art. 8, di detto Decreto, prevede che l’art. 88, comma 4-ter, TUIR, si interpreta nel senso che non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale (che ha sostituito il concordato fallimentare), di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Per questi istituti, di natura liquidatoria, si applica la fattispecie di non imponibilità totale prevista dal primo periodo del citato comma 4-ter.
La norma di interpretazione autentica prosegue poi prevedendo che non si considerano sopravvenienze attive anche quelle derivanti da riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli artt. 57, 60 e 61, CCII, di piano attestato ai sensi dell’art. 56, CCII, pubblicato nel Registro Imprese, ovvero di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione[3].
Per tali istituti, che prevedono la continuità aziendale, si applica la fattispecie di detassazione limitata delle sopravvenienze attive di cui al secondo periodo del comma 4-ter, ovvero per l’importo che supera la sommatoria delle perdite fiscali pregresse e di periodo, degli interessi passivi indeducibili riportabili e delle eccedenze ACE.
La modalità di intervento prevista dalla versione finale del Decreto è diversa rispetto a quella ipotizzata inizialmente, ovvero una norma interpretativa contro una modifica diretta dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, ma i risultati a cui si perviene sono sostanzialmente gli stessi, in quanto si assicura comunque la detassazione (totale o parziale) delle sopravvenienze attive per tutti i nuovi istituti previsti dal CCII.
Il D.Lgs. n. 186/2025, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288/2025 e quindi è entrato in vigore dal 13 dicembre 2025, per cui è assicurata la detassazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti per i nuovi istituti del CCII che saranno omologati a partire da detta data.
Invece, per quanto riguarda gli effetti sul passato la norma, pur essendo di natura interpretativa, precisa che non sono ammessi i rimborsi delle maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quelle introdotte.
Di conseguenza, le novità non sono, di fatto, suscettibili di produrre effetti per i nuovi istituti del CCII che sono stati omologati prima del 13 dicembre 2025 e per i quali sono già state versate le imposte sulle sopravvenienze attive valutate imponibili.
Conclusioni
La norma interpretativa contenuta nel D.Lgs. n. 186/2025, va accolta con estremo favore in quanto consente di superare quelle problematiche di natura fiscale che non rendevano convenienti alcuni importanti istituti del CCII come il concordato semplificato e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione proprio perché, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, le sopravvenienze attive derivanti dagli stralci concessi dai creditori sarebbero state considerate tassate ai fini delle imposte sui redditi, andando così ad aumentare, in modo del tutto ingiustificato, gli oneri della procedura di risoluzione della crisi.
La norma non ha, però, colto la distinzione tra continuità diretta e continuità indiretta, in quanto per tutte le procedure di continuità è stata prevista l’applicazione della disciplina di detassazione parziale delle sopravvenienze attive, ovvero solo per la parte che eccede l’importo delle perdite fiscali (nonché delle eccedenze ACE e di interessi passivi indeducibili).
In realtà, la preoccupazione che l’impresa risanata possa godere del duplice beneficio della detassazione delle sopravvenienze attive e dell’utilizzo delle perdite fiscali riportabili a riduzione dei redditi futuri vale soltanto per le procedure che prevedono la continuità diretta, perché nel caso di continuità indiretta l’azienda viene ceduta a un terzo soggetto, cosicché le perdite non sono trasferite, mentre neanche l’impresa in crisi che cede l’azienda può utilizzare dette perdite perché a conclusione della procedura viene, generalmente, liquidata.
Inoltre, il D.Lgs. n. 186/2025, non risolve le altre problematiche fiscali che rischiano di pregiudicare il ricorso ai nuovi citati istituti del CCII in quanto non contempla gli ulteriori interventi previsti dalla Legge delega in tema di estensione della disciplina delle perdite “automatiche” su crediti e di detassazione delle plusvalenze da cessione dei beni nell’ambito delle procedure di risoluzione della crisi di impresa, per le quali, quindi, occorrerà attendere uno specifico Decreto in attuazione della riforma.
Il rischio è che, in attesa della piena attuazione della riforma, prevalga l’impostazione “formalistica” assunta dall’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che le perdite su crediti non siano ritenute deducibili in via “automatica” nell’ipotesi di creditore sottoposto a concordato semplificato, non essendo sufficiente il generico riferimento dell’attuale versione dell’art. 101, comma 5, TUIR, alle “procedure concorsuali”, in quanto in dottrina si è evidenziato che al concordato semplificato non potrebbe essere attribuita detta natura.
[1] La norma precisa, altresì, che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i piani attestati, dalla data di iscrizione nel Registro Imprese.
[2] Detta norma è stata interpretata nel senso che la detassazione non si applica solo al vero e proprio concordato “con cessione dei beni”, ma a tutti i trasferimenti a terzi di beni aziendali in esecuzione della proposta di concordato preventivo omologata.
[3] Da notare che la norma di interpretazione autentica ritiene applicabile solo il secondo periodo, art. 88 comma 4-ter, TUIR, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e quindi, implicitamente, considera detta procedura soltanto avente natura di continuità aziendale come sostenuto dal Tribunale di Roma con decreto 25 marzo 2025. In realtà altre pronunce (Trib. Milano 24 ottobre 2024) ammettono che il “PRO” possa avere anche finalità liquidatorie.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.


