Soggetti IAS: limiti alla deduzione ammortamenti di marchi e avviamenti
di Fabio LanduzziIl comma 131, lett. c), dell’articolo 1, della Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, contiene una disposizione ad hoc riferita ai soggetti IAS Adopter che ha l’effetto, in concreto, di limitare significativamente la deduzione fiscale delle quote di ammortamento di marchi, avviamenti e attività immateriali a vita utile indefinita. Nello specifico, si introduce una deroga all’art. 103, comma 3-bis, TUIR, stabilendo che la deduzione per diciottesimi delle quote di ammortamento di queste immobilizzazioni immateriali può essere effettuata solo «a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi», rispetto alla disciplina sinora vigente che ne consente, invece, la deduzione a prescindere dalla imputazione al Conto economico. Solo per le attività immateriali suddette, i cui valori fiscali sono riconosciuti, ai sensi dell’art. 166-bis, TUIR, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la deduzione è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore fiscale e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
La disposizione dovrebbe avere una vita breve, almeno secondo l’incipit contenuto nel comma 131, il quale ne limita l’applicazione «in attesa dell’attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111» e nello specifico al solo «periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025»; quindi, per i soggetti “solari”, si tratterebbe del solo anno 2026. Nella Relazione illustrativa si trova tuttavia un passaggio in cui, nel commentare la modifica normativa, si afferma che sarebbe così consentita la deduzione fiscale delle quote pari a 1/18 del costo «a partire dal periodo d’imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione» e fino a concorrenza dell’importo della svalutazione stessa. Questa formulazione potrebbe, quindi, fare pensare a una applicazione reiterata della nuova disposizione, non limitata al solo 2026, che non sarebbe però conforme al testo di legge.
Nel concreto, stante il fatto che per i soggetti IAS Adopter gli intangibili in questione – marchi, avviamenti e attività immateriali a vita utile indefinita – non sono soggetti ad ammortamento, la deduzione fiscale, sempre nei limiti di 1/18 del costo fiscalmente riconosciuto per periodo d’imposta, potrà avvenire solo a condizione di avere un impairment test negativo e, quindi, di aver imputato a Conto economico una svalutazione, e fino alla sua capienza: ogni qualvolta, invece, l’impairment test desse un esito positivo, e non vi fosse spazio per una svalutazione, non vi sarebbe alcuna deduzione fiscale del costo sostenuto – o riallineato – dal soggetto IAS Adopter.
La Relazione illustrativa motiva questo intervento come una misura diretta a razionalizzare le regole di deduzione fiscale delle poste in oggetto rispetto alle regole contabili tipiche dei soggetti IAS Adopter. Il risultato, in verità, è che se da una parte in questo modo si elimina una ipotesi di doppio binario attualmente presente – in quanto in futuro a nessuna imputazione a Conto economico corrisponderà nessuna deduzione fiscale – dall’altra parte si introduce nel sistema un fattore di evidente discriminazione, a parità di ogni altra condizione, del trattamento fiscale riservato al soggetto IAS Adopter rispetto all’OIC Adopter, disincentivando in ultima analisi i primi dal compiere operazioni da cui originano asset immateriali del tipo in questione.
Da valutare (quantomeno in modo positivo) è il chiarimento fornito dalla Relazione illustrativa circa il fatto che la novità normativa non ha effetti sulla deduzione extracontabile delle attività immateriali già iscritte in bilancio (il c.d. stock di avviamenti e altre immobilizzazioni immateriali). In altre parole, non sono incisi dalle modifiche in commento i soggetti IAS Adopter per tutti gli asset immateriali rientranti nel perimetro oggettivo della norma – marchi, avviamenti e immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita – che risultassero già iscritti nel bilancio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, per i quali la deduzione fiscale potrà proseguire in via extracontabile nei limiti di 1/18 del costo fiscalmente riconosciuto, anche senza il previo transito a Conto economico di svalutazioni. Per cui, per questo stock di attività intangibili, permarrebbe comunque un regime di doppio binario di lungo corso.
Infine, si prevede che gli effetti di questa disposizione siano indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.


